Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di esclusione dei fatti dannosi derivanti da colpa (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA: In un contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell’art. 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell’assicurato dal caso fortuito. BREVE COMMENTO: Nello stesso senso, ex multis, si veda Cass., Sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4799, in questa Rivista, 2013, 283, ed ivi la nota di ulteriori riferimenti. Una diversa opinione, isolatissima e ormai abbandonata, riteneva invece che i “fatti accidentali” non coincidono coi “fatti colposi”, ma costituiscono una categoria più ristretta di questi ultimi. Ben potrebbero, pertanto, sussistere eventi non dolosi e non accidentali. A dimostrazione della totale inconsistenza di tale orientamento basterà trascrivere l’eteroclita motivazione con cui venne sostenuto: e cioè che l’accidentalità non richiederebbe “l’imprevedibilità dell’evento dannoso, ma l’incertezza della sua specificità, sicché si configura quando, pur essendo astrattamente possibile prevedere il verificarsi di una evenienza, sia incerto il complesso di fattori che concorrono a produrla secondo le modalità materiali e temporali concretamente verificatesi” (così Cass., 4 febbraio 1992, n. 1214, in questa Rivista, 1993, II, 2, 45, nonché in Dir. econ. ass., 1992, 621 con nota di D. De Strobel, Accidentalità: una sentenza confortante; in Resp. civ. prev., 1993, 590 con nota di Dies, Il fatto accidentale nella assicurazione della responsabilità civile: un dilemma insoluto (e irrisolvibile?); nello stesso senso Cass. 30 aprile 1981, n. 2652, in Riv. giur. circolaz. trasp., 1981, 1043; si veda anche Trib. Pordenone 12 gennaio 2000, in Dir. econ. ass., 2000, 911, con nota di Scibetta, Il fatto accidentale nell’assicurazione della responsabilità civile, secondo cui “fatti accidentali” sono quelli che causano il sinistro repentinamente e non in un comportamento ripetuto nel tempo). PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. Nel 2007 L.F. convenne il Comune di Viterbo dinanzi al Tribunale di Viterbo, esponendo che: –) esercitava l’attività di commercio di oggetti di antiquariato; –) il 27 giugno 2006 un locale in cui custodiva le proprie merci venne allagato in conseguenza della rottura della tubazione di scarico d’una fontana comunale; –) l’allagamento aveva danneggiato molti oggetti di valore di proprietà [continua..]