Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 13 ottobre 2017, n. 24077 (ord.) (di Marco Rossetti)


(Sez. III) –13 ottobre 2017,n. 24077 (ord.) – Pres. Spirito, Est. Scarano, P.M. Basile (conf.)– G. (avv. Greco) c. Milano Assicurazioni S.p.A. e G. (n.c.).

(Sentenza impugnata:Trib. Gela 26 novembre 2014)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta che, ai sensi e per gli ef­fetti di cui all’art. 22 della l. n. 990 del 1969, il danneggiato deve rivolgere all’assi­curatore del danneggiante con lettera raccomandata, può essere validamente formulata dal minore di età o da un suo incaricato, atteso che la stessa non costituisce un atto negoziale, ma un atto giuridico in senso stretto da cui non scaturiscono effetti sfavorevoli per il suo autore e, pertanto, il minore è senz’altro capace di compierla personalmente o di delegare all’uopo un terzo, non rientrando tra gli atti che devono necessariamente essere compiuti dal rappresentante legale (1). (1) È la prima volta, a quanto consta, che la Corte di Cassazione si occupa del problema della capacità necessaria per formulare la richiesta di risarcimento all’as­sicuratore del responsabile d’un sinistro stradale, ex art. 145 cod. ass. (olim, art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990), ovvero per conferire l’incarico di effettuarla. La soluzione adottata dalla sentenza qui in rassegna è stata quella del minor for­malismo possibile, ottenuta previa qualificazione della richiesta di risarcimento come “mero atto”, piuttosto che come “negozio giuridico”. La suddetta distinzione, an­cora ben salda nella giurisprudenza, è stata peraltro messa in discussione proprio da quella dottrina che più di tutti l’aveva approfondita [F. GALGANO, Cronaca di una morte annunciata (e di una inattesa reincarnazione), in Contratto e impr., 2008, 259; ma si vedano ancheL. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 2011; N. IRTI, Destini dell’oggettività – Studi sul negozio giuridico, Milano, 2012; R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, II ed., Napoli, 2008; G.B. FERRI, Il negozio giuridico, II ed., Padova, 2004; F. GALGANO, Il negozio giuridico, II ed., Milano, 2002], senza tuttavia che la secolare categoria possa dirsi definitivamente abbandonata. Per l’affermazione secondo cui gli atti non negoziali non richiedono la capacità di agire, si veda già Cass. civ., Sez. II, 18 giugno 1986, n. 4072, in Foro it., 1986, I, 2119, ove si affermò – ma in fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame, ovvero l’acquisto del possesso – che per il compimento dei meri atti giuridici “non occorre la capacità di agire, necessaria per i negozi giuridici, ma è sufficiente la capacità d’intendere e di volere (capacità naturale) della quale può essere dotato in concreto anche il minore di età”. Il problema, nel caso deciso [continua..]