Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

22/09/2021 - Dichiarazioni reticenti nella fase di stipula del contratto di assicurazione

argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione

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di Marco Rossetti

Nel caso esaminato dalla Corte, la valutazione dell'incidenza delle dichiarazioni false o reticenti in sede di stipula del contratto di assicurazione costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo in caso di difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6039 del 04/07/1997, Rv. 505737 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3165 del 04/03/2003, Rv. 560821 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7245 del 29/03/2006, Rv. 588953 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25582 del 30/11/2011, Rv. 620624 - 01; cfr. altresì Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020, Rv. 658096 - 01).
Nella specie, la motivazione posta dalla corte di appello a sostegno dell'accertamento di fatto per cui, se la società di assicurazione avesse conosciuto i fatti taciuti dall'assicurata avrebbe quanto meno stipulato la polizza a condizioni diverse, viene accolta dalla Suprema Corte.