Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


Cass. 11 giugno 2019, n. 15598 / Cass. 12 luglio 2019, n. 18742 / Cass. 26 luglio 2019, n. 20305 (ord.) / Cass. 30 agosto 2019, n. 21848 (ord.) / Cass. 24 settembre 2019, n. 23621 / Cass. 25 settembre 2019, n. 23948 / Cass. 30 settembre 2019, n. 24210 (ord.) / Cass. 14 ottobre 2019, n. 25770 (ord.) / Cass. 12 novembre 2019, n. 29219 (ord.) / Cass. 6 dicembre 2019, n. 31886

Cass. (Sez. III) – 11 giugno 2019, n. 15598 – Pres. Vivaldi, Est. Olivieri, P.M. Pepe (parz. diff.) – D. (avv. Caccavella) c. U. (avv. Nuzzo). Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’og­getto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. (Nella specie – polizza stipulata da un’impresa edile in funzione della responsabilità civile verso terzi attinente all’esercizio della propria attività imprenditoriale – la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la non vessatorietà della clausola volta ad escludere la copertura assicurativa per i danni cagionati da agenti atmosferici, senza verificare se la disposizione negoziale fosse conosciuta o conoscibile dall’assicurato e da questi consapevolmente accettata, nonostante l’assicuratore non avesse adempiuto all’obbligo formale di redazione “con caratteri di particolare evidenza” del testo della clausola medesima, come previsto dall’art 166, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005) (1). (Sentenza impugnata: Trib. Sede Distaccata di Ortona 18 ottobre 2013) (1) È la prima volta, a quanto consta, che la Corte di cassazione era chiamata a stabilire le conseguenze della violazione, da parte dell’assicuratore, dell’obbligo di “parlar chiaro”, imposto dall’art. 166 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Tale norma impone l’adozione di particolari criteri formali e grafici nella evidenziazione delle clausole contrattuali restrittive delle garanzie o limitative della responsabilità del­l’assicuratore, e la sentenza in rassegna ha stabilito che l’accertamento del rispetto di esso sia addirittura preliminare all’accertamento della natura vessatoria della clausola. Sulla distinzione tra clausole delimitative del rischio e clausole restrittive della responsabilità dell’assicuratore si vedano, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 15 maggio 2018, n. 11757, in questa Rivista, 2018, II, 168; Cass. civ. [ord.], Sez. III, 18 agosto 2017, n. 20152, in Dir. mercato assic. e fin., 2017, 393; Cass. civ., Sez. III, 28 ottobre 2014, n. 22806, in questa Rivista, 2015, II, 135; Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2012, n. 10619, in Contratti, 2013, 269.   Cass. (Sez. III) – 12 luglio 2019, n. 18742 – Pres. Vivaldi, Est. Di Florio, P.M. Soldi (conf.) – S. (avv. Sabatini) c. R. (avv. Lettieri). In tema di assicurazione [continua..]