Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario (di Marco Rossetti )


Cass. 21 luglio 2016, n. 14992 /Cass. 22 settembre 2016, n. 18603 / Cass.22 settembre 2016, n. 18604 /Cass. 30 settembre 2016, n. 19431

  20. – Ass. in generale e danni in generale – Obbligo di salvataggio – Nozione – Conseguenze – Condotte tenute al momento della stipula del contratto – Configurabilità quali violazioni di tale obbligo – Esclusione.   La violazione dell’obbligo di salvataggio, di cui all’art. 1914 c.c., è concepibile solo quando l’assicurato trascuri di tenere una condotta, successiva alla stipula del con­tratto, commissiva od omissiva, idonea a prevenire il danno o ridurne gli effetti. Non rientra, pertanto, nella previsione di cui all’art. 1914 c.c. un eventuale comportamento tenuto dall’assicurato al momento della stipulazione del contratto, ancorché si so­stenga che esso ha poi impedito il salvataggio, potendo, invece esso rilevare o ai sensi dell’art. 1893 c.c. o ai sensi dell’art. 1898 c.c. (1). Cass. (Sez. III) – 21 luglio 2016, n. 14992 – Pres. Armano, Est. Frasca, P.M. Patrone (conf.) – Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago scarl (avv. Irti ed altri) c. Unipol Assicurazioni S.p.A. ora Unipol SAI S.p.A. (avv. Carloni ed altri). (Sentenza impugnata: App. Milano 5 giugno 2013)   (1) Il principio è pacifico in dottrina, la quale è costante nel ritenere che il contenuto dell’obbligo di salvataggio può essere duplice: a) prima del sinistro, esso ha ad oggetto l’adozione di sforzi idonei per prevenirlo. Tale obbligo costituisce un corollario del principio indennitario: se, infatti, fosse consentito all’assicurato disinteressarsi della custodia delle cose assicurate, fidando sulla corresponsione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore, il rischio diverrebbe indifferente per l’assicurato. Come noto, però, il rischio deve necessariamente essere rappresentato da un evento non indifferente per l’assicurato; b) dopo il sinistro, l’obbligo di cui all’art. 1914 c.c. ha ad oggetto l’adozione di sforzi idonei a limitare il danno; tale obbligo costituisce applicazione del generale principio di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. L’obbligo di salvataggio, nei suoi due aspetti, va adempiuto alla stregua della diligenza quam in suis, cioè del buon padre di famiglia (Cass., Sez. III, 27 febbraio 2002, n. 2909, in questa Rivista, 2002, II, 2, 101). Non sarebbe, pertanto, esigibile dal­l’assicurato una attività straordinaria, rischiosa, inusuale. Il parametro di valutazione dell’adempimento dell’obbligo di salvataggio sarà dunque l’art. 1176 c.c. L’obbligo di salvataggio sussiste non solo al momento del sinistro, ma anche suc­cessivamente, nel corso dell’eventuale giudizio promosso contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennizzo. In base a tale principio, si è ritenuto non adem­piuto tale onere [continua..]