Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In tema di surrogazione dell'assicuratore sociale (di a cura di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


(Sentenza impugnata: App. Milano 12 luglio 2018) La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Pavia, A.P. e la società UnipolSAI Assicurazioni per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva in capo alla prima nella causazione del sinistro stradale verificatosi il 26 luglio 2008 che aveva coinvolto M.G., con conseguente condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 156.907, a titolo di rimborso del valore capitale dell’assegno di invalidità, erogato ai sensi dell’art. 14, comma 2, l. n. 222 del 1984 in favore del predetto G. per il grado di invalidità residuato, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Esponeva che l’incidente si era verificato in quanto la P., assicurata con la compagnia convenuta, aveva perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta sulla quale sopraggiungeva M.G., alla guida del motociclo Yamaha, che non riusciva ad evitare l’impatto, riportando gravi lesioni personali. Per la riduzione della capacità di lavoro il danneggiato aveva presentato domanda per il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità, poiché dipendente della S.r.l. SILT e tale richiesta era stata accolta, con l’erogazione di un assegno di invalidità con decorrenza dal 10 dicembre 2008. Pertanto, INPS agiva in rivalsa nei confronti del responsabile e della compagnia UnipolSAI per il recupero del valore capitale della rendita liquidata al danneggiato. Si costituiva UnipolSAI contestando la pretesa ed eccependo, in particolare, che erano venute meno le condizioni per la erogazione dell’assegno e che l’attore era carente di titolarità attiva, ai sensi dell’art. 1916 c.c. Infine, escludeva l’esistenza di un danno risarcibile in sede civile, aggiungendo di avere corrisposto al danneggiato l’importo di euro 431.373 a seguito di transazione, oltre alla somma di euro 6.220, nei confronti dell’INPS. In sede di accertamento peritale il consulente aveva verificato che alla data del 1° settembre 2013 erano venute meno le condizioni di invalidità richieste dalla l. n. 222 del 1984. Pertanto, a seguito di ciò, INPS aveva revocato la pensione di invalidità in favore del danneggiato, documentando di avere corrisposto in favore dello stesso, sino alla data della revoca (settembre 2014), importo di euro 97.781. Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 20 agosto 2016 dichiarava la responsabilità della P. che condannava, in solido con UnipolSAI Assicurazioni S.p.A, al pagamento in favore di INPS della minore somma di euro 63.000. Avverso tale decisione proponeva appello INPS, lamentando che la rivalsa aveva trovato accoglimento nei limiti dell’importo dei ratei effettivamente corrisposti sino al momento del venir meno delle condizioni previste dalla legge per [continua..]