Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 8 novembre 2019, n. 28811 – Pres. Travaglino – Est. Rossetti – P.M. Pepe (Conf.) – Azienda Sociosanitaria Lariana (Avv.Tisgotto Ciabattini, Baroni E De Censi) C. M. (Avv.Ti Morera E Murvana) Ed Altri).


MASSIMA

L’inadempimento, da parte dell’assicuratore della responsabilità civile, dell’obbli­go di curare con solerzia gli interessi dell’assicurato (c.d. mala gestio), non ha nulla a che con vedere con la mora: la mala gestio, infatti, non è che una particolare ipotesi, tipizzata dalla giurisprudenza, di inadempimento degli obblighi di diligenza e correttezza; la mora è il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione. alla prima si applicano le norme sul danno da inadempimento (art. 1218 c.c.); alla seconda si applicano le norme sulla mora debendi (art. 1224, 1283 c.c.) (1).

La responsabilità per mala gestio dell’assicuratore della responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato prescinde dalla mora e non la presuppone (2).

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’insorgenza della mora debendi del-l’assicuratore ubbidisce ai seguenti princìpi: (a) l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare l’assicurato sorge al momento stesso in cui quest’ultimo causi un danno a terzi; (b) l’assicuratore può ritenersi in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente ad un assicuratore diligente per accertare la sussistenza della responsabilità dell’assicurato e liquidare il danno, e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell’as­si­curato (3).

L’obbligazione indennitaria dell’assicuratore della responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato ha natura: (a) di valuta, quando il danno causato dal­l’assicurato al terzo superi il massimale; (b) di valuta, ma che “si comporta” come una obbligazione di valore, quando il danno causato dall’assicurato al terzo sia inferiore al massimale. In quest’ultimo caso, infatti, l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato di tutti i danni causati al terzo: e quindi non solo del risarcimento dovuto dall’assicurato in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora che l’assicurato è comunque tenuto a pagare dal giorno del fatto, ex art. 1219 c.c. (4).

Se, nonostante la mora dell’assicuratore della responsabilità civile, il massimale garantito resti capiente rispetto al debito dell’assicurato per capitale ed interessi, l’assicuratore sarà tenuto a versare all’assicurato capitale ed interessi compensativi, computati secondo i criteri stabiliti da Sez. Un., sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712; se invece il massimale assicurativo, capiente all’epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell’indennizzo (vuoi per effetto del deprezzamento del denaro, vuoi per effetto della variazione dei criteri di liquidazione del danno), l’assicurato potrà pretendere dall’assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale, giacché l’assicuratore dovrà in tale ipotesi risarcire non il fatto dell’assicurato (per il quale vige il limite del massimale), ma il fatto proprio, e cioè il pregiudizio al diritto di garanzia dell’assicu­rato, derivato dal colposo ritardo nell’adempimento. Quando, invece, il massimale assicurativo già all’epoca del sinistro fosse stato incapiente, l’assicuratore in mora sarà tenuto a pagare soltanto gli interessi legali sul massimale (o, in alternativa, eventualmente il maggior danno, ex art. 1224 c.c., comma 2, sul massimale (5).

INDICAZIONI

(1-2) La sentenza si segnala all’attenzione del lettore perché cerca di mettere ordine in una materia (la mala gestio dell’assicuratore della responsabilità civile e gli intrecci di essa con la mora) molto spesso affrontata, ma che raramente ha ricevuto una sistemazione dogmatica: con la conseguenza che, nel linguaggio dei pratici e sinanche di talune decisioni giurisdizionali, il sintagma “mala gestio” ha finito per diventare sinonimo di “mora”, e viceversa.

