PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2012 la Imprebanca S.p.A., società commerciale avente per oggetto l’esercizio dell’attività bancaria, appaltò alla società Sicurtecna s.r.l. il servizio di trasporto e custodia valori. La Sicurtecna s.r.l. per l’esecuzione dell’incarico si avvalse della società Sicurlazio s.r.l.
2. A copertura del rischio di furto e rapina la Sicurlazio stipulò un contratto di assicurazione con alcuni names aderenti ai Lloyd’s of London (certificato di assicurazione n. 1897777). Il contratto fu stipulato con la clausola “per conto di chi spetta”, ma prevedeva che l’esercizio dei diritti da esso scaturente spettasse alla sola contraente. 3. Il 23 dicembre 2012 una ingente quantità di valori, di proprietà della Imprebanca, fu trafugata da un caveau di proprietà della Sicurtecna.
4. Da tale vicenda scaturirono due giudizi: – il primo, introdotto nel 2014 dinanzi al Tribunale di Roma dalla Imprebanca nei confronti della Sicurtecna e della Sicurlazio, avente ad oggetto il risarcimento del danno causato dalla rapina; in questo giudizio la Sicurlazio chiamò in causa il proprio assicuratore (i Lloyd’s sottoscrittori del rischio), al fine di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea;
– il secondo, introdotto dinanzi al Tribunale di Tivoli dalla Sicurlazio nei confronti dei Lloyd’s, avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo. In questo secondo giudizio intervenne volontariamente ex art. 105 c.p.c. la Imprebanca, chiedendo la condanna dei Lloyd’s al pagamento in proprio favore dell’indennizzo.
5. In ambedue i giudizi i Lloyd’s si costituirono contestando l’indennizzabilità del sinistro. Dedussero che, in violazione dei patti contrattuali, la Sicurlazio non aveva adottato le misure minime di sicurezza alla cui esistenza la polizza subordinava il diritto all’indennizzo.
6. Riuniti i due giudizi, interrotta e poi riassunta la procedura a causa del fallimento della Sicurlazio, il Tribunale di Roma con sentenza 8 giugno 2018, n. 13181:
a) rigettò la domanda di Imprebanca nei confronti dei Lloyd’s;
b) la accolse nei confronti della Sicurtecna;
c) la dichiarò improcedibile nei confronti del fallimento della Sicurlazio;
d) rigettò, infine, le domande proposte dal fallimento della Sicurlazio nei confronti dei Lloyd’s.
Il Tribunale ritenne che la Imprebanca non avesse titolo per esercitare i diritti scaturenti dal contratto di assicurazione, in quanto la polizza ne attribuiva l’esercizio unicamente alla società contraente, Sicurlazio. Ritenne, poi, fondata l’eccezione di inoperatività della polizza sollevata dai Lloyd’s, per essere rimasto accertato che il caveau ove erano custoditi i valori [continua..]