Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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I prodotti assicurativo-finanziari: genesi ed evoluzione (di Paoloefisio Corrias, Professore ordinario di Diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di Cagliari)


Nel contributo viene illustrata l’evoluzione normativa e concettuale dei prodotti assicurativo-finanziari, ossia delle polizze linked e del contratto di capitalizzazione. Inoltre, ci si è soffermati sulla nozione di prodotto di investimento assicurativo, recentemente introdotta nel nostro ordinamento e dei problemi che ciò ha comportato.

Inurance-financial products: genesis and evolution

The contribution illustrates the regulatory and conceptual evolution of insurance-financial products, namely linked policies and capitalization contracts. Furthermore, it focuses on the notion of insurance investment product, recently introduced in our legal system and on the problems that this entailed.

Keywords: linked policies, capitalization contract, insurance investment product

SOMMARIO:

1. La ricognizione e i caratteri essenziali dei prodotti assicurativo-fi­nanziari - 2. L’evoluzione normativa e concettuale delle polizze linked e del contratto di capitalizzazione - 2.1. Le prime due stagioni - 2.2. La terza stagione e l’attuale assetto normativo: il prodotto di investimento assicurativo - 3. I nodi ancora aperti - NOTE


1. La ricognizione e i caratteri essenziali dei prodotti assicurativo-fi­nanziari

La qualificazione dei prodotti assicurativo-finanziari e la conseguente disciplina applicabile costituisce, da sempre, un tema nevralgico del diritto delle assicurazioni e, si potrebbe dire, del mercato finanziario in genere; un tema oggetto di diverse regolamentazioni, spesso succedutesi in modo disordinato e che denotano qualche aspetto contraddittorio. La prima difficoltà nella quale si sono imbattuti gli interpreti è consistita nel fissare in presenza di quali caratteri le polizze dei rami vita potessero essere considerate di natura prevalentemente finanziaria. Quindi, una volta individuato tale perimetro, è risultato tutt’altro che agevole stabilire il trattamento normativo ad esse applicabile con particolare riferimento a due profili: i) le regole sulla informazione e sulla trasparenza dell’assicurato-inve­stitore, dovendosi stabilire se a queste figure fosse applicabile l’assetto disciplinare del mercato assicurativo oppure quello del mercato finanziario in senso stretto (o mobiliare o, ancora, dei capitali), prevedente una tutela tendenzialmente più intensa per l’utente; ii) la normazione di favore – rispetto ai principi di diritto comune – per la controparte dell’impresa, contenuta nel contratto di assicurazione, con particolare riguardo al regime di impignorabilità e insequestrabilità prevista dall’art. 1923, comma 1, c.c. Sono stati e vengono considerati prodotti assicurativo-finanziari, le polizze linked di cui al ramo III vita (art. 2, comma 1, cod. ass.), il contratto di capitalizzazione di cui al ramo V e le convenzioni di gestione dei fondi pensione di cui al ramo VI; le prime due figure in quanto espressamente definite dal TUF, in una norma non più in vigore [1], in termini di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, le terze in quanto qualificabili come contratti di gestione (o di cura di interessi altrui) senza rappresentanza e, quindi, sicuramente estranee all’area propriamente assicurativa. Iniziando dalle polizze linked, rileviamo che esse sono definite come le assicurazioni del ramo I le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (art. 2, comma 1, cod. ass.). Esse possono essere ricondotte a tre classi principali: i) le polizze unit linked agganciate [continua ..]


