Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


MASSIMA: Nel caso di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 (al pari dell’art. 291, comma 3, dello stesso decreto) disciplina un’ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto processuale e non sostanziale: esso presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell’assicuratore e del responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri danneggiati e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell’indennizzo. PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 3 legge 21 febbraio 2006, n. 102, depositato il 13 febbraio 2009, G.A., in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sui minori A. e M.S., convenne in giudizio davanti al Tribunale di Messina A.T., M.R. e la Fondiaria SAI S.p.A. nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti in conseguenza del sinistro avvenuto il 20 agosto 2007, da cui era derivato il decesso del proprio coniuge e padre dei minori, D.S.: sinistro ascrivibile ad esclusiva responsabilità del T., conducente dell’auto investitrice, di proprietà della R. Intervennero in giudizio M.O. e A.G.S., rispettivamente madre e sorella della vittima – la seconda trasportata, nella tragica occasione, sul mezzo condotto dal fratello – reclamando il risarcimento dei danni iure proprio subìti in conseguenza della morte del congiunto. Fondiaria SAI instò per il rigetto delle domande e vi oppose comunque il limite della propria eventuale esposizione, da contenere entro il massimale fissato ex lege, vigente all’epoca dell’evento. Avutasi successivamente la costituzione di A. e M.S., divenuti maggiorenni, il tribunale pronunciò sentenza (n. 1600/2016 del 26 maggio 2016) con la quale condannò solidalmente i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dei seguenti importi, da maggiorare con gli oneri accessori: – euro 120.000 (per danni non patrimoniali) ed euro 5.938,30 (per spese funerarie) in favore del coniuge della vittima, G.A.; – euro 100.000 in favore della madre, M.O.; – euro 130.000 in favore di ciascuno dei figli della vittima; – euro 30.000 in favore della sorella, A.G.S.; – euro 152.588,70 (per danni patrimoniali) ed euro 2.300,00 (per danni materiali) in favore, in solido, della moglie e dei figli (G.A., A.S. e M.S.). 2. Questi ultimi interposero appello, insieme con il loro procuratore distrattario, lamentando l’inadeguatezza della liquidazione del danno. UnipolSAI S.p.A (già Fondiaria SAI S.p.A.) propose a sua volta appello incidentale in relazione al rigetto, da [continua..]