La decisione in rassegna, col principio di cui alla prima delle massime in epigrafe, ribadisce per contro che se di norma l’assicuratore che è in mora dimostra, per ciò solo, che non sta curando gli interessi dell’assicurato, non è vera la reciproca: sicché ben potrà aversi una mala gestio prima ancora che l’assicuratore sia costituito in mora (ad esempio, allorché rifiuti una vantaggiosa proposta transattiva formulata dal terzo danneggiato). Sulla nozione di “mala gestio”, e sulla distinzione tra mala gestio “propria” ed “impropria”, si vedano Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6291, in questa Rivista, 2013, II, 263, con nota di M. Rossetti, Breve storia di un equivoco: chi è l’«as­sicurato» nell’assicurazione della r.c.a.?; Cass., Sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1083, ivi, 2011, 339; Cass., Sez. III, 9 luglio 2009, n. 16131, ivi, 2009, II, 2, 420; Cass., Sez. III, 13 maggio 2008, n. 11908, ivi, 2008, II, 2, 402, con nota di M. Rossetti, La mora dell’assicuratore nell’assicurazione della responsabilità civile; Cass., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22883, ivi, 2008, II, 2, 112; Cass., Sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664, ivi, 2006, II, 2, 237.

Per la genesi del concetto di “mala gestio” si vedano Cass. 24 marzo 1983, n. 2064, e soprattutto Cass. 15 gennaio 1985, n. 59, in Foro it., 1983, I, 693.

In dottrina, sull’argomento, M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, III, Padova, 2013, 73-83 e 371-374; V. Ogliari, La mala gestio propria e impropria: un excursus di giurisprudenza, in Dir. econ. assic., 2011, 1097; V. Vozza, Mala gestio c.d. impropria: proposizione della domanda e superamento dei limiti del massimale, in Danno e resp., 2010, 419; I. Partenza, La mala gestio propria dell’assicura­tore di responsabilità civile generale: alcuni equivoci da dissipare in tema di richiesta risarcitoria del terzo ed obbligo indennitario dell’assicuratore, in questa Rivista, 2009, I, 191; C. Sollai, Le diverse ipotesi di mala gestio nell’assicurazio­ne r.c. auto, in Resp. civ., 2008, 1381. Per l’impostazione del problema, si veda anche A. Durante, La mala gestio nell’assicurazione di responsabilità (indagine giurisprudenziale), in questa Rivista, 1981, I, 469.

(3-4) Come si dà conto nella motivazione della sentenza qui in rassegna, sulla questione della decorrenza della mora debendi dell’assicuratore, nell’assicurazione di responsabilità civile, esistevano in giurisprudenza ben tre orientamenti diversi: quello secondo cui l’assicuratore è in mora dal momento in cui il credito del terzo danneggiato diviene liquido ed esigibile; quello secondo cui è in mora dal momento in cui l’assicurato paga il terzo danneggiato; quello secondo l’assicuratore è in mora dal momento in cui il terzo danneggiato manifesta l’intenzione di essere risarcito.

La sentenza aderisce ad una tesi intermedia, che richiede: (a) quale presupposto sostanziale, che l’assicuratore abbia colpevolmente lasciato trascorrere il tempo ragionevolmente necessario che sarebbe occorso, ad un assicuratore diligente, per accertare la responsabilità dell’assicurato e stimare il danno; (b) un atto di costituzione in mora indirizzato dall’assicurato all’assicuratore.

Sulla mora dell’assicuratore si vedano, in dottrina, M. Rossetti, La mora del­l’assicuratore nell’assicurazione della responsabilità civile, in questa Rivista, 2008, II, 2, 402 e in Giust. civ., 2009, I, 434; A. Villa, Messa in mora dell’assicuratore, in Il Civilista, 2008, fasc. 7, 52; M. D’Auria, Azione di risarcimento e maturazione della mora dell’assicuratore, in Corr. mer., 2007, 873; R. Dies, Responsabilità dell’assicuratore «da mala gestio» e da mora rispettivamente nella fattispecie assicurativa ai sensi dell’art. 1917 c.c. e della l. n. 990/69, in Resp. civ., 1997, 737; R. Ippolito, Vincolo di solidarietà dell’assicuratore moroso nei limiti della mora debendi, in questa Rivista, 1989, II, 2, 184; G. La Rocca, Momento della costituzione in mora dell’assicuratore nell’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in Riv. giur. sarda, 1987, 676; Vianello, Il sistema della legge in materia di mora dell’assicurato ed il comportamento passivo dell’assicuratore, in Dir. prat. assic., 1985, 446; M. Pogliani, Quando l’assicuratore auto è in mora? (testo, que­st’ulti­mo, che merita sempre di essere riletto); V. Geri, Una parola definitiva in tema di massimale, svalutazione e mora dell’assicuratore: chiusura dei contrasti?, in questa Rivista, 1983, II, 2, 239; Id., Il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile, la svalutazione monetaria e la mora dell’assicuratore, ivi, 1980, I, 535.

