PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
1. M.G., in nome proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori P.A. e P.C., nell’ottobre del 2003, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta la Autoscuola P.G., in persona del suo titolare, e la Polaris Assicurazioni S.p.A. esponendo: – che in data 24 giugno 2000 essa attrice, mentre viaggiava come trasportata, con i propri figli minori A. e C., lungo la strada statale 115 Gela-Vittoria, a bordo del veicolo Lancia Delta targato (Omissis) di proprietà dell’autoscuola convenuta e condotta da P.G., assicurato presso la compagnia Polaris Assicurazioni S.p.A., era rimasta coinvolta in un incidente, in cui aveva immediatamente perso la vita il conducente P.G., mentre tutti e tre i trasportati avevano subìto gravi danni, che la compagnia assicurativa si era rifiutata di risarcire stragiudizialmente.
Si costituiva resistendo Fondiaria SAI, quale incorporante di Polaris Assicurazioni. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di P.G., si costituivano i di lui figli, P.S.S. e P.M., chiedendo che fosse accertata l’esclusiva responsabilità di P.G. nella causazione del sinistro e la condanna della compagnia assicurativa a risarcire i danni patiti da M.G. e dai due minori; in via subordinata chiedevano che la compagnia assicurativa li tenesse indenni da qualunque somma di denaro fossero stati costretti a corrispondere all’attrice.
1.2. Con sentenza n. 359/2013 del 23 aprile 2013, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava estinto per prescrizione ex art. 2947, comma 2, c.c. il diritto al risarcimento del danno e pertanto rigettava la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio e di CTU.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello M.G., in nome proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori P.A. e P.C.; con il secondo motivo di gravame lamentava in particolare che non era stata compiutamente esaminata dal giudice di primo grado l’eccezione di uno degli eredi P., solidalmente tenuto al risarcimento, che aveva eccepito che il decorso della prescrizione era sospeso per la sua condizione di coniuge dell’avente diritto M.G. e che tale sospensione della prescrizione non poteva che operare anche nei confronti della società assicuratrice, che lo doveva quindi tenere indenne per il combinato disposto degli artt. 2941 e 2935 c.c. Resisteva la Fondiaria S.p.A., insistendo sull’eccezione di prescrizione art. 2947, comma 2, c.c. già accolta dal primo giudice, ed altresì deducendo che nei suoi confronti non era applicabile la sospensione della prescrizione derivante dal rapporto di coniugio e che comunque si trattava di una difesa nuova e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c. Si costituivano gli altri appellati eredi P. rilevando che nel caso di specie la prescrizione doveva [continua..]