Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di danni causati da veicoli rubati (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA(1): L’art. 283 cod. ass., il quale stabilisce che l’impresa designata dal F.G.V.S. è tenuta a indennizzare i danni causati da veicoli rubati, non s’applica ai sinistri avvenuti prima della sua entrata in vigore. MASSIMA(2): Nel caso in cui un sinistro stradale, avvenuto prima dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006) sia causato da un veicolo che, nello stesso tempo, circoli prohibente domino e senza assicurazione, l’impresa designata dal F.G.V.S. è passivamente legittimata rispetto alla pretesa risarcitoria della vittima quando queste due circostanze siano tempestivamente allegate nell’atto di citazione, a nulla rilevando che l’attore abbia invocato la responsabilità dell’impresa designata sul presupposto della circolazione prohibente domino. MASSIMA(3): Nel caso in cui un sinistro stradale sia causato da un veicolo circolante prohibente domino, il proprietario di esso non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dalla vittima nei confronti dell’impresa designata, a nulla rilevando che quel veicolo fosse altresì privo di assicurazione. MASSIMA(4): Nel caso in cui un sinistro stradale sia causato da un veicolo circolante prohibente domino e privo di assicurazione, l’impresa designata dal F.G.V.S. ha diritto di rivalsa non nei confronti del proprietario, ma nei confronti del conducente. MASSIMA(5): Nel giudizio promosso dalla vittima d’un sinistro stradale nei confronti dell’im­presa designata non è mai necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, quando quest’ultimo non sia mai stato individuato ed identificato. PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del dicembre 2009, V.G. convenne, dinanzi al Tribunale di Trani, Allianz S.p.A. (di seguito anche solo “Allianz”), in qualità di impresa designata, per la Regione Puglia, alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (anche solo F.G.V.S.), per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale, occorso nel marzo del 2002, allorquando, alla guida di un furgone blindato portavalori, perdeva il controllo dell’automezzo, che si ribaltava, a seguito dell’assalto, seguito da sparatoria e furto dei valori contenuti nel furgone, condotto da malviventi a bordo di autovetture (tra cui una “Lancia Kappa” che gli aveva intenzionalmente tagliato la strada) “rubate, prive di copertura assicurativa e con targhe evidentemente false”. 1.1. Si costituì in giudizio Allianz che eccepì l’improponibilità e/o l’inammis­sibilità della domanda, nonché la prescrizione del diritto e, comunque, l’infonda­tezza della pretesa risarcitoria, adducendo che il danno [continua..]