Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di Comunicazione di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la responsabilità dell´assicurato (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA: L’art. 1892 c.c. onera l’assicurato di comunicare all’assicuratore l’esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, con la conseguenza che deve escludersi la nullità della clausola che riferisca il suddetto onere anche alla “percezione” dei presupposti della responsabilità, evocando pur sempre tale sostantivo il concetto di conoscenza, e non già di mera impressione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di garanzia proposta da un medico nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, per avere il primo formulato, al momento della stipula del contratto, una dichiarazione negativa circa l’esistenza di elementi suscettibili di fondare la propria responsabilità risarcitoria, pur avendo già ricevuto le rimostranze di una paziente per l’esito negativo di un intervento precedentemente effettuato). BREVE COMMENTO: Non constano precedenti su fattispecie analoga. Sulla estensione e sui contenuti dell’onere di cui all’art. 1892 c.c. si veda da ultimo (ma è principio consolidato) Cass. civ., Sez. III, (ord.) 10 giugno 2020, n. 11115, secondo cui la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell’assicuratore. PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013 S.D.S. convenne dinanzi al Tribunale di Bolzano A.D.P., esponendo di essersi sottoposta ad un intervento di liposuzione eseguito dal convenuto in modo imperito, e dal quale erano residuati postumi invalidanti permanenti. Chiese di conseguenza la condanna del convenuto al risarcimento del danno. 2. A.D.P. si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Assicuratrice Milanese S.p.A., chiedendo di esserne manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea. 3. La Assicuratrice Milanese si costituì eccependo, tra l’altro, la non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell’art. 1892 c.c., per avere l’assicurato dichiarato, al momento della stipula, di “non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto”, nonostante egli a quella data già [continua..]