Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - L'assicurazione e l’emergenza “Covid”

argomento: Legislazione - Leggi e atti aventi forza di legge

Articoli Correlati: assicurazione infortuni - assicurazione vita - assicurazione in generale - assicurazione autoveicoli - rischio - golden power - volatility adjustment - emergenza sanitaria Covid – 19

di Marco Rossetti

In che modo la situazione economica determinata dal diffondersi dell’epidemia Covid può incidere sulla disciplina giuridica del contratto di assicurazione? E qual è il contenuto e la corretta interpretazione delle norme dedicate all’attività assicurativa, nella sterminata produzione normativa suscitata dall’emergenza? Il presente articolo si propone di dare una prima risposta a questi due interrogativi, analizzando le norme del diritto assicurativo contenute nei decreti governativi emergenziali; mettendone in evidenza talune incongruenze; e soprattutto cercando di individuare la disciplina applicabile ai problemi assicurativi immancabilmente posti dall’epidemia Covid, e trascurati dal legislatore.

Sommario: 1. Epidemia normativa. - 2. L’attività d’impresa. - 2.1. (A) Rapporti di lavoro. - 2.2. (B) Riserve tecniche. - 2.3. (C) Golden power. - 3. Le trattative e la stipula del contratto. - 4. Gli obblighi dell’assicurato. - 5. Gli obblighi dell’assicuratore. - 6. Emergenza Covid e rischio assicurato. - 7. L’assicurazione contro gli infortuni. - 8. L’assicurazione sulla vita. - 9. L’assicurazione r.c.a.

  1. Epidemia normativa.

1.1. Non sono stati solo i contagi a crescere con progressione geometrica negli ultimi tre mesi. Lo hanno fatto anche le norme giuridiche: con esiti meno esiziali, ma parimenti pericolosi.

Dal 23 febbraio ad oggi (29 aprile 2020) per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 si sono succeduti nove decreti-legge (d.l. 20.4.2020 n. 26; d.l. 8.4.2020 n. 23; d.l. 8.4.2020 n. 22; d.l. 25.3.2020 n. 19; d.l. 17.3.2020 n. 18; d.l. 9.3.2020 n. 14; d.l. 8.3.2020 n. 11; d.l. 2.3.2020 n. 9; d.l. 23.2.2020 n. 6), e dieci decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m. 23.2.2020; d.p.c.m. 25.2.2020; d.p.c.m. 1.3.2020; d.p.c.m. 4.3.2020; d.p.c.m. 8 marzo 2020; d.p.c.m. 9 marzo 2020; d.p.c.m. 11 marzo 2020; d.p.c.m. 22 marzo 2020; d.p.c.m. 1° aprile 2020; d.p.c.m. 10.4.2020),

Ovviamente a queste fonti di produzione nazionali devono aggiungersi quelle regionali: qui se ne contano in tema di Covid-19 ben 1.169 (tra leggi regionali, ordinanze o decreti del presidente della regione, delibere della giunta regionale), con il record stabilito dalla Regione Lazio: 95 provvedimenti normativi, seguita dall’Abruzzo con 83 provvedimenti.

In una situazione emergenziale, scopo primario del legislatore avveduto dovrebbe essere rendere chiari e semplici i diritti e gli obblighi dei cittadini. Se la bulimia normativa appena ricordata abbia raggiunto questo scopo, lascio al lettore giudicare.

E’ singolare però rilevare che i 1.188 provvedimenti normativi statali e regionali sopra ricordati non devono essere apparsi troppo chiari neanche agli stessi organi dello Stato-apparato, dal momento che la pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni (Ministeri, Autorità di vigilanza, Inail, Inps, Protezione Civile, Assessorati regionali, Sindaci, capi degli uffici giudiziari) ha sentito il bisogno di ulteriormente precisare, dettagliare e spiegare i suddetti provvedimenti con un profluvio di atti amministrativi del più vario tenore: circolari, “note esplicative”, “lettere al mercato” (chissà se il mercato ha mai risposto), “istruzioni”, “protocolli”, “note di servizio”, e via dicendo secondo l’infinità varietà che solo l’universo e la nostra pubblica amministrazione sono in grado di offrire.

Risultato: un quadro normativo paurosamente farraginoso, perennemente mutevole, in parte inutile, sommamente contraddittorio, in cui l’interprete ad ogni pie’ sospinto si trova dinanzi ad ambiguità o dubbi.

Ecco un esempio di norma inutile: nell’art. 2, comma primo, secondo periodo, dell’Allegato 1 alla Delibera della Giunta regionale Campania 4.3.2020, nel disciplinare il lavoro da casa[1] degli impiegati regionali, si legge: “l’Amministrazione regionale (…) si riserva la possibilità di modificare il testo” della suddetta delibera. O che? Forse che in assenza di questa previsione quella delibera sarebbe stata più intoccabile delle leggi mosaiche?

Ecco un esempio di norma problematica (la traggo dalla medesima Delibera non per infierire, ma per comodità: troppe ce ne sarebbero, da segnalare): l’art. 21, commi primo e secondo, della suddetta Delibera stabilisce: “Al lavoratore “agile” si applicano le medesime tutele previste per il restante personale in ordine all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali dell’Amministrazione e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa”.

Ma può una norma regionale (e per di più contenuta non in una legge, ma in un provvedimento amministrativo quale è la delibera della Giunta) stabilire cosa sia o cosa non sia “infortunio sul lavoro”, ai fini dell’operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro? Certamente sì, per eventuali provvidenze che fossero previste dalla legislazione regionale per i propri dipendenti; certamente no, per quanto riguarda le provvidenze dovute dall’Inail. Una norma, dunque, che in questa seconda parte sarebbe puramente e semplicemente nulla (e disapplicabile dal giudice ordinario) per contrarietà a norme imperative.

 

1.2. La complessità del quadro normativo che si è venuto stratificando non ha lasciato immune il diritto assicurativo.

In questa materia, anzi, i problemi sono triplicati. Il primo problema per l’interprete è stabilire l’esatto senso da attribuire alle (poche) previsioni dettate espressamente per la materia assicurativa.

Il secondo problema è stabilire se, ed in che misura, le norme generali sui contratti dettate in particolare nel d.l. 17.3.2020 n. 18 possano applicarsi anche ai contratti di assicurazione.

Il terzo problema è stabilire quale sia la disciplina applicabile a tutte le questioni dubbie scaturite dall’emergenza Covid, e delle quali il legislatore non si è occupato (se l’emergenza incida sul rischio, per i fini di cui agli artt. 1896-1898 c.c.; quale sia la sorte dell’assicurazione sulla vita e di quelle contro gli infortuni; se la malattia sia un “infortunio”; solo per citarne alcune).

Il presente scritto si propone di dare risposta a tali quesiti. A tal fine, per maggior chiarezza del lettore, reputo opportuno partire non dalle norme, ma dai fatti. L’ordine espositivo che seguirò non sarà dunque un elenco delle novità normative in tema di assicurazione ai tempi del Covid, ma sarà una tassonomia dei problemi che l’emergenza Covid ha posto con riferimento ai singoli aspetti dell’operazione assicurativa (l’impresa, le trattative, la stipula, il premio, il rischio, e poi i singoli rami).

Per ciascuno di questi aspetti, darò conto delle novità normative, ove ve ne siano: in difetto, proverò a stabilire quale sia la disciplina applicabile ai casi dubbi in base ai princìpi generali.

 

  1. L’attività d’impresa.

Non occorre la chiaroveggenza di Tiresia per intuire che il generale rallentamento della produzione industriale e degli affari dovuto all’epidemia determinerà una contrazione nella raccolta dei premi. Molte imprese falliranno o cesseranno l’attività, e quelle che sopravviveranno avranno utili ridotti; la contrazione degli utili imporrà la riduzione delle spese, e tra quelle ridotte vi saranno anche le spese per coperture assicurative. Inoltre l’impoverimento dell’imprenditore e dei suoi lavoratori lascerà loro meno risorse da destinare alle coperture assicurative private.

Vediamo dunque quali misure sono state adottate per fronteggiare tale rischio, con riferimento all’attività assicurativa.

Inizierò col ricordare che l’attività assicurativa rientra tra quelle per le quali non vige la sospensione forzosa [d.p.c.m. 22.3.2020, art. 1, lettera (ee), il quale sussume tra le attività esentate dalla sospensione forzosa “i servizi (…) assicurativi”].

Riterrei che tra i “servizi assicurativi”, a causa della ampiezza della previsione normativa, debbano rientrare non solo l’attività assicurativa in senso stretto, ma anche: a) l’intermediazione assicurativa; b) l’attività peritale, arbitrale e dei loss adjusters; c) le attività materiali che costituiscono adempimento dell’obbligazione dell’assicuratore, quando la garanzia prestata ha ad oggetto un facere, come nell’assicurazione assistenza, long term care o tutela legale.

L’attività dell’impresa assicurativa è stata toccata da tre gruppi di previsioni inserite nelle norme emanate in ragione dell’emergenza Covid. Essi riguardano, rispettivamente, i rapporti di lavoro, la stabilità finanziaria e il controllo governativo sugli assetti societari (c.d. Golden Power).

 

2.1. (A) Rapporti di lavoro.

Sotto il primo profilo (rapporti di lavoro) si applicheranno ovviamente anche alle imprese assicurative le misure generali previste per tutti gli imprenditori: tra le quali, principalmente, le tre misure della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario di solidarietà e della cassa integrazione in deroga (artt. 20-22 d.l. 17.3.2020 n. 18).

 

2.2. (B) Riserve tecniche.

Sul piano della stabilità finanziaria viene in rilievo l’art. 52 del d.l. 17.3.2020 n. 18, il quale ha modificato l’art. 36 septies, comma 9, del codice delle assicurazioni (d. lgs. 7.9.2005 n. 209), che disciplina alcuni dei criteri di calcolo delle riserve tecniche.

In realtà questa norma non ha nulla a che vedere con l’emergenza Covid: essa costituisce attuazione (o meglio, trascrizione letterale) dell’art. 2, comma 1, della direttiva 18.12.2019 n. 2019/2177: una norma, dunque, che comunque sarebbe entrata a far parte dell’ordinamento, Covid o non Covid.

La novità riguarda un dettaglio ultraspecialistico, cioè il modo in cui, nel calcolo degli attivi a copertura delle riserve tecniche, si debba tenere conto del rischio di spread eccessivi sui titoli obbligazionari nel Paese ove ha sede l’impresa.

