Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

14/05/2021 - Il grado di invalidità permanente ai fini del risarcimento del danno biologico non è (più) appannaggio del medico-legale

argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione

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di Marco Rossetti

Con una importante decisione la corte di cassazione affronta, per la prima volta, il cruciale problema della sindacabilità in sede giudiziale dei criteri con i quali il medico legale determina il grado di invalidità permanente, ai fini del risarcimento del danno biologico.
Con la sentenza in rassegna il giudice di legittimità ha affermato che la scelta del "barème", o tabella medico legale, per la stima dell'invalidità permanente, quando non sia la legge a stabilire a quale barème debba farsi riferimento, non può essere lasciata alla intuizione solipsistica del c.t.u..
Il barème medico-legale per la stima del grado di invalidità permanente e infatti l'elemento primigenio centrale per la monetizzazione del danno alla persona, e come tutte le altre componenti del risarcimento deve soddisfare il requisito della equità di cui all'articolo 1226 c.c.
In applicazione di questi principi, la corte ha stabilito in primo luogo (ed ovviamente) che il barème utilizzato deve essere chiaramente esplicitato sia nel quesito rivolto dal giudice al c.t.u., sia nella relazione da questa depositata agli atti di causa.
In secondo luogo, la corte ha chiarito che il barème da utilizzare deve essere aggiornato e scientificamente condiviso, il che finisce per restringere l'ambito della discrezionalità del c.t.u: allo stato, infatti, i barème in circolazione che soddisfano i suddetti requisiti sono non più di due.