Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

30/03/2021 - Assicurazione sanitaria, l'esclusione della copertura per i non-dipendenti della struttura non può interpretarsi nel senso che sia esclusa, per ciò solo, la copertura della responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura stessa

argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione

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di Marco Rossetti

Una struttura sanitaria stipulò un contratto di assicurazione della propria responsabilità civile, il quale conteneva-come è d'uso in questo tipo di contratti-una clausola la quale escludeva la copertura per i danni causati da soggetti che non fossero dipendenti della struttura.
Verificatosi un danno, chiamato in causa l'assicuratore da parte della struttura, la compagnia rifiutò l'indennizzo, sostenendo che il contratto doveva interpretarsi nel senso che oggetto di copertura era solo la responsabilità della struttura per fatto proprio (ex articolo 1218 c.c.), e non per il fatto altrui (ex articolo 1228 c.c.).
La corte di cassazione ha fatto giustizia di questa singolare interpretazione, in sostanza applicando il principio "inclusio unius, nec exclusio alterius". Ritenuto, infatti, il giudice di legittimità, che non potesse stabilirsi secondo le regole legali di ermeneutica (articoli 1362 e seguente c.c.) nessuna corrispondenza biunivoca tra l'esclusione della copertura della responsabilità per fatto causato dal personale non dipendente della struttura, e l'esclusione della copertura della struttura stessa per fatto altrui.