Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 2 marzo 2018, n. 4923 (ord.) (di Marco Rossetti)


(Sez. III) –2 marzo 2018,n. 4923 (ord.) – Pres. Vivaldi, Est. Fiecconi –S. (avv. D’Andria) c. A. (avv. Giorgetti).

(Sentenza impugnata: App. Milano 6 ottobre 2014)

Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta il “consenso espresso” del­l’assicurato che, ai sensi dell’art. 1891, comma 2, c.c., legittima il contraente a do­mandare l’indennizzo all’assicuratore, richiede una manifestazione di volontà adhoc, e non può desumersi dal mero fatto che il contratto di assicurazione contenga una clausola in virtù della quale i diritti nascenti dal contrattopossono essere esercitati solo dal contraente (1). (1) La sentenza si pone in contrasto (consapevolmente) con un orientamento sinora pacifico, relegato al rango di “sporadiche pronunce”. In senso contrario rispetto alla sentenza qui in rassegna, infatti, si erano pronunciate in passato Cass., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13359, in Arch. circ., 2005, 140, e Cass., Sez. III, 13 dicembre 2007, n. 26253, in questa Rivista, 2008, II, 2, 193, secondo cui il contraente di un’assicurazione per conto altrui può esercitare i diritti scaturenti dal contratto, “se ciò sia previsto da apposita clausola”. La sentenza qui in rassegna, invece, dopo avere premesso che l’art. 1891, comma 2, c.c., prevede una ipotesi di “sostituzione processuale” ex art. 81 c.p.c., ritiene che poiché l’esercizio, da parte del contraente, dei diritti dell’assicurato richiede un “consenso espresso” di quest’ultimo, a tal fine non sia sufficiente la mera sottoscrizione (da parte dell’assicurato) d’una clausola nella quale si dichiari che i diritti spettanti dal contratto possano essere esercitati solo dal contraente. Tale clausola, infatti – questo sembra il senso della decisione, forse non proprio chiarissima sul punto – se interpretata come una preventiva rinuncia dell’assicurato all’esercizio del dirittoal­l’indennizzo, in favore del contraente, sarebbe invalida, perché la rinuncia ad un diritto non può compiersi prima che questo sia sorto. Se, invece, interpretata come un mandato in favore del contraente a riscuotere l’indennizzo in nome e per conto del beneficiario, la clausola dovrebbe dichiararsi valida ed efficace. La decisione sembra riprendere e sviluppare quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte vari anni addietro, allorché, chiamate a stabilire se l’assicurazione per conto altrui rientrasse o no tra i contratti a favore del terzo, di cui all’art. 1411 c.c., affermarono en passant che “la legittimazione del contraente a fare valere i diritti nascenti dal contratto di assicurazione deriva soltanto dal consenso espresso dell’assi­curato,che è un fatto diverso dal contratto ed idoneo a trasferire i diritti da esso costituiti”, Cass., Sez. Un., 18 aprile 2002, n. 5556, in questa Rivista, 2002, II, 2, 129, nonché [continua..]