Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Cass. 19 febbraio 2018, n. 3958 (ord.) (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 19 febbraio 2018, n. 3958 (ord.) – Pres. Ambrosio, Est. Di Virgilio, P.M. Salvato (conf.)– I. (avv. Iannotta) c. L. (avv. Longo).

(Sentenza impugnata: App. Milano 6 marzo 2012)

In materia di coassicurazione, la “clausola di delega” (o “di guida”) – con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo – non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell’assunzione “proquota” dell’obbli­go di pagare l’indennità. Ne consegue che nell’ipotesi in cui l’impresa delegata operi l’integrale pagamento del sinistro, non si realizzano le due ipotesi di cui al­l’art. 1203, n. 3, c.c. e dunque non ricorrono le condizioni per il riconoscimento in favore della delegata del privilegio di cui all’art. 78 d.lgs. n. 175 del 1995 riservato solo agli aventi diritto all’indennizzo(1). (1) Non constano precedenti editi negli stessi termini. Si badi che il d.lgs. n. 175/1995 è stato abrogato dal codice delle assicurazioni, ma il privilegio previsto dall’art. 78 di quel decreto è rifluito nell’art. 258, comma 4, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Che la clausola di “delega o di guida”, nel contratto di coassicurazione, non valga a mutare la natura parziaria delle obbligazioni assunte dai vari coassicuratori è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità: in tal senso si vedano, ex permultis,Cass., Sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1754, in questa Rivista, 2005, II, 2, 196; Cass., Sez. III, 9 giugno 2003, n. 9194, ivi, 2003, II, 2, 132; Cass., Sez. III, 2 aprile 2001, n. 4799, in Arch. locazioni, 2001, 663; per la giurisprudenza di merito, nello stesso senso, Trib. Firenze 27 aprile 2005, in Foro toscano-Toscana giur., 2005, 310. Da questo indiscutibile principio la sentenza qui in rassegna ha tratto la conclusione che il coassicuratore il quale paghi l’intero indennizzo, anche per la parte eccedente la quota di rischio da lui sottoscritta, non ha diritto di surrogarsi nei confronti degli altri coassicuratori, ai sensi dell’art. 1203 c.c., perché non ricorre il requisito dell’“essere obbligato con altri o per altri”. Espressa in termini così assoluti, tuttavia, la soluzione sembra meritare una piccola chiosa. Pacifico che il coassicuratore non può mai ritenersi obbligato “con” gli altri assicuratori, deve però aggiungersi che non di rado i contratti di coassicurazione attribuiscono con la “clausola di delega”, ad uno tra i coassicuratori, non solo il potere di stipulare il contratto, ma anche quello di rappresentarli sia nella riscossione dei premi, sia nel pagamento degli indennizzi. Ed infatti la Suprema Corte aveva già stabilito che la clausola di delega può attribuire al coassicuratore delegato la rappresentanza degli altri ed il [continua..]