Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

03/08/2021 - Rivoluzione nel mondo della r.c.a. - Obbligo di copertura anche per la circolazione in aree private

argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione

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di Marco Rossetti

L'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della r.c.a sussiste non solo per chi intenda mettere un veicolo in circolazione su "strade pubbliche od aree equiparate", ma anche per chi intenda circolare su aree private. Il nuovo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, dopo avere preso atto che la tradizionale interpretazione dell'art. 122 cod. ass. (secondo cui l'obbligo assicurativo cessa nel caso di circolazione su aree private) non è conforme alla Direttiva 2009/103, così come interpretata dalla Corte di gisutizia dell'Unione Europea. 

In applicazione di questo principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, nei confronti dell'assicuratore del responsabile, dai congiunti della vittima d'un sinistro stradale avvenuto in un cortile privato. 

L'obbligo di assicurazione, ha stabilito la S.C., sussiste non solo quando il veicolo venga messo in circolazione su strade pubbliche od a queste equiparate, ma in tutti i casi in cui il veicolo sia utilizzato "conformemente alla sua destinazione": e dunque praticamente sempre. 

La sentenza allinea l'ordinamento interno a quello comunitario (da ultimo, in argomento, v. Corte di Giustizia UE 20 giugno 2019 in causa C-100/18, Linea Directa c. Segurcaixa, in Assicurazioni, 2019,  463, ed ivi la nota di ulteriori richiami) adottando un'interpretazione adeguatrice dell'art. 122 cod. ass., e dunque senza scomodare la Corte costituzionale, né ricorrere all'istituto della disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria (ma stabilire se davvero la Corte di cassazione abbia o non abbia, di fatto, disapplicato l'art. 122 cod. ass. è questione che ci porterebbe troppo lontano). 

Nello stesso tempo, la sentenza lascia insoluto il più grave dei problemi scaturente dall'affermata sussistenza dell'obbligo assicurativo anche nel caso di circolazione su aree private: e cioè chi debba rispondere dei sinistri avvenuti su tali aree, nel caso di scopertura assicurativa. 

Da un lato, infatti, si potrebbe ritenere che tale obbligo gravi sull'assicuratore della r.c.a., per avere stipulato un contratto non conforme al minimo obbligatorio imposto dalla legge (ma la legge, come s'è detto, non imponeva affatto esplicitamete ttale copertura). 

Dall'altro lato si potrebbe ritenere che il veicolo in cicrcolazione sui un'area privata, il cui utilizzatore abbia stipulato un contratto di assicurazione della r.c.a solo per i sinitri avvenuti su aree publbiche, sia un veicolo (parzialmente) privo di copertura assicurativa, e che di conseguenza l'obbligo risarcitorio gravi sull'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. 

Questo sarà il gravissimo problema con cui gli interpreti, alla luce della sentenza qui in rassegna, dovranno ora confrontarsi.