MASSIMA(1):
Il divieto imposto alle società assicuratrici di compiere operazioni estranee all’oggetto sociale, previsto dagli artt. 130 del r.d. n. 63/1925 e 5 della l. n. 295/1978 (nel testo applicabile “ratione temporis”), comporta la nullità, per contrarietà a norma imperativa, del contratto autonomo di garanzia, prestato dalla compagnia assicuratrice, essendo inderogabili i limiti imposti dal legislatore all’attività extrassicurativa consentita, in quanto posti a tutela dell’interesse generale di non dilatare l’area del rischio imprenditoriale cui tali imprese sono esposte e consentire un più agevole controllo su di esse da parte delle autorità di vigilanza. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, pur ritenendo che la polizza fideiussoria a copertura dell’anticipato esborso dell’IVA, prestata ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, costituisse un contratto autonomo di garanzia, aveva respinto l’eccezione di nullità per violazione delle norme citate) (1).
(Sez. III) – 12 luglio 2023, n. 19970 (ord.) – Pres. Graziosi, Est. Gorgoni – S. (avv. Di Bella) c. U. (avv. Ferroni).
(Sentenza impugnata: App. Catania, 10 settembre 2019)
(1) La sentenza alimenta un contrasto che si credeva superato. Nello stesso senso della massima qui in rassegna già Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2001, n. 4981 aveva ritenuto – peraltro sulla base della assai problematica distinzione tra “polizza fideiussoria” e “fideiussione” vera e propria aveva affermato che la conclusione di un contratto di fideiussione è inibita alle compagnie assicuratrici dal combinato disposto degli artt. 130 r.d. n. 63/1925 e 5 della l. n. 295/1978.
Di avviso (parzialmente) diverso furono le Sezioni Unite, secondo le quali il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il proprio oggetto sociale all’attività assicurativa ed a quelle connesse (art. 5 l. 10 giugno 1978, n. 295, applicabile ovviamente ratione temporis) non impedisce loro di compiere singoli atti non aventi natura assicurativa, purché ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l’assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell’assicuratore (Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 2011, n. 30174, in questa Rivista, 2012, 297).
Ancora più “permissiva” fu Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319, la quale ritenne valida ed efficacia la garanzia prestata da una società assicuratrice, a nulla rilevando che si trattasse di “garanzia autonoma a prima richiesta”, col solo limite rappresentato dal caso in cui la prestazione di garanzie finisse per “stravolgere” lo svolgimento dell’attività assicurativa.
MASSIMA(2):
In tema di [continua..]