(Sez. III)– 20 aprile 2017, n. 9961 – Pres. Vivaldi, Est. Tatangelo,P.M. Soldi (diff.) –L. (avv. Sciarra) c. Le Assicurazioni di Roma (avv. Romagnoli).
(Sentenza impugnata: App.Roma 28 gennaio 2014)
Gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei medici specialisti ambulatoriali contro gli infortuni, stipulate dalle Aziende Sanitarie Locali inadempimento degli obblighi previsti nei decreti presidenziali che recepiscono gli accordi collettivi nazionali –copertura comprensiva anche del rischio da infortunio in itinere per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza –costituiscono anche la base per liquidare il danno da invalidità, permanente e temporanea, parziale e totale, liquidazione che deve avvenire sulla base di detti massimali in misura proporzionale alla percentuale dell’invalidità, e non in applicazione degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto aveva utilizzato, ai fini della liquidazione del danno biologico, le c.d. tabelle milanesi) (1).
Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l’assicurato; ove, pertanto, sia inserita nel contratto la c.d. clausola di delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori), l’assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, e in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa, in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l’indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte (2).
In difetto del consenso dell’assicurato, l’accordo tra gli assicuratori circa la ripartizione tra loro del rischio non è opponibile all’assicurato stesso, che resta estraneo al patto e conserva il diritto di richiedere all’unico assicuratore con il quale ha concluso il contratto il pagamento dell’intera indennità assicurativa, vertendosi in ipotesi del tutto diversa da quella della coassicurazione disciplinata dall’art. 1911 c.c., nella quale il limite dell’obbligazione di ciascun assicuratore presuppone che della ripartizione del rischio tra più assicuratori il terzo contraente sia pienamente consapevole e che abbia aderito ad una tipologia contrattuale comportante gli effetti limitativi propri della [continua..]