Per comprendere il senso della novità, occorre ricordare che la direttiva 2009/138 (c.d. “Solvibilità II”) introducendo l’obbligo di valutazione degli attivi a copertura delle riserve in misura non inferiore alla somma del valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri (la “miglior stima”) e del “margine di rischio” (e quindi a valori di mercato), aveva accentuato il rischio che andamenti improvvisi e anomali dei mercati finanziari (ad esempio, l’incremento dello spread) potessero provocare notevoli alterazioni dei valori di bilancio.

Per prevenire tale rischio, la direttiva Solvibilità II introdusse una nutrita serie di variabili e aggiustamenti (artt. 36 bis e ss. d. lgs. 209/05). Tra questi aggiustamenti venne introdotto l’ “aggiustamento per la volatilità” (volatility adjustment), una specie di “scudo antispread”.

Questo aggiustamento di bilancio scattava quando il valore dello spread fosse divenuto nel singolo Paese maggiore di quello medio europeo, e comunque superiore a 100.

Questa soglia del “100” a detta degli esperti di economia finanziaria non avrebbe mai funzionato correttamente e non avrebbe mai assolto il suo compito, in particolare perché costringeva la società assicuratrici (italiane) ad investire le riserve in attività a breve termine (come tutela contro la volatilità dei tassi di interesse), impedendo loro perciò di utilizzare quelle risorse in più remunerativi investimenti a lungo termine[2].

Le lamentele degli assicuratori italiani circa il funzionamento del volatility adjustment sono state esaudite dalla Commissione con la ricordata Direttiva 2019/2177, la quale ha abbassato la soglia di attivazione di questo “scudo antispread” da 100 a 85 punti base.

E questa è, per l’appunto, la modifica al codice delle assicurazioni introdotta dall’art. 52 del decreto “Curaitalia”. Una questione dunque, come ognun può vedere, del tutto estranea all’emergenza Covid.

Beninteso, si tratta di un indubbio vantaggio per le imprese di assicurazione italiane, e che potrà anche aiutarle a meglio fronteggiare le tempeste finanziarie che si profilano all’orizzonte: ma in fin dei conti il governo non ha fatto che dare attuazione ad una norma comunitaria che comunque si sarebbe dovuta, prima o poi, attuare[3].

 

2.3. (C) Golden power.

Un terzo gruppo di novità comprese nel blocco normativo “Covid” riguarda i poteri attribuiti al Governo nel caso di mutamento degli assetti societari di imprese strategiche per l’economia nazionale, o “Golden power” che dir si voglia.

Anche qui l’oscurità del dato normativo (art. 15, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23) richiede una piccola illustrazione.

Come noto, sino al 1992 praticamente tutte le imprese di rilievo strategico per l’economia nazionale erano in mano dello Stato (banche, assicurazioni, telecomunicazioni, energia). Quando si aprì la stagione delle privatizzazioni (tra il 1990 ed il 1992), il legislatore adottò delle cautele per evitare che le imprese di importanza strategica sfuggissero al controllo dello Stato, e lo fece con la previsione della Golden share: ovvero attribuendo al Governo, nelle società privatizzate in cui aveva conservato la qualità di azionista, poteri speciali, consistenti principalmente nel diritto di veto su particolari operazioni, ad esempio nel caso di OPA da parte di società straniere.

La Golden share “all’italiana” è stata guardata sempre con un certo sfavore dalla Corte di giustizia dell’Unione europea[4]. In sostanza la Corte di Lussemburgo non ha mai negato che gli Stati membri potessero attribuire speciali poteri allo Stato in tema di operazioni societarie su imprese strategiche, ma ha posto dei paletti all’esercizio di tale potere: paletti consistenti nel rispetto del principio di non-discriminazione, della sussistenza dell’interesse generale, di proporzionatezza all’obiettivo.

Consapevole di questi limiti e per adeguarsi ad essi, nel 2012 il legislatore italiano abbandonò l’istituto della Golden share, ricorrendo al diverso istituto dei Golden powers (col d.l. 15.3.2012 n. 21)[5].

La differenza ha riguardato essenzialmente due aspetti: da un lato, allo Stato vennero attribuiti poteri di ingerenza e controllo sugli assetti societari di tutte le società strategiche, e non solo di quelle del quale lo Stato era azionista; dall’altro lato, tali poteri vennero assoggettati a limiti prestabiliti e generali[6].

Il d.l. 21/12, che come si è detto è la legge fondamentale in materia di Golden Power, venne ampiamente modificato dall’art. 4 bis del d.l. 21.9.2019 n. 105 (sostanzialmente aumentando i poteri del Governo): ed è su quest’ultima norma che ha ora inciso il d.l. 23/20.

L’art. 15, comma 1, di tale ultimo decreto ha infatti inserito tre commi nell’art. 4 bis del d.l. 105/19 (commi 3 bis, 3 ter e 3 quater), stabilendo che fino al 31.12.2020 devono essere notificati alla Presidenza del Consiglio, entro dieci giorni dalla loro adozione, “le delibere, gli atti o le operazioni” adottati da un'impresa che “detiene beni e rapporti nel settore assicurativo”, quando i suddetti delibere, atti od operazioni “abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione”.

Il Presidente del Consiglio potrà in questi casi richiedere informazioni all’impresa o condizionare l’efficacia dell’operazione all'assunzione da parte “dell'acquirente” di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi (così l’art. 2, comma 6, d.l. 21/12, che l’art. 3 ter d.l. 105/19, come modificato dal d.l. 23/20, dichiara applicabile alle suddette operazioni nel campo assicurativo).

Di una norma siffatta il meno che si può dire è che è stata scritta con una certa nonchalance. Mi limiterò a segnalare due, tra gli infiniti problemi che essa pone.

Primo: la legge assoggetta all’obbligo di notifica non solo i trasferimenti azionari o di controllo, ma anche le operazioni che abbiano per effetto “modifiche della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione”. Non saprei dire se il legislatore si è avveduto di avere assoggettato all’onere di notifica ed al potere interdittivo del Presidente del consiglio sinanche la vendita di un immobile. Se, infatti, un’impresa assicuratrice ha investito parte delle riserve in proprietà immobiliari, questo è un “attivo”. Se decidesse di vendere un immobile e comprare titoli, questo un “cambiamento di destinazione” di quell’attivo. Una norma, dunque, che sotto l’usbergo della necessità di fronteggiare l’epidemia ha attribuito alla Presidenza del consiglio poteri inusitati di interdizione e controllo.

Secondo: l’art. 4 bis, comma 3 ter, d.l. 105/19, nel testo modificato dal decreto “Covid” n. 23/20, dichiara applicabili alle ipotesi ivi previste i commi 6 e 7 dell’art. 2 del d.l. 21/12, che come s’è visto è il testo fondamentale in materia di Golden power.

Ma l’art. 2, comma 6, del d.l. 21/12, attribuisce al Presidente del consiglio i poteri interdittivi ivi previsti nel caso di “acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni” in società “strategiche”. Il decreto “Covid”, per contro, assoggetta ai Golden power non solo gli acquisti, ma addirittura “le operazioni”, quale potrebbe essere in teoria anche un mutamento di strategia negli investimenti a copertura delle riserve.

Delle due, quindi, l’una: o si ritiene che l’art. 4 bis, comma 3 ter, d.l. 105/19, non richiami integralmente le previsioni dell’art. 2, comma 6, d.l. 21/12, ma solo quelle concernenti i poteri dell’esecutivo (così facendo violenza al testo della legge); oppure deve concludersi che il d.l. 23/20, là dove col pretesto dell’epidemia ha slargato oltre ogni limite le Golden power del Governo, appare di assai dubbia compatibilità coi princìpi stabiliti dalla Corte di giustizia in tema di Golden share, in precedenza ricordati: e soprattutto con quello di proporzionalità.

 

  1. Le trattative e la stipula del contratto.

La stipula di qualsiasi contratto di assicurazione deve essere preceduta dall’adempimento d’una nutrita serie di obblighi ed oneri (molti dei quali, a dire il vero, divenuti pure formalità) sia da parte dell’assicurato, sia da parte dell’assicuratore.

L’assicurato ha l’onere di descrivere le circostanze incidenti sul rischio (artt. 1892 e 1893 c.c.); l’assicuratore e, per lui, l’intermediario, hanno l’obbligo di fornire all’assicurando una informazione chiara e completa, ed offrire prodotti assicurativi adeguati al profilo di rischio ed alle esigenze del cliente.

Chiediamoci dunque se ed in che misura l’emergenza Covid possa incidere su tali adempimenti.

Sull’obbligo di uberrima bona fides da parte dell’assicurato l’epidemia non può incidere in alcun modo: l’obbligo di descrizione del rischio, infatti, può essere assolto in qualsiasi forma (orale, scritta, per facta concludentia), e nessuna delle misure di contenimento e distanziamento adottate dal legislatore e dall’esecutivo è incompatibile con l’assolvimento di quell’obbligo.

Qualche parola in più merita tuttavia l’ipotesi in cui l’assicurato violi il suddetto onere di disclosure con dolo o colpa grave: ad esempio, accingendosi a stipulare un’assicurazione contro le malattie o a copertura delle spese sanitarie, dichiari (correttamente) di non essere malato, ma taccia di avere vissuto o frequentato un’area proclamata “zona rossa” a causa dello svilupparsi d’un focolaio infettivo.

Una reticenza di questo tipo è certamente idonea ad incidere sul consenso dell’assicuratore, e quindi legittima le misure previste dall’art. 1892 c.c.: recesso o, se la reticenza fosse scoperta dopo l’avverarsi del rischio, rifiuto di pagamento dell’indennizzo.

Tuttavia non va dimenticato che, secondo la il consolidato orientamento della giurisprudenza, la reticenza dell’assicurato è senza effetto, se l’assicuratore conosceva aliunde (ed in qualunque modo l’avesse appreso) il reale stato delle cose[7].

Sarà pertanto, annullabile il contratto allorché l’assicurato - ad esempio - risieda formalmente a Matera, ma abbia taciuto di dimorare di fatto a Bergamo: qui l’assicuratore non poteva conoscere da sé il reale stato delle cose. Ma se l’assicurato dichiari di risiedere a Bergamo, ma taccia la circostanza dell’esistenza delle misure di contenimento in quella città, difficilmente l’assicuratore potrà invocare l’annullamento del contratto o rifiutare il pagamento dell’indennizzo, dal momento che la circostanza taciuta dall’assicurato costituiva un fatto notorio e di pubblico dominio.

