MASSIMA (1):
In tema di surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all’art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell’INAIL, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell’art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente (1).
(Sez. III) – 13 marzo 2024, n. 6716 (ord.) – Pres. De Stefano, Est. Gianniti – A. (avv. Lai) c. I. (avv. Crippa).
(Sentenza impugnata: Corte d’appello – Sez. dist. di Sassari 5 giugno 2020)
(1) Il principio è pacifico; per una ampia disamina dei suoi presupposti e limiti si veda da ultimo Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 31139, secondo cui l’assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all’art. 1916 c.c. e all’art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005 (nei confronti, rispettivamente, del responsabile civile e del suo assicuratore della responsabilità civile), qualora il massimale risulti incapiente, ha diritto di surroga nei confronti del responsabile civile, a meno che quest’ultimo non dimostri che l’assicuratore ha legittimamente versato l’intero massimale al danneggiato, perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore sociale ovvero non ha risposto all’interpello rivoltogli ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005.
MASSIMA (2):
Nel caso di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile, l’onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull’assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l’ordinaria diligenza, deve provvedere all’identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l’accordo di tutti e, nell’ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie; ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l’incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell’ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l’ipotesi di sua incolpevole [continua..]