PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
1. E. e V.R. (la seconda già V.C.), nonché R.P., ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 279/21, del 9 marzo 2021, della Corte d’appello di Ancona, che – nell’accoglierne solo parzialmente il gravame esperito avverso la sentenza n. 77/17, del 10 marzo 2017, del Tribunale di Urbino – ha confermato, per quanto qui ancora di interesse, il rigetto della domanda risarcitoria dagli stessi proposta nei confronti della società Vittoria Assicurazioni S.p.A.
2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che E.R. (sia in proprio che quale, allora, esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia V., all’epoca minorenne), nonché, con la medesima, il figlio R.P., ebbero a radicare un giudizio risarcitorio innanzi al Tribunale urbinate per chiedere a M.C. e alla società Vittoria Assicurazioni il ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza dell’investimento di cui E.R. fu vittima il 23 ottobre 2007. Ella, infatti, mentre camminava in una via cittadina del Comune di Pesaro, veniva affiancata dalla vettura condotta dal C., che – dopo averla inseguita con l’auto, insultandola e minacciandola – raggiunta la stessa in un campo arato, l’arrotava per due volte, infine colpendola con calci al volto mentre era intrappolata sotto l’auto. La pretesa risarcitoria degli attori – avanzata pure nei confronti della società Vittoria Assicurazioni, in quanto assicuratrice per la “RCA” del veicolo investitore – veniva, tuttavia, accolta soltanto nei confronti del C., con statuizione confermata, sul punto, in appello. Difatti, il gravame esperito dai già attori veniva accolto unicamente quanto a profili attinenti al mancato riconoscimento, in favore dei figli della R., del danno da lesione del rapporto parentale, nonché alla rideterminazione del “quantum debeatur” in favore della stessa vittima primaria dell’illecito. Il giudice di seconde cure, per il resto, confermava che Vittoria Assicurazioni doveva ritenersi “esonerata da ogni obbligo assicurativo”, esito cui perveniva sul rilievo che l’investimento era avvenuto “in area non adibita a pubblico transito, pertanto estranea alla circolazione stradale cui fa espresso riferimento l’articolo 2054 c.c.”, giacché “per valutare se un luogo possa essere o meno considerato deputato alla circolazione veicolare”, ciò “che costituisce presupposto dell’operatività dell’obbligo assicurativo, occorre verificare se lo stesso sia soggetto al traffico di mezzi finalizzato alla fruizione di un’oggettiva destinazione dell’area, caratteristiche che indubbiamente non è dato riscontrare nella zona ove è avvenuto l’investimento di cui trattasi non essendo [continua..]