Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 31 maggio 2019, n. 14910 – Pres. Amendola, Est. Scoditti, P.M. Basile (parz. diff.) – P. (avv. Tucci) c. A. (avv. Spadafora). (di Marco Rossetti)


MASSIMA

Nel caso in cui la vittima d’un sinistro stradale proponga l’azione di risarcimento nei confronti del proprio assicuratore, secondo la procedura di risarcimento diretto di cui dell’art. 149 cod. ass., e l’assicuratore convenuto venga posto in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio, non è consentito al danneggiato riassumere la causa nei confronti dell’impresa designata di cui all’art. 283 cod. ass., ma dovrà egli rivolgersi all’assicuratore della r.c.a. del responsabile (1).

(Sentenza impugnata: Trib. Taranto 24 giugno 2016)

(1) È la prima volta, a quanto consta, che la Corte di cassazione era chiamata ad occuparsi del delicato problema rappresentato dalla sopravvenuta l.c.a. dell’assicu­ratore della vittima d’un sinistro stradale, convenuto da quest’ultima in giudizio ai sensi dell’art. 149 cod. ass. La Corte ha escluso che in tal caso possa essere invocata la responsabilità dell’impresa designata ex art. 283 cod. ass.: sia perché tale ultima norma non contempla tale ipotesi, sia perché – così pare di capire – avendo la vittima dinanzi a sé due debitori alternativi (l’assicuratore del responsabile e il proprio), non v’è ragione per insistere con la domanda nei confronti dell’assicuratore decotto, quando l’altro sia in bonis.

La sentenza tuttavia non affronta – ma non era chiamata a farlo – il delicato problema delle spese di lite, che potrebbe non essere irrilevante, se la l.c.a. dell’assicu­ratore della vittima sopravvenga, ad esempio, in sede di legittimità od in appello, e quindi quando il danneggiato ha già sostenuto un apprezzabile costo per coltivare la lite. In tali casi, non potendo ottenere una sentenza di condanna nei confronti del proprio assicuratore, la vittima non potrebbe che coltivare la domanda nei confronti del responsabile civile, oppure iniziare ex novo un giudizio nei confronti dell’assi­curatore della r.c.a. di quest’ultimo. Appare tuttavia quanto meno lecito dubitare del fatto che a quest’ultimo possano essere addossati i costi del primo giudizio, nel quale non venne chiamato ed al quale è rimasto del tutto estraneo.

INDICAZIONI La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA 1. M.S., quale proprietaria e conducente dell’autovettura Punto, convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di San Giorgio Ionico Castelli s.r.l. e la propria assicuratrice Novit Assicurazioni S.p.A. chiedendo il risarcimento del danno cagionato in sinistro stradale da autocarro di proprietà della convenuta. A seguito della interruzione per messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice, il giudizio venne riassunto, oltre che nei confronti di Castelli s.r.l., di Novit S.p.A. in l.c.a. in persona del commissario liquidatore e di Allianz S.p.A., quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il giudice adito accolse la domanda, condannando Castelli s.r.l. e Novit S.p.A. in l.c.a. in persona del commissario liquidatore al pagamento della somma di euro 2.917,42 oltre rivalutazione ed interessi e dichiarando altresì che la sentenza era opponibile ed esecutiva nei confronti di Allianz; condannò inoltre le convenute al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario dell’attri­ce, avv. G.P., nella misura di complessivi euro 4.698,55, di cui euro 1.138,55 per spese ed euro 3.650,00 per compensi. Avverso detta sentenza propose appello Allianz S.p.A. 2. Con sentenza in data 24 giugno 2016 il Tribunale di Taranto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò nei confronti di Novit in l.c.a. l’esi­stenza del credito e condannò Allianz S.p.A. al pagamento della somma di euro 2.215,89, oltre rivalutazione ed interessi; dispose la compensazione delle spese del giudizio di appello ed in riforma della sentenza impugnata, ritenendo che la liquidazione delle spese di primo grado era avvenuta in misura esorbitante rispetto ai parametri del d.m. n. 140/2012, condannò Allianz S.p.A. al pagamento nei confronti della S. di euro 85,00 per spese (non risultando documentate altre spese oltre quelle di iscrizione a ruolo) e euro 1.150,00 per compensi, con distrazione in favore del­l’avv. G.P., ordinando a quest’ultimo e a M.S. di restituire a Allianz S.p.A. le somme ricevute in eccesso. Osservò il giudice di appello, per quanto qui rileva, che, stante la messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice del veicolo della danneggiata, correttamente il processo era stato riassunto nei confronti del commissario li­quidatore e dell’impresa designata dal Fondo di garanzia e che la condanna al pagamento andava pronunciata solo nei confronti dell’impresa designata, la quale dopo il pagamento si sarebbe insinuata nella procedura di liquidazione, mentre nei confronti del commissario liquidatore poteva essere emanata solo una pronuncia di mero accertamento del credito. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione l’avv. G.P. e M.S. sulla base di due motivi e resiste con [continua..]
Fascicolo 2 - 2019