PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis)
ritenuto che,
con sentenza resa in data 9 marzo 2022, la Corte d’appello di Bologna, pronunciando sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da M.G., da un lato, e da O.D.P. e M.M., in proprio e quali genitori dei figli minori L. e A.A.D.P. e da M.D.P. dall’altro, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da M.D.P. nei confronti di M.G., ai sensi dell’art. 141 d.lgs. n. 209/2005, e ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha, da un lato, condannato UnipolSai S.p.A. al risarcimento dei danni in favore di M.D.P. e, dall’altro, ha rigettato le domande proposte dai congiunti di M.D.P. (i genitori, O.D.P. e M.M., e i fratelli, L.D.P. e A.A.D.P.) per la condanna della UnipolSai S.p.A., di M.G., di P.D’A. e delle Generali Italia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale M.D.P., trasportata sul ciclomotore di proprietà di M.G. (ed assicurato da UnipolSai S.p.A.), riportava gravi danni alla persona in conseguenza della collisione tra detto ciclomotore e l’autovettura, priva di copertura assicurativa, di proprietà e condotta da P.D’A.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver evidenziato l’impossibilità, per legge, di pronunciare la condanna ai sensi dell’art. 141 d.lgs. n. 209/2005 nei confronti del G., proprietario del mezzo sul quale M.D.P. viaggiava come terza trasportata (essendo tale azione proponibile dal terzo trasportato nei soli confronti della compagnia assicuratrice del vettore, a prescindere da ogni accertamento della responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti, con la conseguente non cumulabilità di tale azione con quella generale di danno nei confronti dei protagonisti del sinistro e dei relativi assicuratori), ha rilevato come l’entità del risarcimento dei danni liquidati dal primo giudice in favore di M.D.P. fosse pienamente adeguata, così come corretto doveva ritenersi il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dai congiunti di M.D.P. per il danno riflesso dagli stessi denunciato, non avendo detti congiunti fornito alcuna adeguata prova dell’effettiva e concreta sofferenza di conseguenze dannose risarcibili a seguito del sinistro; avverso la sentenza d’appello, M.D.P., O.D.P., M.M., L.D.P. e A.A.D.P. propongono ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione; le Generali Italia S.p.A., in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, resiste con controricorso; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione [continua..]