Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Suprema di Cassazione (Sez. 3) – 11 ottobre 2018, n. 25167 – Pres. Travaglino, Est. Positano, P.M. Troncone (conf.) – S. (avv. Morbidelli) c. C. (avv. Peruzzi). (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5, lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato ad una società di intermediazione nel settore assicurativo il diritto a conseguire le provvigioni quale “broker” per i rinnovi di polizza, in quanto la prevista possibilità di rinnovo automatico non richiedeva ulteriore mediazione, omettendo però di considerare il ruolo professionale del “broker” nelle attività successive alla mera conclusione del contratto)(1).

(Sentenza impugnata: App. Firenze 13 maggio 2016)

(1) L’affermazione secondo cui il broker, per come definito dalla l. 26 novembre 1984, n. 792, non è un mero intermediario, ma anche un consulente dell’assi­curando, è pacifica nella giurisprudenza di legittimità: ex multis, in tal senso, si veda Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 2010, n. 12973, in questa Rivista, 2010, 553, secondo cui il broker assicurativo svolge – accanto ad un’attività (imprenditoriale) di mediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi – una prioritaria attività (intellettuale) di collaborazione ed assistenza nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente fiduciario dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato e rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di individuare la polizza assicurativa economicamente più conveniente e maggiormente confacente ai bisogni dell’assicurando (nella specie, venne confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del broker nei confronti dell’assicurando per essersi limitato ad individuare – e a sottoporre per la stipulazione – l’offerta assicurativa economicamente più conveniente, senza raffrontarla con quella già utilizzata dal cliente con riferimento al dato temporale della copertura assicurativa ed omettendo di informare quest’ultimo sulla limitata estensione temporale retroattiva).V’è tuttavia da aggiungere che, mentre i fatti decisi dalla sentenza qui in rassegna erano avvenuti nel 1987 (ma va detto, pietatis causa, che il processo concluso dalla sentenza qui in rassegna era iniziato “solo” nel 2008), e quindi nella vigenza della l. 792/84, tale legge venne successivamente abrogata dal codice delle assicurazioni, senza che in questo compaia alcuna norma definitoria dell’attività di brokeraggio. La relativa attività, pertanto, è tornata ad essere quella che era prima del 1984: un’attività commerciale socialmente tipica, ma legislativamente atipica.

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 27 dicembre 1990 la Società Esercizi Assicurativi s.r.l.(SEA) deduceva di svolgere attività di intermediazione nel settore assicurativo al finedi mettere in relazione le imprese di assicurazione con chi intenda provvedere allacopertura dei rischi, aggiungendo che con delibera del Comune di Firenze del 21maggio 1987 era stata sottoscritta una convenzione tra l’amministrazione comunale ela società, con cui si affidava incarico a quest’ultima di effettuare uno studio difattibilità su coperture assicurative del patrimonio comunale, riconoscendo alla societàla facoltà di avvalersi della sua intermediazione per la realizzazione delle soluzioniprospettate dalla stessa ed eventualmente fatte proprie dall’ammini­strazione.Deduceva di avere predisposto un progetto di assicurazione dell’intero patrimonioimmobiliare del Comune, sottoposto all’attenzione di quest’ultimo e di avere appresodai giornali che, sulla base dei criteri ad elaborati dall’attrice, il Comune di Firenzeaveva provveduto ad assicurare l’intero patrimonio immobiliare senza avvalersi dellasua intermediazione, stipulando direttamente la polizza con la compagnia Assitalia.Sulla base di tali elementi SEA evocava in giudizio il Comune di Firenze chiedendola risoluzione della convenzione autorizzata con la citata delibera della giunta e lacondanna al risarcimento dei danni, pari al compenso dovuto alla società quale broker.Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze contestando le domande.Il Tribunale con sentenza 28 settembre 2000 rigettava la domanda attrice concondanna della SEA al pagamento delle spese di lite.Gravata tale pronunzia dal soccombente SEA, nel contraddittorio del Comune che,costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto dell’impugnazione, la Corte d’appello diFirenze, con sentenza 27 dicembre 2002, in parziale riforma della pronunzia del primogiudice pronunciava la risoluzione del contratto e, per l’effetto, condannava il Comuneal risarcimento del danno patito dalla SEA s.r.l. liquidato nella somma di lire26.390.000 rivalutata al momento delle decisione, con gli interessi al tasso legale sullapredetta somma da rivalutarsi di anno in anno, nonché al pagamento delle spese dientrambi i gradi del giudizio.Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 3 febbraio 2003, proponevaricorso, con atto 5 notificato il 1° aprile 2003 il Comune di Firenze affidato a duemotivi.Resisteva, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un unico motivo,la SEA s.r.l.Con sentenza del 31 marzo 2007, n. 8056 questa Corte rigettava il ricorsoprincipale e quello incidentale.Con atto di citazione del 5 marzo 2008 SEA chiedeva la condanna del Comune diFirenze al risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento dell’amministrazioneall’obbligo di avvalersi dell’opera [continua..]
Fascicolo 1 - 2019