 

3.1. Anche gli obblighi precontrattuali gravanti sull’assicuratore o sull’intermediario non credo possano soffrire deroghe in conseguenza dell’epidemia.

In primo luogo perché, come s’è visto, i “servizi assicurativi” non rientrano tra quelli soggetti a sospensione, con la conseguenza che non è inibito all’intermediario convocare l’assicurando per illustrargli il contratto, o recarsi da lui per provvedervi.

In secondo luogo perché gli obblighi precontrattuali di chiarezza, trasparenza, adeguatezza e correttezza possono teoricamente essere adempiuti a distanza o per iscritto. Resta, quindi, sempre onere dell’intermediario a monte della scelta della tipologia contrattuale da proporre al cliente indagare sulle reali esigenze assicurative di quest’ultimo; ed a valle di essa accertarsi che l’assicurando abbia ben compreso il tipo di copertura offertagli.

 

3.2. Maggiori problemi può porre invece la fase dell’acquisto di efficacia del contratto.

L’assicurazione contro i danni produce i suoi effetti non dalla stipula, ma dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio (art. 1899 c.c.).

Pagare il premio è un obbligo dell’assicurato.

L’art. 3, comma 6 bis, d.l. 23.2.2020 n. 6 (aggiunto dall’art. 91 d.l. 17.3.2020 n. 18) ha stabilito con norma valida per tutti i contratti che “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Questa norma potrebbe suscitare la suggestione che colui il quale - ad esempio un imprenditore costretto a sospendere la propria attività - ometta di pagare il premio o la prima rata di esso dopo la conclusione del contratto per impossibilità oggettiva, possa ugualmente invocare la copertura assicurativa in caso di avveramento del rischio.

Tale ipotesi deve radicalmente escludersi.

L’inefficacia del contratto assicurativo prevista, in caso di mancato pagamento del premio, dall’art. 1899 c.c., non è infatti una “sanzione” o una “decadenza” per l’assicurato, né è una sorta di eccezione d’inadempimento legislativamente prevista. Né potrebbe esserlo, perché il contratto di assicurazione è aleatorio e non sinallagmatico, e il pagamento del premio è il corrispettivo del trasferimento del rischio, non del pagamento dell’indennizzo.

La ratio dell’art. 1899 c.c. è economica e non giuridica, e non sta nel “punire” l’assicurato che non paghi il premio, ma nel principio di inversione del ciclo produttivo che cònnota l’operazione assicurativa.

L’assicuratore, infatti, deve precostituire le riserve destinate al pagamento degli indennizzi prima del decorso degli effetti del contratto e dell’avverarsi del rischio. A tal fine la legge gli impone di non correre rischi per i quali non abbia già incassato il “premio puro” (quella, parte, cioè, del premio che è destinata ad essere accantonata a titolo di “riserva sinistri”).

Il pagamento anticipato del premio è dunque una condicio iuris di efficacia del contratto, dettata dal legislatore a tutela della massa degli assicurati. In quanto condicio iuris, essa produrrà i suoi effetti a prescindere dalla buona o mala fede, così come dalla colpevolezza od incolpevolezza dell’assicurato. Quale che possa essere stata la causa del mancato pagamento del premio, la copertura assicurativa non scatterà, a causa del venir meno non già e non solo d’un presupposto giuridico del contratto, ma piuttosto del fondamento economico dell’operazione assicurativa, elevato dal legislatore a condizione di efficacia della polizza.

Poiché dunque l’art. 3, comma 6 bis, d.l. 6/20 disciplina le conseguenze della “responsabilità per inadempimento”, e poiché l’art. 1899 c.c. non disciplina affatto la “responsabilità” dell’assicurato, ma solo l’efficacia del contratto, il mancato pagamento del premio sfugge alle previsioni della norma appena ricordata.

I princìpi appena esposti sono indirettamente confermati dall’art. 7, comma 5, d.l. 9/20 (norma abrogata dall’art. 1, comma 2, della legge di conversione del d.l. 18/20, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma con effetto non retroattivo, e dunque utilizzabile al fine di ricostruzione del sistema).

Tale norma, nel prevedere la sospensione dell’obbligo dei pagamenti assicurativi da parte dei soggetti residente nelle “zone rosse”, ha espressamente eccettuato dalla sospensione “i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione [dal 21.2.2020 al 30.4.2020, n.d.r.] e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento”.

Questa norma corrobora quanto appena detto: ed infatti dimostra che il pagamento del primo premio o della rata iniziale è sempre dovuto.

V’è però da aggiungere che l’art. 7 d.l. 9/20 (come s’è detto, rimasto in vigore per 28 giorni, e poi abrogato dalla legge di conversione del d.l. 18/20) aveva eccettuato dalla sospensione dell’obbligo di pagamento del premio solo “i nuovi contratti”, dimenticando però di considerare che, a mente della previsione di cui all’art. 1899 c.c., ben potevano esservi contratti stipulati nelle “zone rosse” il 19 od il 20 febbraio 2020, per i quali però non era stato ancora pagato il premio. Sicché, non potendo ritenersi queste polizze “contratti nuovi stipulati durante il periodo di sospensione”, qualcuno potrebbe credere che anche per essi l’assicurato non sia tenuto al pagamento del premio, mentre l’assicuratore era tenuto al pagamento dell’indennizzo in caso di avveramento del rischio.

Io non credo che questa conclusione possa essere condivisa.

Nei contratti a premio rateizzato, infatti, l’assicuratore ha già incassato una parte del premio, con la quale ha costituito la provvista. Il differimento del pagamento della seconda rata disposto ope legis incide certo sul principio di sana e prudente gestione, ma non lo mette a rischio.

Ben diversa è l’ipotesi di mancato pagamento del primo premio o della prima rata di esso. Qui la copertura non può decorrere per espressa previsione di legge, poiché l’assicuratore non ha potuto precostituire, per quel contratto, nessuna copertura, anche minima.

Credo dunque che, per evidente identità di ratio, l’art. 7, comma 5, d.l. 9/20, sia pure per il limitato periodo di tempo in cui ha avuto effetto, debba essere interpretato nel senso che il contratto non produrrà i suoi effetti, in caso di mancato pagamento della prima rata di premio, in nessun caso:

  1. a) mai, ovviamente, per i residenti in zone “non rosse”;
  2. b) mai, anche per i residenti in zone rosse nel caso di stipula della polizza avvenuta dopo il 21 febbraio, e ciò per espressa previsione normativa;
  3. c) mai, anche per i residenti in zone rosse, nemmeno nel caso di stipula della polizza avvenuta prima del 21 febbraio, ma per la quale l’assicurato non aveva ancora versato il premio: e ciò per evidente identità di ratio rispetto all’ipotesi sub (b).

 

  1. Gli obblighi dell’assicurato.

Dei principali obblighi ed oneri dell’assicurato prenderò in esame quelli di pagamento del premio, di salvataggio e di avviso.

L’obbligo di pagamento è oggetto di due diverse disposizioni: la prima lo riguarda direttamente, la seconda indirettamente.

La prima di tali disposizioni è l’art. 7 del d.l. 9/20. Essa ha un ambito soggettivo di applicazione limitato, in quanto riguarda soltanto gli assicurati che siano residenti o aventi sede legale in uno dei comuni inclusi nell’allegato al decreto appena ricordato (le cosiddette “zone rosse”).

Tale norma è stata abrogata dall’art. 1, comma 2, della legge di conversione del d.l. 18/20, attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Tuttavia, poiché il medesimo art. 1, comma 2, della legge suddetta fa salvi “gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base” delle norme abrogate, ritengo opportuno dare conto qui brevemente dei problemi posti dall’art. 7 d.l. 9/20, per le tre settimane circa in cui ha avuto applicazione.

La suddetta norma prevede per i residenti nelle c.d. “zone rosse”, come accennato al § precedente, il differimento del termine di pagamento dei premi in scadenza dopo il 21 febbraio 2020 sino al 30 aprile 2020.

Poiché la disposizione non si applica “ai nuovi contratti” (comma 5), in realtà essa riguarda le rate di premio successive alla prima, come si è detto nel paragrafo che precede.

L’assicurato quindi per il suddetto periodo non è tenuto al pagamento del premio, senza che ciò faccia venir meno l’obbligo indennitario a carico dell’assicuratore.

Va da sé che la norma non può applicarsi all’assicurato che fosse già in mora prima del 21 febbraio 2020.

Poiché il mancato pagamento del premio comporta la risoluzione del contratto una volta che sia decorso il termine di sei mesi (articolo 1901 c.c.), anche il suddetto termine semestrale deve ritenersi sospeso nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020.

La legge accorda altresì all’assicurato una dilazione di altri 30 giorni, successivi allo spirare dell’efficacia della sospensione: ciò vuol dire che per il pagamento delle rate di premio scadute tra il 21 febbraio del 30 aprile vi sarà tempo fino al 30 maggio.

La norma non si applica, come già detto, ai nuovi contratti ed ai contratti che prevedono il pagamento di “premi unici ricorrenti volontari”. I contratti di assicurazione per i quali è possibile pagare un “premio unico ricorrente volontari” saranno ovviamente soltanto quei contratti di assicurazione sulla vita i quali prevedano la facoltà dell’assicurato di effettuare versamenti periodici ad libitum, ad integrazione del capitale.

Come già accennato, il differimento del termine di pagamento delle rate di premio in scadenza non fa venir meno l’obbligo dell’assicuratore di pagamento dell’indennizzo, per i sinistri verificatisi durante il periodo di sospensione. L’assicuratore, tuttavia, potrà defalcare dalla liquidazione dell’indennizzo l’importo del premio non corrisposto, salvo che per le assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta: in tal caso l’indennizzo dovuto all’assicurato deve essere pagato per intero, in deroga al generale principio di cui all’articolo 1891 c.c., secondo cui al contraente possono essere opposte le eccezioni fondate sul contratto.

 

4.2. Anche la norma di cui si discorre reca lo stigma della poca meditazione.

Essa, in particolare, contiene un “buco” che sarà compito dell’interprete colmare.

La legge, come detto, solleva l’assicurato dall’obbligo di pagamento dei premi in scadenza tra il 21/2 e il 30/4.

Dopo il 30/4 risorge l’obbligo di pagamento del premio scaduto e non pagato, ma l’assicurato ha 30 giorni di tempo per provvedervi.

