PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis).
Rilevato che: con atto di citazione del 10 ottobre 2010 L.C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Latina l’ASL di Latina, il presidio ospedaliero Nord–Ospedale di Latina “S.M. Goretti”, S.S., M.A. e G.P. chiedendo il risarcimento del danno per l’errato intervento chirurgico eseguito in data 1° dicembre 2006. M.A. chiamò in causa Zurich Insurance plc e G.P. chiamò in causa Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Disposta CTU, il Tribunale adito, riconosciuta un’invalidità permanente pari all’80%, accolse sia la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 1.100.000,00, che la domanda di rivalsa proposta nei confronti delle società assicuratrici nei limiti del massimale pari ad euro 500.000,00.
Avverso detta sentenza furono proposti distinti appelli. Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 9 settembre 2020 la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Unipolsai Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance plc, M.A., G.P. e S.S., dichiarò ai soli fini dei rapporti interni che la responsabilità per il danno andava ascritta a S.S. nella misura dell’80%, a M.A. nella misura del 15% e a G.P. nella misura del 5%, e rigettò l’appello proposto da L.C.
Per quanto qui rileva, premesso che, in mancanza dell’eccezione di parte nella prima udienza e del mancato rilievo d’ufficio da parte del Tribunale, era precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, osservò la corte territoriale, in relazione al motivo di appello proposto, oltre che da Unipol Assicurazioni, anche da M.A., G.P. e S.S., ed avente ad oggetto la graduazione delle responsabilità, che, ai fini dei soli rapporti interni fra i tre medici, sulla scorta della CTU, sul punto non contestata, doveva dichiararsi, in relazione al livello di esperienza e di competenza di ciascun componente dell’equipe chirurgica, che la responsabilità per il danno andava ascritta a S.S. nella misura dell’80%, a M.A. nella misura del 15% e a G.P. nella misura del 5%. Aggiunse, in relazione all’appello proposto da Zurich Insurance plc di inoperatività dell’assicurazione per essere la richiesta di risarcimento pervenuta alla A. dopo lo spirare del termine contrattuale previsto (clausola c.d. claims made), che, alla luce di Cass. n. 8894 del 2020, la clausola di previsione di un termine di decadenza per la denuncia dell’evento dannoso, non dipendente dalla volontà dell’assicurato, era nulla e che la denuncia del sinistro era dipesa dalla richiesta di risarcimento avanzata dalla C. alla A., prima della quale quest’ultima non aveva interesse ad avvisare l’assicuratore.
Ha proposto [continua..]