(5) Il principio è divenuto ormai consolidato: nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. III, (ord.) 19 aprile 2018, n. 9666; Cass., Sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537, in Danno e resp., 2015, 25, con nota di D. Cerini, Danno e risarcimento: coerenze (e incoerenze) nell’applicazione del principio di compensatio lucri cum damno.

FATTI DI CAUSA L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata a quelli che sono ancora rilevanti in questa sede. Il 2 ottobre 1991 D.A. diede alla luce due gemelli, L. e D.M.i, nell’ospedale “Felice Villa” di Mariano Comense, all’epoca dei fatti presidio della USSL 13 di Cantù. A novembre dell’anno successivo, in una diversa struttura ospedaliera, venne certificato che i due neonati erano affetti da “tetraparesi spastica conseguente a grave sofferenza neonatale”. Quindici anni dopo i fatti (nel 2006) i coniugi E.M. e D.A. (i quali dichiararono di agire sia per sé, sia in rappresentanza dei due figli minori L. e D.Mi), unitamente ad E.M.i, convennero dinanzi al Tribunale di Como la ULSS 13 di Cantù ed i dottori S.S., G.D. ed A.B. (rispettivamente pediatra, ginecologo e primario di ostetricia nel­l’ospedale “Felice Villa”), assumendo che la tetraparesi patita dai propri figli fosse ascrivibile a responsabilità dei sanitari dell’ospedale di Mariano Comense. Dedussero che i sanitari non avrebbero dovuto consentire che il parto, il quale si presentava rischioso, avvenisse in una struttura priva del reparto di rianimazione neonatale; e che comunque i sanitari di Mariano Comense avevano prestato una insufficiente e tardiva assistenza ai neonati al momento della nascita. Tutti i convenuti, ad eccezione di S.S., chiamarono in causa i rispettivi assicuratori della responsabilità civile al fine di essere manlevati in caso di soccombenza. In particolare, la USSL 13 chiamò in causa le società Milano, Duomo, Zurigo ed INA; A.B. chiamò in causa la società Generali; G.D. chiamò in causa sia la società Generali, sia un quarto medico, P.M., assumendo che anche questi dovesse ritenersi corresponsabile nella causazione dell’evento dannoso. P.M., a sua volta, si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la Lloyd Italico (che in seguito muterà ragione sociale in Toro Assicurazioni). Al giudizio introdotto dai coniugi M.-A. ne vennero riuniti altri due: uno proposto dalla USSL 13 nei confronti dei propri assicuratori (come detto, le società Milano, Duomo, Zurigo ed INA); l’altro introdotto da A.B. nei confronti del proprio assicuratore (la società Generali). Il Tribunale di Como con sentenza non definitiva 15 ottobre 2009, n. 1430: ritenne prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato dai coniugi M.-A. in proprio; rigettò l’eccezione di prescrizione con riferimento al credito azionato dai germani L. e D.M. Quindi, con sentenza definitiva 17 dicembre 2012, n. 1587, il Tribunale di Como: accolse la domanda nei confronti della USSL, di G.D. e di A.B.; accolse le domande di garanzia formulate dai tre soccombenti nei confronti dei rispettivi [continua..]
Fascicolo 4 - 2019