In sostanza:

  1. a) le rate di premio scadute prima del 21 febbraio vanno pagate (pena l’inefficacia della copertura) decorso il termine di grazia di cui all’art. 1901 c.c.);
  2. b) le rate di premio che vengono a scadere tra il 21/4 e il 30/4 possono essere pagate entro il 30/5;
  3. c) le rate di premio in scadenza dopo il 30/4 non beneficiano del differimento al 30/5.

L’assicuratore, dal canto suo, è tenuto al pagamento degli indennizzi “per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione”.

Se questa è la norma, facciamo alcuni esempi.

La rata di premio scadeva il 15 aprile, l’assicurato non la paga, e il sinistro si verifica il 20 aprile. L’assicuratore in questo caso deve pagare l’indennizzo.

Ma quid iuris se la rata scadeva il 15 aprile, e il sinistro si verifica il 1° maggio? In questo caso l’assicurato non è in mora, perché ha tempo fino al 30 maggio per pagare i premi scaduti entro il periodo di sospensione. L’assicuratore, però, stricti iuris non è tenuto a pagare un bel nulla, perché la legge l’obbliga al pagamento solo dei sinistri “accaduti durante il periodo di sospensione”, ed il periodo di sospensione scade il 30 aprile.

La legge insomma, così com’era scritta, offriva il paradosso inedito d’un assicuratore che non è tenuto a pagare l’indennizzo, sebbene l’assicurato non sia in mora nel pagamento del premio.

Molto opportunamente, dunque, quella norma è stata abrogata dalla legge di conversione del d.l. 18/20.

 

4.3. Come s’è appena visto, per i residenti nelle “zone rosse” la legge ha previsto la sospensione del solo obbligo di pagamento delle rate di premio in scadenza nel periodo sopra ricordato.

Restano, invece, cogenti - così per i residenti nelle zone “rosse”, come per tutti gli altri assicurati - gli altri obblighi ed oneri dell’assicurato: quello di comunicare l’aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.); quello di avviso (art. 1913 c.c.); quello di salvataggio (art. 1915 c.c.).

Gli obblighi e gli oneri di avviso in senso stretto (art. 1913 c.c.) o di comunicazione dell’aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.) difficilmente potrebbero essere impediti dall’emergenza epidemiologica: trattandosi, infatti, di dichiarazioni di scienza, esse possono avvenire in ogni forma, anche in absentia. Naturalmente può accadere che le misure interdittive adottate per prevenire l’epidemia possono aver impedito all’assicurato di venire a conoscenza tempestivamente del sinistro, e di conseguenza possono avergli impedito il tempestivo adempimento dell’obbligo di avviso, oppure, nel caso di aggravamento del rischio, il tempestivo obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1898 c.c.

Nel caso di intempestivo assolvimento dell’obbligo di avviso, tuttavia, soccorreranno le previsioni dell’articolo 1915 c.c., dal quale si desume che l’omissione compiuta senza colpa e senza dolo è giuridicamente irrilevante.

Nel caso di intempestiva comunicazione del aggravamento del rischio il problema è assai più complesso, perché per stabilire se l’omissione colposa produca o non produca gli effetti di cui all’articolo 1898 c.c. occorrerebbe previamente stabilire se quello previsto da quest’ultima norma è un obbligo (con la conseguenza che se l’inadempimento è senza colpa, esso resta privo di effetti), oppure un onere (rispetto al quale è indifferente l’elemento soggettivo dell’onerato): ma tale ultima questione è di tale spessore teorico, da non poter essere affrontata in questa sede[8].

Discorso diverso va fatto per l’obbligo di salvataggio. Quest’ultimo, infatti, non consiste in una dichiarazione di scienza, ma può esigere un’attività materiale, che potrebbe essere concretamente impedita dalle misure di sospensione delle attività e distanziamento sociale.

In contrario, tuttavia, potrebbe rilevarsi che l’obbligo di isolamento domiciliare viene meno nel caso sussistano “situazioni di necessità o urgenza” [art. 2, comma 1, lettera (a), d.l. 25.3.2020 n. 19], e non sarebbe certo azzardato sostenere, in astratto, che tra le situazioni di “necessità o urgenza” rientri anche quella di evitare che l’evento dannoso progredisca e produca più gravi conseguenze.

Come stabilire, dunque, nel caso specifico, se l’eventuale violazione dell’obbligo di salvataggio da parte dell’assicurato sia stata o non sia stata colposa?

Per rispondere a tale quesito occorre muovere dal rilievo che l’adempimento dell’obbligo di salvataggio deve essere assolto dall’assicurato nei limiti del possibile (art. 1914 c.c.: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”).

Il concetto di “impossibilità” di cui all’art. 1914 c.c. non può essere generale ed astratto, ma deve essere apprezzato caso per caso: se è esigibile da un baldo giovane che sposti il pesante trumeau settecentesco per evitare che venga danneggiato dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano superiore, altrettanto non potrà dirsi se ad avere stipulato la polizza contro il rischio di danni da infiltrazione sia un malconcio ottuagenario costretto sulla sedia a rotelle.

Pertanto lo stabilire se, nel caso specifico, l’assicurato abbia o non abbia violato colposamente l’obbligo di salvataggio, occorrerà comparare da un lato la gravità del sinistro e gli effetti utili di un’azione di salvataggio; dall’altro lato il rischio cui l’assicurato si sarebbe esposto contravvenendo all’obbligo di isolamento: una comparazione da effettuare alla stregua del criterio di ordinaria diligenza di cui all’articolo 1176 c.c..

 

4.4. La sospensione del termine di pagamento del premio è stata prevista solo per i residenti nelle “zone rosse”.

Per tutti gli altri assicurati non è prevista alcuna sospensione o differimento dei termini di pagamento del premio. Tuttavia l’articolo 91 d.l. 18/20, come accennato, ha introdotto un nuovo comma 6 bis all’art. 3 d.l. 6/20, il quale con generale revisione stabilisce che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Che effetti può produrre questa norma, calata nel contesto del diritto assicurativo? Nessuno.

Iniziamo col dire che l’obbligo di pagamento del premio ha ad oggetto un’obbligazione pecuniaria: e poiché genus numquam perit, nessuna misura di contenimento potrebbe ragionevolmente impedire l’adempimento dell’obbligo di pagamento del premio.

In secondo luogo, come già ampiamente esposto in precedenza, l’obbligo di pagamento del premio non costituisce solo l’adempimento della prestazione gravante sull’assicurato, ma è altresì condicio iuris di efficacia del contratto: pertanto, che l’assicurato sia o non sia in colpa, ciò è del tutto irrilevante per escludere l’inefficacia del contratto assicurativo per il quale non sia stato pagato il relativo premio.

La mancanza di colpa dell’assicurato potrà escludere la sua responsabilità per eventuali danni ulteriori patiti dall’assicuratore (penso, in particolare, al secondo comma di cui all’articolo 1224 c.c.), ma non potrà mai comportare l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo per i sinistri avvenuti dopo la scadenza del periodo assicurativo ed in assenza di pagamento del premio.

 

  1. Gli obblighi dell’assicuratore.

Le norme appena esaminate varranno ovviamente, in senso speculare, anche per gli obblighi contrattuali gravanti sull’assicuratore.

Quest’ultimo, come accennato, sarà tenuto al pagamento dell’indennizzo per i sinistri verificatisi tra il 21 febbraio e il 30 aprile, anche in assenza di pagamento del premio, quando il contraente sia un soggetto residente od avente sede in una “zona rossa”.

Chiediamoci ora, con riferimento agli assicurati non residenti nelle suddette aree, se il già ricordato art. 3, comma 6 bis, d.l. 6/20, possa essere invocato dall’assicuratore per giustificare il mancato o tardivo adempimento dell’obbligo di pagamento dell’indennizzo.

La risposta sarà certamente negativa per il contratto di assicurazione sulla vita: in questo caso il pagamento dell’indennizzo non richiede infatti alcun adempimento o verifica preliminare, salve le non frequenti ipotesi in cui dovessero sorgere dubbi sulla riconducibilità della causa della morte alle previsioni contenute nel contratto.

Nell’assicurazione contro i danni, ivi compresa l’assicurazione contro gli infortuni, invece, il pagamento dell’indennizzo esige di norma una attività di accertamento dei fatti e stima del pregiudizio patito dall’assicurato, e queste attività possono essere anche complesse, ed in determinati casi richiedere molto tempo.

Può l’assicuratore astenersi dal compiere queste attività, invocando le misure di contenimento introdotte per contrastare l’epidemia? In linea generale direi di no.

In primo luogo, si è già visto che i servizi assicurativi sono esclusi dalle misure di contenimento, e per “servizi assicurativi” devono intendersi, a parere di chi scrive, non solo la stipula dei contratti per propria, ma anche l’attività di intermediazione e quella di loss adjusting.

In punto di diritto, pertanto, anche nel periodo di sospensione non era impedito all’assicuratore compiere i necessari accertamenti per la liquidazione dell’indennizzo.

Naturalmente ciò non toglie che, nel caso specifico, l’assicuratore possa avere incontrato particolari difficoltà dovute al contesto emergenziale: ad esempio, l’impossibilità di reperire disponibili figure professionali necessarie per l’esecuzione di una perizia sulle persone o sui luoghi: ma, naturalmente, lo stabilire se tale difficoltà esclude la responsabilità dell’assicuratore per il ritardo nel pagamento dell’indennizzo è questione da valutare caso per caso, e comunque tenendo conto che l’assicuratore, in quanto soggetto professionale, nell’adempimento delle proprie obbligazioni è tenuto ad osservare non già la diligenza dell’uomo qualunque, ma la diligenza dell’homo eiusdem generis et condicionis, di cui al secondo comma dell’articolo 1176 c.c.: il che impone sempre una valutazione alquanto rigorosa del modo con cui l’assicuratore ha adempiuto le sue obbligazioni.

 

  1. Emergenza Covid e rischio assicurato.

È giunto ora il momento di chiederci se le misure di contenimento dell’epidemia, con il conseguente corteo di sospensioni e chiusure di attività economiche, possano ritenersi incidenti sul rischio assicurato, e quali ne siano le conseguenze.

Ovviamente scarteremo innanzitutto l’ipotesi che l’assicurato o l’assicuratore possano invocare, per ragioni opposte, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ai sensi degli artt. 1463 e seguenti c.c.

