Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA(1): L’accettazione del premio pagato in ritardo non è una rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall’art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all’inden­nizzo e abdicativa dell’effetto sospensivo dell’efficacia del contratto (1). (Sentenza impugnata: App. Napoli 3 aprile 2019) Cass. (Sez. III) – 10 febbraio 2022, n. 4357 – Pres. Vivaldi, Est. Scoditti, P.M. De Renzis (conf.) – P. (avv. Picciocchi) c. U. (1) Il principio per cui l’accettazione tardiva del premio non costituisce implicita rinuncia ad eccepire l’inoperatività della polizza ex art. 1901 c.c. era stato già affermato da Cass. civ., Sez. VI–3, 3 dicembre 2021, n. 38216 (ord.), in questa Rivista, 2022, 179, sulla base d’una motivazione leggermente diversa da quella adottata dalla sentenza qui in rassegna: lì, si affermò che l’art. 1901 c.c. non ha nulla in comune con l’art. 1460 c.c. (e dunque è superfluo interrogarsi se il rifiuto dell’inden­nizzo opposto dall’assicuratore che abbia accettato un pagamento tardivo del premio sia o non sia conforme a buonafede), e che l’inefficacia della polizza non è superabile nemmeno da un espresso consenso dell’assicuratore; nella sentenza qui in rassegna, invece, la motivazione è tutta incentrata sulla irrilevanza del silenzio non circostanziato ad esprimere una manifestazione di volontà negoziale. Le due decisioni, tuttavia, convergono nell’approdo, e consentono di ritenere ormai abbandonato il precedente e difforme orientamento, secondo cui “l’accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo (a fortiori se addirittura dopo il verificarsi del sinistro), costituisce un’ipotesi di rinunzia tacita al rimedio della sospensione della garanzia assicurativa ex art. 1901 c.c.” (Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13344, in Foro it. Rep., 2004, Assicurazione (contratto), n. 98. MASSIMA(2): Il debito dell’impresa designata nei confronti delle vittime di sinistri stradali è contenuto nel limite del massimale di legge vigente alla data del sinistro; tale limite, però, non opera nel caso di mala gestio dell’impresa designata, limitatamente al debito per interessi compensativi di mora e/o rivalutazione monetaria (2). (Sentenza impugnata: App. Salerno 28 marzo 2019) Cass. (Sez. III) – 18 marzo 2022, n. 8900 (ord.) – Pres. Spirito, Est. Vincenti – G. (avv. Fedeli) c. C. (avv. Capuano). (2) Il principio è pacifico: da ultimo, nello stesso senso, con ampia casistica, vedasi Cass. civ., Sez. VI–3, 14 febbraio 2022, n. 4668, in questa Rivista, 2022, II, 211. MASSIMA(3): Quando la liquidazione d’un danno permanente alla persona (nella specie, da incapacità [continua..]