Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Persone trasportate su veicoli rubati nel regime anteriore al codice delle assicurazioni: un problema occulto (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


L’erronea interpretazione qualificazione degli atti processuali da parte del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della logicità e coerenza della motivazione 

Nel regime normativo previgente all’entrata in vigore del codice delle assicurazioni la persona trasportata su un veicolo rubato, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro stradale, non gode dei benefici assicurativi e non ha azione nei confronti dell’assicuratore del proprietario, ad eccezione della sola ipotesi in cui il trasporto sia avvenuto contro la sua volontà, ed a nulla rilevando che il danneggiato fosse consapevole della provenienza furtiva del mezzo 

La Corte ecc. (Omissis).  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 9 maggio 2016 la Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame interposto da F.C.V. in relazione alla pronunzia del Tribunale di Taranto n. 1614/2011 di rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti della società Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A. (oggi Groupama Assicurazioni S.p.A.), nella qualità d’impresa cessionaria dell’Unione Euro-Americana di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. e per conto del F.G.V.S. ex art. 4 d.l. n. 576 del 1978, nonché dell’Unione Euro-Americana di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. e di C.I. L’attore aveva chiesto il risarcimento dei danni subìti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto l’11 agosto 2001 sulla S.S. 7 Appia, allorquan­do l’autovettura rubata sulla quale era trasportato, di proprietà di I. e condotta da G.S., usciva di strada «andando a schiantarsi contro un albero», al­l’esito del quale riportava lesioni, con postumi permanenti invalidanti gravissimi. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito, il V. proponeva ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resistevano con separati controricorsi la società Groupama Assicurazioni S.p.A. e la Unione Euro-Americana di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. L’altro intimato non svolgeva attività difensiva. Fissata la trattazione in camera di Consiglio dinanzi a questa Sezione, all’esito, con ordinanza interlocutoria del 5 febbraio 2019, il Collegio preliminarmente rilevava che, stante la rilevanza della circostanza della inconsapevolezza da parte del trasportato che l’autovettura circolava prohibente do­mino, doveva essere disposta la trattazione in pubblica udienza, ex art. 375, ultimo comma, c.p.c. Il ricorrente e Groupama Assicurazioni depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia «violazione ed erronea interpretazione» dell’art. 1, l. 990 del 1969, in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte di merito non avrebbe considerato che il sinistro de quo «non può ritenersi al di fuori della tutela assicurativa, atteso che l’unico caso di esclusione ricorre quando l’assicuratore è in grado di provare, cosa che qui non ha fatto, che il trasportato fosse a conoscenza del fatto che il veicolo fosse rubato. Infatti, nella sentenza Churchill c. Wilkinson, la Corte di Giustizia Europea, ai punti nn. 34-35 afferma che «l’art. 2, n. 1, secondo comma, della seconda Direttiva prevede che talune vittime potranno non essere risarcite dall’assicuratore tenuto conto della situazione da esse stesse creata, vale a dire le persone che hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno qualora l’assicuratore possa provare che esse erano a conoscenza del [continua..]