Il contratto di assicurazione è infatti un contratto aleatorio, rispetto al quale è inconcepibile l’onerosità sopravvenuta.

L’incidenza di fattori sopravvenuti sul rischio per come considerato dalle parti al momento della stipula del contratto è infatti esaustivamente contenuta in tre norme speciali, gli artt. 1896-1898 c.c..

 

6.1. Iniziamo dunque col considerare l’ipotesi di cessazione del rischio (art. 1896 c.c.). Essa potrà ricorrere, ad esempio, nel caso in cui l’assicurato avesse la veste di imprenditore, avesse stipulato il contratto a copertura di rischi connessi all’esercizio dell’impresa: nel caso di chiusura definitiva della attività, per mancanza di clienti o per impossibilità di esercizio, verrà a cessare il rischio assicurato e, con esso, l’obbligo di pagamento del premio, salvo quello in corso.

Non si avrà tuttavia cessazione del rischio nell’ipotesi in cui l’attività oggetto della copertura assicurativa non venga definitivamente abbandonata, ma solo temporaneamente sospesa: la cessazione del rischio di cui all’articolo 1896 c.c., infatti, è solo quella definitiva e permanente.

 

6.2. Le ipotesi di diminuzione e di aggravamento del rischio si presentano più complesse.

La diminuzione del rischio e l’aggravamento del rischio ricorrono allorché, rispettivamente, diminuisce o aumenta la probabilità statistica di avvenimento dell’evento dannoso dedotto nel contratto; oppure allorché per cause naturali o per factum principis il rischio dedotto nel contratto, pur conservando la medesima probabilità di avveramento, diviene per necessità foriero di danni necessariamente inferiori, oppure necessariamente superiori, a quelli ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto e della fissazione del premio.

Le ipotesi di aggravamenti o diminuzioni di rischi dipendenti dall’emergenza Covid possono essere le più disparate.

Ovviamente molti dei tipici rischi dell’impresa (ad es. incendio, interruzione di attività, furto, Contractor All Risk, infedeltà dei dipendenti, rischio informatico, mancato freddo) si ridurranno necessariamente quale conseguenza della forzosa inoperosità.

Altri rischi, per contro, potrebbero teoricamente aumentare: la prevedibile recessione economica che si profila all’orizzonte aumenterà verosimilmente il rischio di inadempimenti ed insolvenze, e di conseguenza il rischio dedotto ad oggetto dei contratti di assicurazione del credito.

Sorti ambivalenti potrebbero avere i contratti di assicurazione della responsabilità civile: quello stipulato dall’imprenditore vedrebbe una diminuzione del rischio per le ragioni appena indicate; quello stipulato da un ospedale o da un medico vedrebbe per contro un incremento del rischio, in conseguenza del incrementato afflusso di pazienti nei nosocomi; il contratto di assicurazione della responsabilità civile c.d. “del capofamiglia”, a copertura della responsabilità di cui all’articolo 2048 c.c., vedrebbe anche esso una diminuzione del rischio, in conseguenza del fatto che, cessata l’attività scolastica, si riduce necessariamente il rischio di danni a persone o cose di terzi causati da un minore.

Orbene, la diminuzione e l’aggravamento del rischio, per opinione pacifica della dottrina, non è necessario che siano definitive: possono essere anche temporanee, ma in quest’ultimo caso devono avere carattere di stabilità e durevolezza: essere, cioè, destinate a protrarsi per un arco di tempo apprezzabile.

Nel nostro caso le misure di contenimento e distanziamento sociale introdotte dal decreto-legge 6/20 hanno avuto effetto dal 21 febbraio 2020, e sono destinate a protrarsi - allo stato - fino al 3 maggio.

Occorre dunque chiedersi se una variazione del rischio protratta per due mesi e mezzo possa considerarsi “stabile e durevole”, per i fini di cui agli artt. 1897 e 1898 c.c..

Io credo che a tale quesito non possa darsi una risposta generale e uniforme.

L’aggravamento e la diminuzione del rischio sono fatti, e come tutti i fatti essi non avranno sempre la medesima rilevanza, ma andranno apprezzati caso per caso: con riferimento alla qualità delle parti, al rischio oggetto del contratto, e alla durata di quest’ultimo.

Così, ad esempio, in una polizza di durata annuale una diminuzione considerevole del rischio protratta per tre mesi ha una incidenza ben diversa che in una polizza decennale.

In linea generale, a me parrebbe che per tutte le polizze pluriennali una diminuzione del rischio trimestrale non possa reputarsi “stabile e durevole”, per i fini di cui agli artt. 1897 e 1898 c.c.; allo stesso modo, in una polizza multirischio in cui uno soltanto dei rischi assicurati sia soggetto a variazione non credo possano prodursi gli effetti di cui agli artt. 1897 o 1898 c.c..

Il principio generale dunque è che la variazione del rischio va apprezzata non di per sé ed in assoluto, ma in relazione all’incidenza che ha avuto sul singolo contratto.

 

6.3. Detto questo in generale, resta da aggiungere che, con specifico riferimento all’ipotesi di aggravamento del rischio, mi pare addirittura ozioso discutere se l’emergenza Covid rientri o non rientri tra le ipotesi previste dall’articolo 1898 c.c..

Tale norma, infatti, come noto prevede un complesso meccanismo in virtù del quale, all’avverarsi dell’aggravamento, l’assicurato ha l’obbligo di darne avviso all’assicuratore; a questi la legge accorda un diritto di recesso, e se l’assicurato omette l’avviso, l’assicuratore non è tenuto al pagamento dell’indennizzo qualora, se avesse conosciuto il nuovo stato di cose al momento della stipula, avrebbe rifiutato di concludere il contratto (l’indennizzo sarà dovuto, ma in misura ridotta, nel caso in cui l’assicuratore, se al momento della stipula avesse conosciuto un nuovo stato di cose, avrebbe ugualmente concluso il contratto, ma ad un premio più elevato).

Ebbene, anche ad ammettere che l’emergenza Covid abbia determinato un aumento del rischio, ed anche ad ammettere che questo rischio abbia i caratteri di stabilità e durevolezza richiesti dall’articolo 1898 c.c. (secondo la pacifica e risalente interpretazione della dottrina), resta il fatto che ben difficilmente l’assicuratore potrà rifiutare l’indennizzo, dolendosi del mancato avviso da parte dell’assicurato dell’aggravamento del rischio, ex art. 1898 c.c..

Ed infatti è pacifico che l’omissione dell’assicurato non rileva, se l’assicuratore abbia comunque avuto notizia aliunde dell’aggravamento del rischio. Ma di un evento planetario quale il diffondersi dell’epidemia Covid-19 sarebbe arduo, per l’assicuratore, sostenere in giudizio di non averne avuto contezza.

Pertanto in tutti i casi in cui l’assicuratore volesse rifiutare il pagamento dell’indennizzo sostenendo - a torto o ragione non importa - che l’emergenza Covid ha aggravato il rischio, e l’aggravamento non gli è stato comunicato dall’assicurato, tale eccezione sarebbe agevolmente superabile da parte dell’assicurato, replicando che l’aggravamento, se davvero vi fu, era tale da essere comunque noto all’assicuratore, sicché non v’era necessità di alcun avviso ai sensi dell’art. 1898 c.c..

 

  1. L’assicurazione contro gli infortuni.

Ha suscitato un certo dibattito il problema se colui il quale abbia stipulato un’assicurazione “della persona” (polizza infortuni, polizza malattia, polizza spese sanitarie) abbia diritto all’indennizzo, per essersi ammalato di Covid-19.

Per l’assicurazione volontaria contro le malattie e per l’assicurazione di rimborso delle spese sanitarie il problema non esiste: l’indennizzo sarà dovuto se l’evento “malattia infettiva” è incluso nei rischi assicurati. Resta solo da agigungere che, in caso di ambiguità contrattuali, la clausola unilateralmente predisposta andrà interpretata contro il predisponente, ex art. 1370 c.c.. 

L’assicurazione volontaria contro gli infortuni merita qualche parola in più.

 

7.1. Le condizioni generali dei contratti di assicurazione contro gli infortuni dànno di questi ultimi una definizione così omogenea e così risalente, da esser divenuto un patto “socialmente tipico”, per usare una felice espressione del Bianca. L’ “infortunio” è infatti immancabilmente definito in qualsiasi polizza come “l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili”.

La “malattia”, nei contratti di assicurazione privata contro il rischio di malattia o di esborsi dovuti a spese sanitarie, è altrettanto tipicamente definita come “ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”.

Esiste dunque a mio avviso un vero e proprio uso negoziale ex art. 1374 c.c., o quanto meno una pratica interpretativa ex art. 1368 c.c., secondo cui “infortunio” e “malattia” nelle polizze di assicurazione private sono definizioni legate da un nesso di esclusione reciproca: quel che è infortunio non può essere malattia, e viceversa.

La differenza tra il rischio del primo tipo e quello del secondo tipo non sta nelle conseguenze. Anche un infortunio può provocare una malattia (una frattura esposta può provocare l’osteomielite); così come una malattia può provocare un infortunio (un epilettico può cadere a terra in preda alle convulsioni, e procurarsi una frattura).

La differenza tra il rischio assicurato nei due tipi di contratti suddetti sta nella causa del pregiudizio.

Tanto la polizza infortuni, quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quel che cambia tra l’una e l’altra è la genesi di quel pregiudizio. Nell’assicurazione infortuni il pregiudizio deve essere provocato da una “lesione” violentemente provocata ab externo; nell’assicurazione malattia il pregiudizio non è causato da un atto violento, né da una “lesione” dell’integrità psicofisica.

In conclusione, una generale pratica interpretativa ex art. 1368 c.c., nei contratti di assicurazione della persona la malattia è una cosa, e l’infortunio un’altra; ed una infezione virale rientra nella prima categoria.

 

7.2. Chiediamoci ora se queste conclusioni debbano essere rivedute alla luce:

  1. a) della giurisprudenza formatasi in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
  2. b) di quanto previsto dall’art. 42, comma 2, d.l. 17.3.2020 n. 18, che ha esteso la copertura assicurativa apprestata dall’Inail anche ai contagi da Covid avvenuti in occasione di lavoro.

 

7.2.1. Sotto il primo profilo, va ricordato che il testo unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.p.r. 30.6.1965 n. 1124) definisce l’infortunio sul lavoro come quello dovuto a “causa violenta”: una definizione, dunque, prossima a quella contenuta nella quasi totalità dei contratti assicurativi.