2. L’evoluzione normativa e concettuale delle polizze linked e del contratto di capitalizzazione

Le polizze linked hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento con il recepimento della prima direttiva vita del 5 marzo 1979 (79/267/CEE). La relativa legge di attuazione (22 ottobre 1986, n. 742), infatti, ha esteso l’am­bito delle figure dei rami vita, contemplando nell’art. 1 e nella classificazione dei rischi per ramo di cui all’Allegato A, anche le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento, le operazioni di capitalizzazione e le operazioni di gestione dei fondi pensione: ossia, come si è appena rilevato, le tre tipologie che non presentano (o possono non presentare, nel caso delle polizze del ramo III) natura assicurativa. Va però precisato che prima del 1979 le polizze collegate (unit e index linked) erano già conosciute e ampiamente praticate in altri paesi sia europei che non europei: nell’ordinamento nordamericano, già dagli anni ’50 del secolo scorso; nel Regno Unito, in epoca di poco successiva [3]. Si reputa che proprio a seguito della affermazione in quest’ultimo ambito di contratti che, appunto, prevedevano il collegamento tra la prestazione dell’impresa e le quote di un fondo comune di comuni di investimento, sono state introdotte le polizze del ramo III nella menzionata direttiva del 1979 [4]. Il contatto di capitalizzazione, invece, ha un’origine assai più remota [5]. Già contemplato dall’art. 33 del TU delle assicurazioni private (d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449) e munito di una disciplina analoga, nella sostanza, a quella attuale, compariva però, seppure in forma embrionale, anche in due normazioni settoriali del settore assicurativo ancora precedenti: il r.d.l. 29 aprile 1923, n. 966 (art. 54) e il r.d. 4 gennaio 1925, n. 63 (art. 67).Va ricordato che in queste sedi tale negozio era considerato in maniera distinta e autonoma rispetto ai contratti assicurativi; solo a partire dalla l. n. 742/1986 è stato accostato, almeno dal punto di vista topografico, a questi ultimi, mediante l’inclusione in uno dei rami vita: precisamente nel V. L’ingresso nel nostro ordinamento di queste due figure e, in particolare, quelle del ramo III, ha da subito sollevato i problemi di qualificazione e, quindi, di individuazione della normativa applicabile segnalati in principio, i quali denotano un’evoluzione riassumibile in tre stagioni: la prima va dal 1986 al 2005, ossia [continua ..]


2.1. Le prime due stagioni

Sino al 2005 era financo discussa la possibilità di ricondurre le polizze dei rami III e V all’area dei prodotti finanziari e, prima ancora, dei valori mobiliari – che, come si ricorderà, costituivano la categoria concettuale di riferimento del mercato finanziario prima dell’introduzione dei due paradigmi attuali, consistenti negli strumenti e nei prodotti finanziari –. In particolare, nel silenzio delle leggi settoriali precedenti al TUF, v’era incertezza sull’applicazione alle menzionate figure della disciplina del prospetto – e, più in generale, dell’emissione dei valori mobiliari (artt. 18 ss. della l. n. 216/1974, come modificata dalle l. nn. 77/1983 e 281/1985) – che, come noto, era caratterizzata da obblighi informativi particolarmente pregnanti a carico delle imprese di investimento [6]. Con riguardo alla sopravvenuta disciplina del TUF, quantunque contenesse una indicazione abbastanza marcata nel senso della separazione tra settore finanziario ed assicurativo e, quindi, della estraneità delle polizze in esame rispetto alla normativa del mercato finanziario [7], la questione è stata costantemente riproposta. Una parte della dottrina, infatti, non si era rassegnata a tale esclusione, sottolineando l’esigenza dell’assicurato-investitore non solo di avere come controparte un soggetto dalla comprovata solidità finanziaria – requisito garantito dalla normativa settoriale assicurativa – ma anche e, soprattutto, di poter beneficiare della tutela informativa rafforzata – mirante ad assicurare trasparenza e correttezza sia nella fase di sollecitazione che in quella successiva di gestione dell’investimento – che, invece, era maggiormente assicurata dalla normativa primaria del TUF e dalla normazione secondaria e dai controlli della CONSOB [8]. Quest’ultimo orientamento è stato recepito dal legislatore nella legge sul risparmio, mediante l’estensione di alcune significative regole contenute nel TUF all’attività finanziaria delle imprese di assicurazione [9]. Più precisamente, è stata disposta l’applicabilità ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: i) delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 del TUF in tema di obblighi di comportamento e di responsabilità dei soggetti abilitati nonché di forma e [continua ..]


