PROVVEDIMENTO:
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
1. La società Autopoint S.r.l. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 451/20, del 9 gennaio 2020, del Tribunale di Roma, che – accogliendo il gravame esperito dalla società EUI Limited (d’ora in poi, “EUI”) avverso la sentenza n. 36836/16, del Giudice di pace di Roma – ha dichiarato improponibile la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti di S.B. e della società UnipolSAI Assicurazioni S.p.a. (d’ora in poi, “UnipolSAI”), costituitasi in giudizio in persona della mandataria Admiral Insurance Company Limited (d’ora in poi, “Admiral”), o meglio, per essa, della società EUI, rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essersi resa cessionaria del credito risarcitorio – per danni alle cose – vantato da tale F.M., in relazione ad un sinistro stradale verificatosi nella Capitale il 25 febbraio 2014 e coinvolgente, oltre alla vettura di proprietà della M., un motoveicolo appartenente e condotto, nell’occasione, dal B.
La società Autopoint, nella qualità – appunto – di cessionaria di tale credito, conveniva in giudizio il B. e la società UnipolSAI, assicuratrice per la “RCA” del veicolo di proprietà del primo, agendo a norma dell’art. 148 cod. ass.
Costituitosi in giudizio il B., nonché – tardivamente – la società EUI (nella già indicata qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della società Admiral, assicuratrice dell’auto della M., ma anche titolare di mandato di rappresentanza della società Unipol), il giudice di prime cure dichiarava, con ordinanza, la carenza di capacità processuale della società EUI, in difetto di prova della delega ricevuta da Admiral.
Decidendo, successivamente, la controversia nel merito, il giudice di prime cure – nel confermare la statuizione adottata con ordinanza – accoglieva la domanda risarcitoria di Autopoint.
Esperito gravame da EUI, il giudice di appello, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione dell’appellante (sollevata da Autopoint sul presupposto che EUI era stata estromessa dal giudizio), accoglieva l’impugnazione, dichiarando l’improponibilità della domanda risarcitoria per non avere la M. consentito l’ispezione peritale del veicolo danneggiato.
3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione Autopoint, sulla base – come detto – di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c.
Ritiene la ricorrente che, al contrario di quanto [continua..]