Ed in più d’una occasione si è posto il problema di stabilire se l’infezione contratta dal lavoratore in occasione di lavoro (il caso tipico era quello del medico o dell’infermiere addetto al trattamento di malati contagiosi o di plasma) rientrasse tra gli infortuni indennizzabili.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre risposto “sì”, ripetendo (spesso tralatiziamente) il seguente principio: “causa violenta di infortunio sul lavoro è anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico, sempreché tale azione - pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo - risulti, anche con il ricorso a presunzioni semplici, in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Si tratta d’un principio estensibile alla materia dell’assicurazione privata contro gli infortuni?

No, per due ragioni.

La prima ragione è che quel principio ha una genesi e una storia peculiare.

Sino al 1988, come noto, il lavoratore che avesse contratto una malattia professionale aveva diritto all’indennizzo da parte dell’Inail solo se la malattia da cui era affetto rientrava nell’elenco normativamente previsto.

In quell’epoca, dunque, stabilire se il lavoratore avesse patito un infortunio o una malattia era decisivo ai fini dell’indennizzo. Gli infortuni erano indennizzabili; le malattie non tabellate, no.

Di fronte a questo sbarramento normativo la giurisprudenza adottò la tecnica dell’aggiramento: al fine di apprestare tutela al lavoratore, ed evitare uno sbarramento oggettivamente iniquo, inventò il principio sopra trascritto, secondo cui il contagio sarebbe un “infortunio sul lavoro”.

Poi, nel 1988, la Corte costituzionale dichiarò illegittimo l'art. 38, comma 2, d.p.r. 1124/65, nella parte in cui non prevedeva che l'assicurazione contro le malattie professionali fosse obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico (Corte cost., 18-02-1988, n. 179, in Foro it., 1988, I, 1031). Fu la fine della storia: per effetto di quella decisione divenne infatti in gran parte inutile accapigliarsi a stabilire se il danno subito dal lavoratore fosse dovuto ad una malattia o ad un infortunio.

Poiché, tuttavia, nel 1988 ancora pendevano processi iniziati prima della pronuncia della Corte costituzionale, la Corte di cassazione continuò a ribadire - formalmente - il vecchio principio secondo cui il contagio infettivo è un “infortunio” e non una malattia.

Ma era ormai un escamotage divenuto inutile, e lo ammise apertamente la stessa Corte di legittimità.

Tanto si afferma candidamente, ad esempio, nella motivazione di Cass. civ., sez. lav., 13-03-1992, n. 3090, in Mass. giur. lav., 1992, 234. Quella sentenza aveva ad oggetto la vicenda di un lavoratore che, contratta una malattia infettiva sul luogo di lavoro, qualificò l’accaduto come “infortunio” e chiese la condanna dell’Inail al pagamento dell’indennizzo da infortunio. E la Corte osservò a tal riguardo: “la prospettazione data dalle parti e dal Tribunale ai fatti di causa come infortunio sul lavoro è stata certamente suggerita dalla considerazione che, fino alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale, vigeva il sistema esclusivamente tabellare delle malattie professionali, per cui l'epatite virale, non essendo compresa nella apposita tabella, non poteva essere considerata malattia professionale e godere perciò, come tale della tutela assicurativa”.

Se poi si passano in rassegna le motivazioni, e non le sole massime, delle decisioni che, dopo l’intervento della Corte costituzionale, si sono occupate del problema qui in esame, ci si imbatte in molte sorprese, e si scopre che il principio pur molte volte massimato (secondo cui l’infezione virale contratta in occasione di lavoro sarebbe un “infortunio”) non è affatto la regula iuris posta a fondamento delle decisioni che l’hanno proclamato.

Una breve rassegna in ordine cronologico lo dimostrerà.

 

7.2.2. Si è già detto di Cass. 3090/92: in quel caso il processo di merito era iniziato prima del 1988, e quindi prima della sentenza della Corte costituzionale sopra ricordata. Qui l’affermazione del principio “contagio=infortunio sul lavoro” servì dunque ad evitare l’applicazione d’una norma costituzionalmente illegittima.

In seguito, il principio “contagio=infortunio sul lavoro” venne ribadito da Cass. civ., sez. lav., 27-06-1998, n. 6390, in Riv. infortuni, 1998, II, 71 (il caso era quello d’un medico pubblico dipendente contagiato dall’epatite).

Ma in quel caso non solo il ricorso del lavoratore venne accolto per difetto di motivazione sul nesso causale tra lavoro ed infortunio (e dunque per una ragione che non tocca il nostro problema); ma per di più dallo “Svolgimento del processo” si apprende che nelle fasi di merito le parti avevano discusso della natura professionale o meno “della malattia”, e non d’un infortunio. Dunque il principio qui in esame in quella sentenza fu solo un obiter.

Fu poi la volta di Cass. civ., sez. lav., 01-06-2000, n. 7306, in Arch. civ., 2000, 817: in questo caso però il contagio avvenne mediante la puntura del lavoratore con un ago infetto: e dunque nessun dubbio poteva esservi che sussistesse una causa violenta ed esterna, rappresentata dal ferimento con l’ago. Una sentenza, dunque, inutilizzabile nel ben diverso caso in cui il contagio sia avvenuto per altra via, non traumatica.

In seguito fu la volta di Cass. civ., sez. lav., 08-04-2004, n. 6899, in Ragiusan, 2004, fasc. 248, 209, che anche in questo caso formalmente ribadì (nella massima) il principio “contagio=infortunio sul lavoro”. Ma nella motivazione di questa sentenza si afferma una cosa ben diversa, e cioè che è inutile continuare a discorrere se l’infezione sia o no una “causa violenta”, quando basterebbe qualificarla come “malattia professionale” per evitare questo scoglio. Si afferma infatti nella motivazione: “pur vertendosi [nel caso di specie] in materia di denuncia di infortunio sul lavoro (per le modalità di aggressione del virus), è necessario tener presente anche la giurisprudenza di questa Corte in materia di malattie professionali non tabellate, per quanto riguarda la esistenza di un collegamento con l'attività lavorativa prestata, considerato che l'accertamento in concreto della causa violenta diviene in tale prospettiva irrilevante”.

Ancora, Cass. civ., sez. lav., 28-10-2004, n. 20941, in Riv. infortuni, 2004, II, 72, la cui massima ufficiale afferma il principio “contagio=infortunio sul lavoro”, in realtà s’è occupata di ben altro, dal momento che dalla motivazione apprendiamo che il lavoratore aveva formulato una “domanda diretta ad ottenere dall'Inail la costituzione della rendita per malattia professionale”.

Fu poi la volta di Cass. civ., sez. lav., 12-05-2005, n. 9968, in Impresa, 2005, 1089, anch’essa massimata ufficialmente come se avesse affermato il principio “contagio=infortunio sul lavoro”. Ma in quel caso non si discuteva affatto se spettasse l’indennizzo per infortunio a chi si fosse infettato in occasione di lavoro, ma di un problema ben diverso: e cioè se fosse legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto di un dipendente ammalatosi di epatite: e fu solo a tal fine che, in quella sentenza, la S.C. equiparò (ovviamente e giustamente) la malattia all’infortunio.

 

7.2.3. In conclusione, è ben vero che esistono molte massime ufficiali di decisioni di legittimità dalle quali risulterebbe che per la Corte di cassazione il contagio del lavoratore in occasione di lavoro costituisce un “infortunio”.

E tuttavia:

  1. a) quel principio sorse nel 1982 al solo fine di garantire l’indennizzo ai lavoratori ammalatisi di malattie non tabellate;
  2. b) quell’escamotage divenne inutile dopo corte cost. 179/88, che dichiarò illegittimo l’art. 38 d.p.r. 1124/65;
  3. c) dopo la sentenza della Corte costituzionale il principio venne ribadito solo tralatiziamente;
  4. d) la maggior parte delle sentenze successive al 1988 che hanno ribadito quel principio, lo hanno fatto solo obiter dictum.

Ciò vuol dire che quel principio ebbe una genesi storica ben precisa; che oggi le ragioni per cui venne escogitato sono divenute superflue; che in ogni caso quelle ragioni mai potrebbero essere estese ai patti tra privati contenuti in un contratto di assicurazione contro gli infortuni.

 

7.2.4. Veniamo ora alla novità introdotta dal d.l. 18/20.

L’art. 42 d.l. 18/20 è la norma che ha esteso la copertura prestata dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro all’ipotesi di contagio da Covid-19.

Tale norma stabilisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (…) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato (…). I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa (…). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

La norma ha allarmato alcuni commentatori, per avere equiparato il contagio da Covid-19 all’infortunio sul lavoro ai fini delle prestazioni dell’assicurazione sociale.

Ci si è chiesti, in particolare, se tale previsione riverberi effetti sull’interpretazione dei contratti di assicurazione privata contro gli infortuni, e se di conseguenza l’assicurato che abbia contratto un’infezione (od i suoi congiunti, in caso di decesso) possano pretendere l’indennizzo previsto dalla polizza.

A tale quesito i primi commentatori hanno dato risposta negativa[9].

La risposta è certamente da condividere. Anzi, a mio sommesso avviso il problema delle interferenze tra l’art. 42 d.l. 18/20 e l’assicurazione privata contro gli infortuni è un problema che non esiste e non potrà mai esistere. Per molte ragioni.

In primo luogo, per effetto del principio di autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c..

Le parti di un contratto sono sovrane nel definirne l’oggetto e i patti. Sicché, adottata per contratto una data definizione di “infortunio”, essa è insensibile alle definizioni che di tale lemma il legislatore volesse dare, per altri istituti e ad altri fini. In un contratto le parti sono libere di definire “infortunio” anche lo smarrimento del proprio animale d’affezione, se così volessero: e tale patto avrebbe “forza di legge” ai sensi dell’art. 1374 c.c..

Pertanto, una volta che la polizza infortuni definisse l’infortunio come “l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali”, ne resta esclusa la malattia infettiva, perché manca l’elemento della “violenza” e quello della “lesione”: e nulla rileva che il legislatore a tutt’altri fini abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dall’Inail.

In secondo luogo, l’art. 42 d.l. 18/20 non può riverberare effetti sulle polizze private alla luce delle norme e dei princìpi che regolano l’interpretazione dei contratti da un lato, e della legge dall’altro.

Sotto il primo profilo, il contratto va interpretato secondo l’intenzione comune dei contraenti (art. 1362 c.c.): ed è contrario a tale principio pretendere che un evento (la malattia infettiva) mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula, possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula, e che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni.

