Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di assicurazione sulla vita abbinata a contratto di mutuo fondiario (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA: L’accollo di un mutuo fondiario non comporta “ipso iure” la cessione all’accol­lante del contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario, stipulato dall’accol­lato al momento della conclusione del mutuo BREVE COMMENTO: Non consta alcun precedente su fattispecie analoga. Sulle polizze “abbinate” a contratti di mutuo si veda da ultimo Cass. civ., Sez. VI-3, (ord.) 1° febbraio 2022, n. 2989, in questa Rivista, 2022, 233, ed ivi la nota di ulteriori riferimenti dottrinari. PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. Nel 2015 G., G. e P.M. ricorsero ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Sassari deducendo che: –) il 15 giugno 2010 la società Unione di Banche Italiane – UBI S.p.A. concesse un mutuo fondiario ai coniugi V.M. e C.M., finalizzato all’acquisto un immobile sito ad Alghero; –) i due mutuatari in occasione dell’erogazione del mutuo avevano “obbligatoriamente aderito” ad una assicurazione sulla vita proposta loro dall’istituto di credito, stipulata con la società Lombarda Vita S.p.A., pagando il relativo premio; –) il contratto prevedeva che, in caso di morte di uno dei mutuatari, l’assi­curatore avrebbe versato alla banca mutuante un indennizzo pari all’importo residuo del mutuo; –) un mese dopo la stipula del mutuo (20 luglio 2010), i due mutuatari vendettero l’immobile acquistato grazie al suddetto mutuo a M.P., la quale si era accollata il debito restitutorio, col consenso della banca; –) per effetto dell’accollo del mutuo, anche l’assicurazione sulla vita stipulata dai mutuatari doveva ritenersi “trasferita” all’accollante; –) M.P. era deceduta il 3 marzo 2015, lasciando quali eredi essi attori; –) la società Lombarda Vita, richiesta del pagamento dell’indennizzo, lo aveva rifiutato. Chiesero pertanto che la Lombarda Vita fosse condannata a pagare alla banca, contrattualmente designata quale beneficiario, l’indennizzo contrattualmente previsto o, in subordine, fosse condannata la banca mutuante al risarcimento del danno, in solido con l’assicuratore, “per non avere consentito alla Signora P.M., ed agli odierni attori, di poter usufruire e godere di una polizza assicurativa caso morte”. 2. La UBI Banca si costituì eccependo sia il proprio difetto di legittimazione passiva; sia che i coniugi mutuatari dopo la vendita dell’immobile e l’accollo del mutuo da parte dell’acquirente avevano richiesto l’estinzione della polizza. 3. La Lombarda Vita si costituì eccependo che M.P. non aveva mai stipulato alcun contratto di assicurazione, del quale comunque mancava la prova scritta richiesta ad probationem dall’articolo 1888 c.c.; che l’accollo del mutuo “non aveva avuto alcun effetto sul contratto assicurativo”; [continua..]