PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
1. A. s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, avverso la sentenza n. 781/2021 del 9 aprile 2021, con cui la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello contro la sentenza n. 891/2017, con cui il Tribunale di Ravenna aveva rigettato la domanda proposta dalla summenzionata società, unitamente al Fallimento Collection s.r.l., di pagamento dell’indennizzo assicurativo, in forza di polizza stipulata da Collection s.r.l. in bonis, in relazione ad un incendio che aveva danneggiato la merce di proprietà di Collection s.r.l., nonché un capannone, divenuto di proprietà di A. s.r.l. a seguito di decreto di trasferimento all’esito di esecuzione forzata (la precedente proprietaria, al momento del sinistro, essendo invece tale P.I. s.r.l.). Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Resta intimato Fallimento Collection s.r.l., che si era costituito nei precedenti gradi di giudizio.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1891 c.c. e dell’articolo 2919 c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3, laddove in base a tale articolo si determina il legittimato alla prestazione indennitaria in chi ha subito il pregiudizio”. Lamenta che la corte di merito ha erroneamente considerato che al momento del sinistro la proprietà dell’immobile assicurato era in capo alla P.I. s.r.l. ed ha invece omesso di considerare, per un verso, che nel caso di specie era configurabile un contratto assicurativo per conto altrui o per conto di chi spetta ex art. 1891, comma 2, c.c., in relazione al quale la legittimazione all’indennizzo deve ritenersi sussistente in capo ad A. s.r.l. e, per altro verso, che essendo il trasferimento del capannone avvenuto nell’ambito di una procedura esecutiva, la legittimazione al risarcimento del danno doveva parimenti essere ravvisata in capo alla A. s.r.l., stante il decreto di trasferimento dell’immobile “con pertinenze, accessioni, ragioni, servitù attive e passive risultanti”.
2. Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 1891 c.c. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 3 con riguardo alla disposizione di cui all’art. 2.17 delle condizioni generali di polizza che confermerebbe la carenza assoluta di legittimazione sostanziale di A.”. Lamenta che la corte di merito ha escluso la legittimazione attiva della A. s.r.l. perché ha erroneamente interpretato la clausola 2.17 delle condizioni [continua..]