Sotto il secondo profilo (interpretazione della legge) è principio tanto antico quanto pacifico che le norme si interpretano in base al loro scopo per come reso evidente dalla connessione delle parole (interpretazione finalistica): e l’art. 42 d.l. 18/20 ha lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, non quello di modificare l’oggetto delle polizze private contro gli infortuni.

In terzo luogo, l’art. 42 d.l. 18/20 non può riverberare effetti sulle polizze private contro gli infortuni in virtù del principio di irretroattività della legge, ovvio essendo che una legge sopravvenuta, in mancanza di norme intertemporali (che nel caso di specie non sussistono) non potrebbe disciplinare i contratti anteriormente stipulati.

Ho voluto lasciare per ultimo il quarto ed a mio avviso decisivo argomento: il principio di relatività e contestualizzazione delle definizioni giuridiche.

Chiedendo venia al lettore se sono costretto a sintetizzare in poche battute concetti molto alti e nobili, ricorderò che nel mondo del diritto esistono definizioni generali e definizioni particolari. Le prime sono valide in utroque, le seconde sono valide in relazione allo scopo.

Così, per fare un esempio: la nozione di “interessi” di cui all’art. 1282 c.c. resta valida quale che sia il settore dell’ordinamento nel quale debba discutersene (contratti, appalti di opere pubbliche, divisione ereditaria, crediti tributari, alimenti, e via dicendo).

La nozione di “buona fede”, per contro, può avere molteplici accezioni: altra è la “buona fede” del possessore (che consiste nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto: art. 1147 c.c.); ben altra cosa è la “buona fede” nell’esecuzione dei contratti (che consiste nell’obbligo di attivarsi per salvaguardare l’interesse della controparte: art. 1375 c.c.).

Allo stesso modo, in materia processuale, il Regolamento UE 1215/12 chiama “competenza” la giurisdizione, ma nessuno dubita che per il diritto nazionale la competenza sia una cosa, e la giurisdizione un’altra. La norma comunitaria definisce “competenza” quella che noi chiamiamo giurisdizione ai soli fini e nel solo àmbito del riparto di giurisdizione tra i giudizi degli Stati membri dell’UE. A nessuno è mai venuto in mente anche solo di sospettare che quel regolamento potesse riverberare effetti sulle norme del c.p.c. in tema - ad esempio - di eccezione di giurisdizione o regolamento di giurisdizione.

Allo stesso modo, l’art. 42 d.l. 18/20 è norma che alla stregua dei princìpi sommariamente ricordati (princìpi, è bene ricordare, millenari) non si occupa affatto dei contratti privati di assicurazione. E’ norma che amplia l’oggetto dell’assicurazione sociale, e qualunque statuizione o definizione essa contenga, questa va letta e riguardata in relazione allo scopo, e non ad altri fini. Pretendere che le polizze infortuni debbano coprire il rischio di contagio da Covid, in assenza di qualsiasi patto contrattuale, sol perché esiste l’art. 42 d.l. 18/20 è affermazione che getta nel cestino della carta straccia secoli di civiltà giuridica.

 

7.3. Discorso diverso va fatto per le polizze in cui il rischio assicurato contenesse una relatio al testo unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Si immagini ad una assicurazione privata integrativa contro gli infortuni, stipulata da una azienda sanitaria a beneficio dei propri dipendenti, in cui si stabilisce che l’assicuratore si obbliga ad indennizzar gli “infortuni” di cui al d.p.r. 30.6.1965 n. 1124.

Oppure si pensi ad una assicurazione della responsabilità civile del datore di lavoro verso i dipendenti o vero l’Inail (in sede di regresso), nella quale si stabilisca che l’assicuratore terrà indenne l’assicurato di quanto questi possa essere costretto a pagare al lavoratore o all’assicuratore sociale in conseguenza di un “infortunio” di cui al d.p.r. 1124/65, cit..

Qui il problema va così ricostruito: il contratto contiene una relatio ad una norma di legge.

Il rinvio di un contratto ad una norma di legge può essere di due tipi: recettizio o non recettizio.

E’ recettizio quando la norma richiamata viene incorporata nel contratto e diventa essa stessa clausola contrattuale per volontà delle parti.

In tal caso, tutte le successive modifiche di quella norma non avranno alcun effetto sul contenuto del contratto.

Il rinvio sarà invece non recettizio quando è volontà delle parti non già prendere una norma e inserirla nel contratto trasformandola in clausola contrattuale, ma demandare a quella norma la disciplina del contratto. In tal caso la norma non viene “incorporata” nel contratto, e tutte le successive modifiche di essa comporteranno ipso facto una modifica dei patti contrattuali.

Stabilire se il rinvio ad una norma di legge contenuto in una clausola contrattuale sia recettizio o non recettizio è il risultato dell’interpretazione del contratto, da compiere caso per caso. Tuttavia, poiché tale operazione va compiuta avendo riguardo alla volontà delle parti, e poiché nei due esempi suddetti la volontà delle parti è apprestare al lavoratore od al datore di lavoro una copertura coincidente nei presupposti a quella prevista dal d.p.r. 1124/65, credo che tutte le modifiche testuali o non testuali del suddetto testo unico (come nel caso dell’art. 42 in esame) riverbereranno effetti anche sui contratti assicurativi che ad esso facciano riferimento.

 

7.4. Il tema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per effetto della normativa emergenziale, porrà comunque qualche problema di fatto-diritto (non di puro diritto) agli interpreti. Tra gli altri, ne scorgo due più evidenti:

  1. a) a quali condizioni possa ritenersi “infortunio in occasione di lavoro” quello sofferto dal lavoratore autorizzato od obbligato a svolgere la propria attività dal proprio domicilio;
  2. b) se l’Inail, una volta indennizzato il lavoratore contagiato dal Covid-19, abbia l’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, ovvero quella di surrogazione nei confronti di terzi.

 

7.3. Per rispondere al primo quesito basterà rispolverare la sterminata giurisprudenza formatasi circa la nozione di “occasione di lavoro”. Ricorderò qui brevemente che, secondo tale giurisprudenza, l’infortunio avveratosi “in occasione di lavoro” non è quello causato direttamente dallo svolgimento dell’attività lavorativa, ma è quello - da qualunque causa provocato - che il lavoratore avrebbe potuto evitare, se non avesse dovuto svolgere la propria attività lavorativa.

La distinzione, già sottile di per sé, nel caso di lavoro “da remoto” può diventare addirittura umbratile. L’impiegato che, dopo quattro ore davanti al computer, si alzi dal salotto e si rechi in cucina a prendere un caffè, scivolando sul pavimento appena incerato dalla gentile consorte e fratturandosi un femore, potrà dirsi vittima di un infortunio “in occasione di lavoro”?

La risposta ovviamente sarà “no”, perché l’attività causativa dell’infortunio non era funzionale allo svolgimento del lavoro, né altrimenti ascrivibile al datore di lavoro.

Potrebbe per contro ritenersi “in occasione di lavoro” l’infortunio sofferto dal lavoratore che, dimorando in un’abitazione su due livelli, per recarsi alla propria postazione di lavoro cada sulla scala interna alla propria abitazione: in questo caso, infatti, l’infortunio non poteva essere altrimenti evitato, se non astenendosi dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

Per orientarsi tra le infinite ipotesi che la realtà potrà proporre all’attenzione dei giudicanti credo che il criterio ordinante debba essere ravvisato nella c.d. “occasionalità necessaria” tra la causa dell’infortunio e lo svolgimento del lavoro da remoto. alla luce di tale criterio saranno infortuni “in occasione di lavoro” tutti quelli provocati da rischi che non era possibile non correre, per potere svolgere la prestazione lavorativa.

 

7.5. Chiediamoci ora se l’Inail, dopo avere indennizzato il lavoratore contagiato da Covid, ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. 18/20, abbia o possa vere azioni di regresso o surrogazione nei confronti, rispettivamente, del datore di lavoro o di terzi.

Il regresso nei confronti del datore di lavoro spetta quando l’infortunio sia dovuto a condotta astrattamente qualificabile come reato. Ora, in teoria potrebbe anche ipotizzarsi che il datore di lavoro, colposamente trascurando di adottare il necessario distanziamento trai suoi dipendenti, oppure non dotandoli di mezzi di protezione individuale, abbia concausato il diffondersi del contagio (nel senso di non averlo impedito, pur avendo l’obbligo di farlo). Ma il problema dell’accertamento d’un simile ipotetico reato sarebbe il nesso di causa. L’Inail avrebbe infatti l’onere di provare in giudizio che il lavoratore indennizzato dall’istituto è stato contagiato a causa e in conseguenza della colposa omissione di strumenti di igiene e profilassi da parte del datore di lavoro. Prova alquanto ostica, dal momento che ben difficilmente potrà stabilirsi quando e per quale causa il lavoratore abbia contratto l’infezione.

Tale prova potrebbe essere agevole in un solo caso: quando si sia riscontrato un vero e proprio focolaio all’interno dell’opificio o del luogo di lavoro, sì da far presumere ex art. 2727 c.c. che il mancato distanziamento sia stato la causa “più probabile che non” del contagio.

 

  1. L’assicurazione sulla vita.

Le norme emergenziali “Covid” non porranno seri problemi con riferimento alle assicurazioni sulla vita per il caso di morte, a vita intera o a tempo determinato.

In questi casi, ove il portatore di rischio deceda a causa dell’infezione da Covid-19, si tratterà unicamente di stabilire se la morte per infezione epidemica sia inclusa od esclusa dal rischio assicurato. E va da sé che, in caso di ambiguità, il testo contrattuale andrà interpretato in senso sfavorevole al predisponente, giusta la previsione di cui all’art. 1370 c.c..

Vi sono poi le assicurazioni contro gli infortuni mortali.

Questa tipologia contrattuale rappresenta un ircocervo per i giuristi: essa per le Sezioni Unite della S.C. rientra tra le assicurazioni sulla vita; tuttavia al contrario di queste ultime di norma il premio non è determinato in base al rischio demografico, ma in base all’attività svolta dal portatore di rischio: il che è caratteristica delle assicurazioni contro i danni, non di quelle sulla vita.

Non è possibile in questa sede affrontare gli infiniti snodi di questo problema, del resto per i fini che qui rilevano attenuato dal fatto che nelle assicurazioni contro gli infortuni mortali di norma è la polizza stessa a dare la definizione di “infortunio”.

