Richiesta rimborso polizza assicurativa contratto di finanziamento per estinzione anticipata del finanziamento - Commissione di estinzione anticipata del mutuo e calcolo del TEG - Calcolo del TEG e oneri assicurativi di polizza obbligatoria - Inclusione degli oneri effettivi e non potenziali nel calcolo del TEG
Ai fini del calcolo dell’usura devono essere ricompresi nel TEG tutti i costi e gli oneri, anche assicurativi, che siano connessi al credito erogato. Il consumatore ha diritto a risolvere anticipatamente il rapporto ex art. 125 sexies T.u.b. maturando altresì il diritto ad una riduzione proporzionale del costo totale del credito; legittimato passivo per l’indebito è l’istituto di credito. Un’eventuale mancanza di sua riduzione contribuirebbe, di contro, all’innalzamento del tasso realmente applicato, comportando superamento del tasso soglia usura (1). Il Tribunale ecc. * (Omissis). Con atto di citazione notificato ritualmente alla convenuta, il sig. B., assumeva di aver stipulato con P. S.p.A. tre contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e, precisamente, il n. (…), del 19 luglio 2005, per l’importo lordo di euro 8.820,00; il n. (…) del 25 novembre 2005, per l’importo lordo di euro 29.520,00 ed il n. (…) del 25 novembre 2005, per l’importo di euro 29.400,00. Il contratto n. (…), prevedeva come piano di ammortamento 60 mensilità, ma, in realtà, tale contratto era stato estinto anticipatamente dopo 4 rate secondo il conteggio di estinzione prodotto al doc. n. 2. Il contratto n. (…), prevedeva come piano di ammortamento n. 120 rate ma, come risulta in atti, l’attore aveva estinto il suddetto contratto alla 44^ rata, secondo il conteggio di estinzione prodotto. Infine il contratto n. (…) prevedeva una rateizzazione pari a 120 mensilità ma anche quest’ultimo è stato estinto anticipatamente alla 32^ rata come risulta dal conteggio di estinzione prodotto al doc. n. 8. Con riferimento ai predetti contratti di finanziamento, parte attrice solleva diversi ordini di censure ed in particolare lamenta la: a) violazione della normativa antiusura al momento dell’estinzione anticipata, b) assenza di trasparenza nelle condizioni contrattuali, poiché i tassi applicati risultano diversi da quelli indicati nei contratti oggetti di causa, c) violazione di una norma imperativa ovvero della disciplina prevista dall’art. 125 TUB (oggi 125-sexies) e dall’art. 3 del d.m. 8 luglio 1992, in quanto in sede di estinzione anticipata dei suddetti finanziamenti, la convenuta, non ha provveduto a rimborsargli le commissioni non maturate, [continua ..]
Sono esclusi dal calcolo del TEG gli oneri potenziali quali la commissione di estinzione anticipata ex art. 125-sexies T.u.b., essendo validi ai fini del calcolo per il superamento del tasso soglia usura i soli oneri connessi al credito applicati effettivamente a far tempo dalla stipula. L’onere della prova delle conseguenze della nullità di un tasso eccedente la soglia dell’usura incombe su chi intenda valersene (2). Il Tribunale ecc.* (Omissis). ORDINANZA COLLEGIALE Si controverte in ordine alla opposizione all’esecuzione che i coniugi A.S. e S.R.D. hanno proposto quali debitori esecutati nella procedura n. 672/2018, in relazione ad un contratto di mutuo stipulato il 25/10/2010 con Banca Monte dei Paschi di Siena. Con ordinanza del 1° luglio 2019, il G.E. rigettò l’istanza di sospensione dell’esecuzione, prendendo posizione in ordine alle eccezioni dell’opponente, che riguardavano il superamento della soglia usuraria del tasso di interesse. L’atto di reclamo sviluppa le medesime motivazioni. Con unico motivo di impugnazione, si lamenta l’errore in cui sarebbe incorso il G.E. nel non dare rilevanza al principio giurisprudenziale, affermato da Cass. 27442/2018, secondo cui “è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della l. 7 marzo 1996, n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali”. Il motivo è infondato. In seno all’ordinanza reclamata, il G.E. non ha affatto disatteso il principio affermato dalla Corte; ma ha semplicemente sviluppato l’affermazione, del tutto compatibile con quel principio, secondo cui, ferma la necessità di verificare se, alla data della stipula, vi fosse pattuizione di interessi usurari, occorre poi avere riguardo alla effettiva applicazione della pattuizione. Il G.E., senza mettere in dubbio che la verifica circa l’eventuale usura vada svolta alla data di stipula del contratto, e che detta verifica debba riguardare tutti i tassi, sia quello corrispettivo che quello moratorio, si è limitato ad affermare che occorre avere riguardo, tra le varie pattuizioni, a quelle che concretamente hanno regolato il rapporto, e non a quelle che non hanno trovato alcuna applicazione. Ritiene il Collegio che, ad [continua ..]
Gli oneri assicurativi di una polizza obbligatoria erogata in connessione ad un credito devono essere inclusi all’interno del calcolo del TEG, poiché rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’articolo 644 c.p. parametro normativo di centralità sistematica. La natura remunerativa della polizza andrà poi accertata in concreto. (Nel caso di specie, a seguito del superamento del tasso soglia usura, il contratto di mutuo, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 1815 comma 2 è stato ritenuto gratuito) (3) Il Tribunale ecc.* (Omissis). Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – Con atto di citazione ritualmente notificato –––––––– rappresentava di aver sottoscritto in data 9.1.2007 un contratto di –––––––– cessione del quinto dello stipendio n. –––––––– con –––––––– in base al quale veniva finanziata la somma di euro 16.080,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili di 134,00 cadauna pari al quinto dello stipendio in allora percepito da parte attrice. Rappresentava parte attrice come il contratto di cui al punto 1 prevedesse un TAN del 5,00% o fisso a scalare mensile, un TAEG del 17,19% e un TEG del 13,84% (doc. 2), comprensivo dei seguenti costi e oneri (citazione, pag. 1-2): interessi per euro 3.446,30; commissioni bancarie per euro 794,65; spese di istruttoria per euro 300,00; commissioni di intermediazione per euro 2.572,80; spese assicurative per euro 914,91. Esponeva ancora di aver ricevuto complessivi euro 8.011,65 al netto dei costi e oneri corrisposti a omento della stipula del contratto, con pagamento di premio assicurativo di euro 914,91 in un’unica soluzione. Sosteneva parte attrice che il citato finanziamento con cessione del quinto dello stipendio prevedesse un TAEG oltre la soglia di usura fissata per il periodo di riferimento, dolendosi che la polizza assicurativa stipulata dal contraente fosse obbligatoria e collegata al contratto di finanziamento ai fini del calcolo del TAEG. In particolare, con la vista inclusione del costo di polizza, parte attrice assumeva che il costo totale dell’operazione valicasse il 17% (17,19% per la precisione) quale tasso, a fronte di un tasso soglia [continua ..]