Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Dalle Corti di merito (di Massimo Mazzola, Avvocato, Ph.D. Esperto presso IVASS e professore a.c. di Diritto assicurativo nel­l’Università di Trento)


A PROPOSITO DELLE GARANZIE R.C. PREDISPOSTE DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE

Validità delle clausole claims made nell’ipotesi in cui oggetto del sindacato sia una garanzia di responsabilità civile stipulata da una struttura sanitaria pubblica, contratta nel proprio interesse e/o per conto del relativo personale, di cui la medesima si serve nell’espletamento delle attività a essa istituzionalmente devolute .

 

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PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con citazione notificata il 10 giugno 2019 la Asl Napoli 1 Centro ha proposto Appello avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata il 13 maggio 2019 dal Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, a definizione del procedimento iscritto al n. 25056/2017, in forza della quale è stata condannata essa appellante, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da D.L.S. con ricorso depositato il 13 settembre 2017, al pagamento in suo favore della somma di euro 2.483,74, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione; e ciò, a titolo di risarcimento del danno cagionato dai postumi invalidanti, ritenuti conseguenza di responsabilità professionale da attività medica, residuati al ricorrente a seguito degli interventi chirurgici alla mano sinistra cui era stato sottoposto il 8 maggio 2009 e 13 luglio 2009 presso l’Ospedale dei Pellegrini di Napoli. Ha rigettato il primo giudice la domanda di manleva proposta dalla resistente Asl nei confronti della Amtrust Europe Limited, condannando la prima alla rifusione della spese in favore della terza chiamata, considerato: che il periodo di efficacia della polizza era compreso tra le ore 24 del 31 marzo 2014 e le ore 24 del 31 marzo 2017, laddove il sinistro risaliva ad epoca ben anteriore; che la polizza copriva in via retroattiva i danni conseguenti a sinistri verificatisi nei 2 anni antecedenti alla data di decorrenza, secondo la formula claims made, ovvero per i sinistri successivi al 31 marzo 2012. L’appellante ha formulato unico articolato motivo di Appello relativamente alla sola statuizione di rigetto della domanda di manleva, insistendo per la condanna della Amtrust Europe Limited a manlevare essa appellante da tutte le somme oggetto di condanna, e specificamente della somma di euro 2.483,74, oltre oneri accessori e spese come da provvedimento impugnato. L’appellata in epigrafe ha contestato la fondatezza dell’Appello, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese, in via subordinata anche perché rientrante il sinistro nella franchigia aggregata di euro 4.000.000,00, la cui erosione non è stata dimostrata dalla interessata, fermo comunque il massimale per sinistro, previsto in euro 2.500.000,00 per il periodo di retroattività. Alla udienza del 4 maggio 2021, svolta secondo le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all’esito degli adempimenti di cui all’art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Argomenta l’appellante, premesso di avere tempestivamente denunciato il sinistro in data 4 settembre 2014, del quale era venuta a conoscenza solo in data 16 luglio 2014, ovvero nella vigenza della polizza, che “il primo giudice si è limitato ad un mero e superficiale riscontro temporale, senza [continua..]