Varrà, dunque, tutto quanto già esposto in precedenza, e cioè:

-) la definizione contrattuale vincola le parti;

-) di norma in quella definizione non rientra l’ipotesi del contagio letale;

-) è del tutto irrilevante ai fini dell’interpretazione del contratto l’art. 42, comma, d.l. 18/20;

-) in caso di ambiguità del testo contrattuale, esso andrà interpretato in senso sfavorevole all’assicuratore (art. 1370 c.c.).

 

  1. L’assicurazione r.c.a.

L’art. 125, comma 2, d.l. 17.3.2018 n. 18 (come modificato dalla legge di conversione), è dedicato alla disciplina dell’assicurazione della r.c.a..

Tale norma interviene su due ordini di rapporti: tra assicurato ed assicuratore, e tra assicuratore e danneggiato.

Sotto il primo profilo la legge ha inciso sulla durata del contratto; sotto il secondo profilo ha inciso sui termini concessi all’assicuratore per formulare la propria offerta al danneggiato.

 

9.1. Sotto il primo aspetto va ricordato che l’art. 170 bis cod. ass. stabilisce che, una volta scaduto il contratto di assicurazione della r.c.a., la copertura resta efficace ope legis per 15 giorni (ovvero sino alla stipula di una nuova polizza col medesimo o con altro assicuratore, se ciò avvenga prima del 15° giorno successivo alla scadenza).

Questo termine è stato prorogato dall’art. 125, comma 2, d.l. 18/20 di ulteriori 15 giorni, alle seguenti condizioni:

  1. a) per i contratti “scaduti e non ancora rinnovati”;
  2. b) per i contratti in scadenza tra il 21.2.2020 e il 31.7.2020.

Questa norma è stata introdotta dalla legge di conversione, che ha in tal modo non poche ambiguità del testo originario del decreto, il quale non chiariva se il termine del 31.7.2020 andasse riferito alla scadenza del contratto, od alla scadenza del termine di grazia di cui all’art. 170 bis cod. ass..

Così, ad esempio: chi ha un contratto di assicurazione della r.c.a. scadente il 18.3.2018 (giorno successivo all’entrata in vigore del d.l. 18/20) godrà della copertura sino al 17.4.2020 (pari ai 15 giorni “ordinari”, più altri 15 giorni concessi dal d.l. emergenziale). Analogamente, chi avesse un contratto in scadenza - poniamo - il 16.7.2020, avrà diritto alla copertura sino al 15.8.2020.

 

9.2. L’art. 125 d.l. 18/20 ha poi concesso all’assicurato, nei contratti di assicurazione della r.c.a., la facoltà di domandare la sospensione dell’efficacia del contratto, sino al 31 luglio 2020, senza penali e senza oneri (comma 2 bis, introdotto dalla legge di conversione).

E’ una norma a dire il vero in parte superflua, essendo tale facoltà già prevista dalla maggior parte delle polizze in circolazione.

 

9.3. Il terzo comma dell’art. 125 d.l. 18/20 introduce, come accennato, una proroga di 60 giorni dei termini previsti dall’art. 148, commi 1 e 2, cod. ass..

Come noto, l’art. 148 comma primo cod. ass. disciplina i termini entro i quali l’assicuratore deve indicare al danneggiato le proprie determinazioni per i sinistri con danni a cose; mentre il comma secondo disciplina i predetti termini nel caso di sinistri con danni a persone.

Ora, il problema è che la disciplina dei termini accordati dalla legge all’assicuratore per formulare le proprie offerte al danneggiato non sta solo dentro i commi 1 e 2 dell’art. 148 cod. ass.. La disciplina dei suddetti termini è integrata dal comma 2 bis cod. ass., il quale contiene una (cervellotica e intricatissima) disciplina di differimento o sospensione dei termini per l’offerta, nel caso in cui la richiesta del danneggiato appaia fraudolenta.

Il d.l. 18/20 ha previsto la proroga solo dei termini di cui ai commi 1 e 2, ma non di quelli previsti dal comma 2 bis. Ad applicare la legge alla lettera, pertanto, si perverrebbe all’assurdo che l’assicuratore godrebbe d’una proroga di 60 giorni per formulare le proprie offerte, ma non per segnalare all’Ivass le richieste fraudolente, e per compiere gli ulteriori adempimenti di cui all’art. 148, comma 2 bis, cod. ass..

Credo dunque che, per colmare tale palese irrazionalità, sia necessario ricorrere all’interpretazione estensiva, e concludere che la proroga di 60 giorni riguardi i termini previsti da tutti e tre i primi commi dell’art. 148 (comma 1, comma 2 e comma 2 bis).

 

9.3. La suddetta proroga di 60 giorni è stabilita “fino al 31 luglio 2020”. Ciò vuol dire che saranno prorogati tutti i termini in scadenza tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 18/20) ed il 30.7.2020.

La legge prevede una “proroga” dei termini, e non la loro sospensione.

Ciò vuol dire - ad esempio - che a fronte d’una richiesta di risarcimento per danni a cose pervenuta all’assicuratore il 18.1.2020, e quindi con termine per l’offerta scadente il 18.3.2020 (primo giorno successivo all’entrata in vigore del d.l. 18/20), l’assicuratore avrà tempo per formulare la sua offerta sino al 17.5.2020.

Non avrei dubbi, infine, che la proroga riguardi tutte le procedure stragiudiziali cui debba applicarsi, indirettamente o per analogia, l’art. 148 cod. ass.: e quindi alle richieste rivolte all’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, all’UCI, ed anche all’assicuratore dello stesso danneggiato in caso di procedura di risarcimento diretto, in virtù della relatio all’art. 148 contenuta nel sesto comma dell’art. 149 cod. ass..

 

[1] “Smart working” o “lavoro agile”, lo chiamano il legislatore regionale e quello nazionale.

Ma “smart” in inglese significa, tra l’altro, “intelligente”. Se dunque il lavoro a casa è “intelligente ed agile”, se ne ricava che evidentemente per il nostro legislatore il lavoro svolto in ufficio è stupido e pigro.

[2] Non fu di questo avviso il direttore dell’IVASS, Salvatore Rossi, il quale intervistato sull’argomento da un quotidiano (Spread, le assicurazioni più vulnerabili delle banche, in Repubblica - Affari & Finanza del 14.1.2019), dichiarò - non senza una punta di polemica: “quando entrò in funzione Solvency II, tre anni fa, fu introdotta una norma transitoria per agevolare il passaggio al nuovo regime di vigilanza prudenziale: se una compagnia valutava che nel passaggio il suo capitale regolamentare si sarebbe ridotto, allora per rafforzare le riserve avrebbe potuto diluire la riduzione in un periodo massimo di sedici anni. Le imprese italiane, però, non si sono avvalse di questa facilitazione come hanno fatto quelle francesi o tedesche. Credo per due motivi: partivano da un livello di capitale molto elevato e non volevano lo "stigma" che si pensava associato a questa scelta. Poi il rialzo dello spread ha generato tensioni”. Come a dire: faber est suae quisque fortunae

[3] Non sarà inutile sottolineare che l’attuale ministro delle finanze aveva fatto dell’abbassamento della soglia del volatility adjustment un proprio dichiarato fine politico, quando era presidente della Commissione del Parlamento Europeo per i problemi economici e monetari (https://www.assinews.it/03/2020/ue-spunta-lipotesi-salvagente-le-assicurazioni/660072322/). Non sorprende, dunque, che una volta al Governo abbia subito dato sèguito alla propria “battaglia politica”.

Non possiamo che rallegrarci del fatto che una direttiva comunitaria giovevole al comparto assicurativo sia stata attuata in tre mesi. Andò peggio - tra i tanti - ai medici specializzandi in medicina, i quali per vedere pienamente attuato il loro diritto ad una adeguata remunerazione, sancito da una direttiva del 1982, di anni dovettero attenderne ventitré.

[4] Corte giust. 23 maggio 2000, in causa C-58/99, Commissione c. Repubblica Italiana, ha dichiarato il contrasto degli articoli 1 e 2 del d.l. 31.5.1994 n. 332 con gli obblighi derivanti dagli articoli 52, 59 e 73 del Trattato CE, nella parte in cui attribuivano allo Stato: a) gradimento all'assunzione di partecipazioni rilevanti che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie; b) gradimento alla conclusione di patti o accordi nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria; c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo; d) nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio e di un sindaco.

Fu poi la volta di Corte giust. 2 giugno 2005, in causa C-174/04, Commissione c. Italia, la quale dichiarò incompatibile con l'art. 56 del Trattato la disciplina italiana avente a oggetto un sistema di sospensione automatica dei diritti di voto collegati al possesso di quote azionarie eccedenti al 2%, in società attive nei settori dell'energia e del gas, da parte di soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni, titolari di una posizione dominante sul mercato nazionale e non quotati in mercati finanziari regolamentati.

Ancora, Corte giust. 26 marzo 2009, in causa C-326/07, Commissione c. Italia, ha ritenuto non conforme al Trattato UE l'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 10 giugno 2004, nella parte in cui definiva i criteri di esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato italiano nelle società d’interesse strategico.

[5] Sui Golden powers si vedano, ex aliis, COMINO, Golden powers per dimenticare la golden share: le nuove forme di intervento pubblico sugli assetti societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2014, 1019; SCARCHILLO, Dalla golden share al golden power: la storia infinita di uno strumento societario - Profili di diritto europeo e comparato, in Contratto e impr. - Europa, 2015, 619; Triscornia, Golden power: un difficile connubio tra alta amministrazione e diritto societario, in Riv. società, 2019, 733.

[6] Si fa per dire, dal momento che il d.l. 15.3.2012 n. 21 ha messo nelle mani del Presidente del Consiglio una cambiale in bianco, delegandogli in bianco il compito di fissare i suddetti criteri con proprio decreto.

[7] Ex permultis, Cass. civ., sez. III, 21-04-1999, n. 3962, in Foro it. Rep., 1999, Assicurazione (contratto), n. 74.

[8] Sia consentito, su essa, il rinvio a Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, Padova 2011, vol. I, p. 811 e ss..

[9] Hazan. Polizza infortuni e Covid-19, spunti di riflessione, in Insurance Daily, 10.4.2020 n. 1733; Mastroroberto, Polizza infortuni e infezione da covid-19 nel d.l. n. 18/20 e nella circolare Inail n. 3675/20, in www.ridare.it.