Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 29 aprile 2015, n. 8620 (di Marco Rossetti)


(Sez. Un.) – 29 aprile 2015, n. 8620 – Pres. Rovelli, Est. Ambrosio, P.M. Apice (conf.) – Ugf Assicurazioni Sp.A. (avv. Argenio) c. INAIL ed altro.

(Sentenza impugnata: App. Napoli 3 marzo 2009)

Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per r.c.a. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie le Sezioni Unite hanno ricondotto all’art. 2054 c.c., e alla disciplina della r.c.a., il sinistro mortale determinato dall’imperita manovra da parte del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico, in fase di caricamento, era scivolato travolgendo la vittima) (1).   (1) La sentenza consacra definitivamente l’ampia nozione di “circolazione” che, ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria r.c.a., la giurisprudenza di legittimità ha da sempre abbracciato. In precedenza, erano stati fatti rientrare nel concetto di “danni derivati dalla circolazione” anche i danni causati da veicoli in sosta (Cass., Sez. III, 11 febbraio 2010, n. 3108, in Foro it., 2010, I, 2109); i danni prodotti da accessori innestati od agganciati al veicolo (nella specie, un bastone bloccaruote: Giudice di pace Bari, 13 dicembre 1999, in Arch. circol., 2000, 330); i danni derivati dalle operazioni di carico e scarico delle merci (Cass., Sez. III, 31 marzo 2008, n. 8305, in questa Rivista, 2008, Mass. n. 22). Nello stesso senso, sul piano delle regole comunitarie, si veda anche Corte Giustizia Unione Europea 4 settembre 2014, in causa C-162/13, Vnuk, secondo cui l’art. 3, par. 1, direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso; potrebbe dunque rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa [continua..]