Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5, lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato ad una società di intermediazione nel settore assicurativo il diritto a conseguire le provvigioni quale “broker” per i rinnovi di polizza, in quanto la prevista possibilità di rinnovo automatico non richiedeva ulteriore mediazione, omettendo però di considerare il ruolo professionale del “broker” nelle attività successive alla mera conclusione del contratto)(1).
(1) L’affermazione secondo cui il broker, per come definito dalla l. 26 novembre 1984, n. 792, non è un mero intermediario, ma anche un consulente dell’assicurando, è pacifica nella giurisprudenza di legittimità: ex multis, in tal senso, si veda Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 2010, n. 12973, in questa Rivista, 2010, 553, secondo cui il broker assicurativo svolge – accanto ad un’attività (imprenditoriale) di mediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi – una prioritaria attività (intellettuale) di collaborazione ed assistenza nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente fiduciario dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato e rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di individuare la polizza assicurativa economicamente più conveniente e maggiormente confacente ai bisogni dell’assicurando (nella specie, venne confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del broker nei confronti dell’assicurando per essersi limitato ad individuare – e a sottoporre per la stipulazione – l’offerta assicurativa economicamente più conveniente, senza raffrontarla con quella già utilizzata dal cliente con riferimento al dato temporale della copertura assicurativa ed omettendo di informare quest’ultimo sulla limitata estensione temporale retroattiva).V’è tuttavia da aggiungere che, mentre i fatti decisi dalla sentenza qui in rassegna erano avvenuti nel 1987 (ma va detto, pietatis causa, che il processo concluso dalla sentenza qui in rassegna era iniziato “solo” nel 2008), e quindi nella vigenza della l. 792/84, tale legge venne successivamente abrogata dal codice delle assicurazioni, senza che in questo compaia alcuna norma definitoria dell’attività di brokeraggio. La relativa attività, pertanto, è tornata ad essere quella che era prima del 1984: un’attività commerciale socialmente tipica, ma legislativamente atipica.