PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
1. M.N. è un autotrasportatore. Nel 2009, per il tramite del broker P. Broker s.r.l. (di seguito, “la P.”) stipulò con la società Z. Insurance PLC (di seguito, “la Z.”) un contratto di assicurazione contro il rischio di furto della merce trasportata.
2. Il 18 aprile 2010 M.N. subì il furto di due motrici e di un rimorchio contenente un carico di medicinali, a lui affidati per il trasporto. Il mittente chiese di essere risarcito per la perdita del carico ed il vettore chiese al proprio assicuratore di essere manlevato rispetto a tale pretesa. La Z., tuttavia, rifiutò il pagamento dell’indennizzo, opponendo che il contratto di assicurazione escludeva dalla copertura i danni derivanti dal furto di medicinali.
3. Nel 2013 M.N. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le società Z. e la P. chiedendone la condanna, in solido o in via alternativa, al pagamento dell’indennizzo e/o al risarcimento del danno. Nella sostanza l’attore dedusse che l’estensione della copertura al rischio di furto di medicinali doveva ritenersi operante per effetto di uno scambio di e-mail tra il broker ed un funzionario della Z., avvenuto nel 2009. In subordine, dedusse che la mancata estensione della copertura doveva ascriversi a responsabilità del broker, per non avere saputo offrire all’assicurato un contratto adatto alle sue esigenze assicurative.
4. I convenuti si costituirono contestando la domanda; la P. in subordine chiese di essere manlevata dal proprio assicuratore della responsabilità civile, ovvero la società Milano Assicurazioni S.p.A., che provvide a chiamare in causa. Anche la Milano si costituì ritualmente.
5. Con sentenza 4 settembre 2018, n. 8835 il Tribunale di Milano accolse la domanda nei confronti della Z. e la rigettò nei confronti della P. Il Tribunale ritenne che il rischio avveratosi fosse coperto dalla polizza per effetto delle modifiche ad esse apportate su richiesta del broker, richiesta dimostrata dallo scambio di messaggi di posta elettronica tra il broker e F.V., funzionario della Z.
6. La sentenza fu appellata da M.N. in via principale (al fine di sentir condannare anche la P., quale corresponsabile, “a pagare la differenza fra il danno da esso N. effettivamente subito e quanto pagatogli da Z. in forza dell’appellata sentenza”, lamentando altresì la “erronea regolamentazione delle spese processuali”), e dalla Z. in via incidentale (per essere sollevata da ogni responsabilità, in assenza di stipula dell’estensione della polizza assicurativa al trasporto dei medicinali, “dato che il contratto doveva essere provato per iscritto e che le mail prodotte in atti non integravano una prova scritta, in quanto non potevano considerarsi ‘sottoscritte’”).
7. Con sentenza [continua..]