Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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In materia di assicurazione della responsabilità civile professionale (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.  )


L’assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all’obbligo di pagamento dell’indennizzo per il mero fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall’assicurato, abbia omesso di provvedervi. Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l’assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell’ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioè con riferimento al momento in cui l’assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell’assicurato, ma senza dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell’assicurato, quando l’assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio (1).

L’assicuratore della responsabilità civile professionale non è tenuto a rifondere all’assicurato le spese da questi sostenute per opporsi all’esecuzione forzata contro di lui intrapresa dal terzo danneggiato (sulla base di una sentenza non definitiva di condanna dell’assicurato al risarcimento del danno), se risulti che l’opposizione all’esecuzione sia stata proposta dall’assicurato avventatamente (2).

La Corte ecc. (Omissis).   FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto riferito nel ricorso S.M., di professione avvocato, nel 1998 chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di M.B., avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali. L’intimato propose opposizione al decreto e, in via riconvenzionale, dedusse che l’avv. S.M. aveva adempiuto negligentemente il proprio mandato, chiedendone in via riconvenzionale la condanna al risarcimento del danno. Introdusse poi un autonomo giudizio nei confronti dell’avv. S.M., avente ad oggetto la medesima causa petendi ma un minore petitum, che venne riunito al primo. 2. Le pretese del cliente vennero accolte all’esito del giudizio di primo grado, e l’avv. S.M. condannata al risarcimento del danno. La parte vittoriosa avviò l’esecuzione forzata della sentenza di primo grado, procedendo ad un pignoramento presso terzi in danno dell’avv. S.M. La sentenza di condanna dell’avv. S.M. venne tuttavia riformata in appello, e la domanda del cliente rigettata. Tale statuizione passò in cosa giudicata nel 2011. 3. Pendente la suddetta controversia tra avvocato e cliente, nel 2005 S.M. convenne dinanzi al Tribunale di Modena il proprio assicuratore della responsabilità civile professionale, ovvero la società Assicuratrice Milanese S.p.A. L’attrice dedusse che, essendo stata condannata sia pure con sentenza non definitiva a risarcire il proprio cliente, il proprio assicuratore della responsabilità civile avrebbe dovuto tenerla indenne da tale pretesa. Per contro, il rifiuto dell’assicuratore di versare l’indennizzo nelle mani del terzo danneggiato l’aveva costretta a contrarre un mutuo, per far fronte alle obbligazioni scaturenti dalla suddetta sentenza non definitiva, ed a sostenere ulteriori spese per contrastare la procedura di pignoramento presso terzi iniziata dalla controparte. In base a tali deduzioni l’attrice domandò la condanna della convenuta: a) a tenerla indenne dalle pretese del proprio cliente, per come accolte dalla sentenza pronunciata all’esito del primo grado del separato giudizio sulla responsabilità professionale; b) al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’inadempimento dell’assi­curatore, e consistito: b’) nelle spese sostenute per contrastare l’azione esecutiva iniziata dalla controparte in base alla sentenza di primo grado; b”) negli interessi passivi pagati sul mutuo di cui si è detto. Nel corso del giudizio l’attrice rinunciò alla domanda sub a), in seguito alla riforma della sentenza che l’aveva condannata, ed al rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dal proprio cliente. 4. Con sentenza 7 agosto 2012, n. 1352 il Tribunale di Modena rigettò la domanda. Il Tribunale ritenne che, poiché la sentenza di condanna [continua..]