PROVVEDIMENTO
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
1. Soccorso stradale Astra conveniva la società Cattolica di Assicurazione avanti al Tribunale di Crotone per chiedere la condanna al pagamento in suo favore dell’indennizzo assicurativo a seguito di furto di un autofurgone concesso in leasing dalla MPS Leasing factoring S.p.A. Si costituiva resistendo la convenuta, eccependo il difetto di legittimazione dell’attore, posto che unica legittimata attiva era la proprietaria del veicolo MPS, come da appendice di vincolo contenuta nella polizza.
1.2. Con sentenza del 18 aprile 2015 il Tribunale di Crotone rigettava la domanda.
2. Avverso tale sentenza Soccorso stradale Astra proponeva appello, in cui si costituiva resistendo la compagnia assicurativa, avanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, la quale con sentenza n. 765/2020 del 10 giugno 2020 rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata.
3. Avverso la sentenza di appello Soccorso stradale Astra propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società Cattolica.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c. La resistente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “ex art. 360 n. 5 c.p.c. vizio di omessa motivazione su punto decisivo – conseguente nullità della conferma della sentenza da parte del giudice d’appello”.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia “ex art. 360 n. 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 1891 c.c. – errata interpretazione dei fatti e della legge in relazione al consenso dell’assicurato – nullità dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva – vizio di ultrapetizione in relazione all’affermazione dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo in favore dell’assicurato”.
3. Entrambi i motivi, che per la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all’indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Come affermato dalla Corte regolatrice, nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all’indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell’assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell’’assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l’assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione [continua..]