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31/10/2020
Natante trafugato e poi rinvenuto: non è abusiva la clausola che limita il rischio assicurato alle sole spese di riparazione già sostenute
argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione
PAROLE CHIAVE: assicurazione danni - assicurazione natanti - codice del consumo
di Marco Rossetti
Un natante da diporto venne rubato mentre era all'ormeggio, e rinvenuto tempo dopo a diverse miglia di distanza, semiaffondato. Il proprietario vendette il relitto a prezzo vile, senza ripararlo; chiese quindi all'assicuratore col quale aveva stipulato un'assicurazione contro il furto ed i danni di essere indennizzato.
L'assicuratore rifiutò l'indennizzo, invocando la clausola contrattuale che stabiliva: «nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute, incluse quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse», e che di conseguenza, non avendo l'assicurato speso nulla per riparare il veicolo, nulla poteva pretendere a titolo di indennizzo.
La S.C. ha ritenuto tale clausola non vessatoria ex art. 1341 c.c., perché delimitativa del rischio assicurato e non della responsabilità dell'assicuratore; né abusiva ex art. 33 d. lgs. 206/05 (codice del consumo), perché non introduttiva di un "significativo squilibrio" tra le prestazioni delle parti.
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