Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA(1): La messa in circolazione di un mezzo privo della necessaria copertura assicurativa non è causalmente collegabile al sinistro in cui tale mezzo sia rimasto coinvolto, in quanto la violazione dell’art. 193 cod. strad. non costituisce trasgressione di una regola cautelare direttamente destinata a prevenire il sinistro, il quale si sarebbe verificato anche con l’adozione del comportamento alternativo lecito e, cioè, con la regolare assicurazione del veicolo. (Sentenza impugnata: App. Roma 19 marzo 2019) (Sez. III) – 20 luglio 2022, n. 22723 – Pres. Frasca, Est. Dell’Utri, P.M. Cardino (parz. diff.) – G. (avv. Donzelli) c. M. (avv. Manca). (1) Non constano precedenti negli stessi termini. MASSIMA(2): In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall’assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la vessatorietà della clausola contenuta in un contratto di assicurazione contro i danni provocati da eventi naturali e fenomeni atmosferici, la quale, a fronte di una riduzione del premio, obbligava l’assicurato a far riparare il veicolo danneggiato presso una carrozzeria convenzionata con l’assicuratore, prevedendo, in caso contrario, un aumento della franchigia dal 10% al 30%). (Sentenza impugnata: Trib. Torino 12 aprile 2018) (Sez. III) – 27 luglio 2022, n. 23415 (ord.) – Pres. Travaglino, Est. Spaziani – S. (avv. Perrini) c. U. (avv. Hazan). (2) Nello stesso senso, Cass., Sez. III, 15 maggio 2018, n. 11757, in questa Rivista, 2018, 1639. MASSIMA(3): In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l’annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (Sentenza impugnata: App. Roma 4 settembre 2019) (Sez. III) – 14 settembre 2022, n. [continua..]