PROVVEDIMENTO:
Per i richiami alla giurisprudenza comunitaria si rinvia a quelli indicati nella motivazione della sentenza qui in rassegna.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2014 gli odierni controricorrenti, unitamente ad altri soggetti, convennero dinanzi al Tribunale di Massa la società Hansard Europe Designated Activity Company (olim, Hansard Europe Limited; d’ora innanzi “la Hansard”), esponendo che:
–) avevano stipulato con la società convenuta, in date comprese tra il 6 maggio 2006 ed il 28 maggio 2007, vari contratti denominati Farad Personal Portfolio, formalmente qualificati come assicurazioni sulla vita di tipo unit-linked;
–) questi contratti prevedevano il versamento d’un premio unico da parte dell’assicurato; a fronte di tale premio, l’assicuratore si obbligava ad investirne l’importo in quote di un fondo interno denominato “Fondo personale”; questo fondo veniva gestito da un Asset manager nominato dalla Hansard, il quale aveva la facoltà di investire il “Fondo personale” in attività finanziarie, dal cui rendimento sarebbe dipesa la prestazione dell’assicuratore al momento della scadenza del contratto o del riscatto;
–) gli investimenti che l’Asset Manager avrebbe effettuato potevano comportare il rischio di perdita del capitale;
–) in caso di avveramento del rischio (morte della persona sulla cui vita era stipulata la polizza) la Hansard avrebbe liquidato al beneficiario un indennizzo pari al 101% del valore delle quote del fondo in cui era stato investito il premio;
–) al momento della scadenza contrattualmente prevista era stato loro restituito un importo assai inferiore rispetto al capitale investito;
–) i contratti stipulati con la Hansard, nonostante la qualificazione formale ad essi data dalle parti, in realtà non costituivano dei contratti di assicurazione sulla vita, ma dei contratti di investimento;
–) quei contratti dovevano ritenersi nulli per varie ragioni: per mancanza di causa; perché immeritevoli ex art. 1322 c.c.; per essere stati stipulati in frode alla legge; per violazione degli artt. 18, 23, 24 e 30 del d. lgs. 58/98;
–) in ogni caso la Hansard non aveva adempiuto gli obblighi contrattualmente assunti, in particolare: a) ritardando o addirittura negando la liquidazione di alcune delle attività finanziarie sottostanti agli investimenti effettuati dagli assicurati, adducendo ragioni talora inveridiche (illiquidabilità degli asset per mancanza di compratori), talora illegittime (destinazione delle attività a garanzia dei fallimenti dei fondi in cui quelle attività erano state investite); b) addebitando agli assicurati costi eccessivi; c) gestendo in modo non diligente gli investimenti degli assicurati.
Conclusero gli attori chiedendo la condanna della Hansard alla restituzione del capitale investito, al netto delle somme [continua..]