2.2. La terza stagione e l’attuale assetto normativo: il prodotto di investimento assicurativo

Questo quadro, da ritenersi a nostro avviso per molti versi soddisfacente, è mutato con l’ingresso nel nostro ordinamento della nozione di prodotto di investimento assicurativo [14], avvenuto mediante l’art. 4. n. 2) del Regolamento (UE) 26 novembre 2014, n. 1286 (c.d. Regolamento PRIIPs) [15] e, successivamente, l’art. 1, comma 1, lett. w bis.3), TUF [16], l’art. 1, lett. ss bis), cod. ass. [17] e l’art. 21, comma 3, lett. c), Regolamento IVASS n. 41/2018 (sulla informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi). La categoria del prodotto finanziario assicurativo ha sostituito – anche a livello propriamente terminologico – quella dei “prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione”, sulla quale era basata la disciplina precedente. Il nuovo paradigma ha la funzione di individuare i contratti emessi da imprese di assicurazione in qualche modo collegati al o dipendenti dal mercato finanziario. Esso concorre a costituire, insieme ai prodotti di investimento al dettaglio preassemblato (PRIPs), una fattispecie più ampia, i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato (PRIIPs) [18], che, a sua volta, integra il presupposto per l’applicazione, all’investitore al dettaglio, di una specifica disciplina di natura informativa avente carattere orizzontale; ossia riferita a tutti i prodotti del mercato finanziario, a prescindere dal soggetto che li ha offerti al cliente [19]. Ciò al fine di garantire che il livello di protezione assicurato agli investitori non professionali non risulti soggetto a variazioni in funzione dei diversi settori finanziari (bancario, assicurativo o mobiliare) dove tali prodotti di investimento sono offerti. La novità normativa ha dunque determinato la modifica della disciplina informativa e della trasparenza per le polizze aventi contenuto finanziario; disciplina che è stata riportata in larga misura all’ambito assicurativo – ossia all’egida del codice delle assicurazioni e dei regolamenti IVASS – permanendo in misura assai modesta nel novero del settore finanziario, unicamente per ciò che riguarda alcune funzioni di vigilanza rimaste alla CONSOB. In tale contesto possiamo rilevare che il regime della documentazione informativa previsto per il prodotto di investimento assicurativo si differenzia decisamente rispetto a quello [continua ..]


3. I nodi ancora aperti

Quanto osservato denota quantomeno un non sufficiente coordinamento legislativo tra la nuova categoria e il restante assetto normativo [23]. Per cominciare può anche riconoscersi che, con l’introduzione della stessa, sono state risolte, in modo probabilmente più diretto ed armonico rispetto alla prevalente disciplina, le esigenze di natura squisitamente informativa e di trasparenza; però deve rilevarsi che non si è colta l’occasione per contribuire alla risoluzione del problema generale, enunciato in principio, della fissazione del discrimen tra le polizze che possono essere considerate assicurative e quelle che invece presentano una marcata caratterizzazione finanziaria e, ancora, della individuazione della disciplina – diversa da quella informativa – applicabile a queste ultime. Tematiche queste che, come anticipato, risultano ancora apertissime, dovendosi riscontrare, accanto al nutrito e condivisibile orientamento, sia di dottrina che di giurisprudenza, tendente a considerare di natura finanziaria le polizze del ramo III che non prevedono una garanzia di restituzione quantomeno del capitale versato e, quindi, a ricondurre le stesse, anche sul piano normativo, alle logiche del mercato finanziario [24], una autorevole, per quanto minoritaria, linea di pensiero che, invece, reputa tout-court insussistenti i presupposti per operare distinzioni di sorta nell’ambito delle assicurazioni appartenenti ai rami vita e, quindi, per escludere dal modello codicistico di cui all’art. 1882 c.c. le polizze del ramo III, anche quando esprimano una natura spiccatamente finanziaria [25]. Anche sul piano della disciplina strettamente informativa va, tuttavia, rimarcato un profilo contraddittorio del modello in discorso, il quale deriva dalla ricordata circostanza che la nozione di prodotto di investimento assicurativo è suscettibile di includere anche figure, quali le polizze rivalutabili, che dal momento che presentano (o possono presentare) una connotazione finanziaria modesta, sono da reputare di natura assicurativa. Appare quindi perlomeno discutibile la sottoposizione di queste ultime a un regime protettivo per l’ade­rente – proprio, appunto, dei contratti del mercato finanziario – non necessario e, comunque, non coerente con le caratteristiche di tali contratti. Per concludere vanno poi segnalate le incertezze – da risolvere, come si sta per rilevare, [continua ..]


NOTE