Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

19/07/2021 - Assicurazione vita, i premi vanno fiscalmente detratti "a valle" delle detrazioni spettanti in virtų delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

argomento: Giurisprudenza - Corte di giustizie UE

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di Marco Rossetti

Un cittadino belga residente in Belgio godeva di redditi sia in Belgio che in Lussemburgo. Questi ultimi erano tassati in Lussemburgo. 

Avendo il contribuente stipulato un'assicurazione sulla vita in Belgio, chiese di poter detrarre il relativo premio dal solo reddito prodotto in Belgio. 

L'amministrazione finanziaria belga calcolò la relativa detrazione dapprima sommando i redditi prodotti dal contribuente nei due Paesi, quindi detraendo i premi, e poi applicando l'ulteriore detrazione prevista in virtù della convenzione belga-lussemburghese contro le doppie imposizioni. 

Il contribuente contestò questa modalità di calcolo, sostenendo che la detrazione dei premi assicurativi doveva avvenire dopo, e non prima, l'applicazione delle ulteriori detrazioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. 

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, cui il giudice belga sottopose la questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 45 TFUE, ha in sostanza dato ragione al contribuente, affermando che il Belgio, "imputando le riduzioni d’imposta a una base che includa al tempo stesso i redditi di origine belga non esenti e i redditi esenti in forza di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, e detraendo solo successivamente dall’imposta la quota rappresentata da questi ultimi nell’importo totale dei redditi che costituiscono la base imponibile", aveva fatto perdere al contribuente una parte del beneficio delle agevolazioni fiscali che gli sarebbe stato pienamente concesso qualora l’insieme dei suoi redditi fosse stato di origine belga e qualora le riduzioni d’imposta fossero state imputate unicamente a tali redditi.

Ha di conseguenza stabilito che l'art. 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro la cui applicazione comporti che un contribuente residente in tale Stato membro perda, nell’ambito del calcolo della sua imposta sul reddito nel medesimo Stato membro, parte delle agevolazioni fiscali concesse da quest’ultimo, per il motivo che detto contribuente percepisce una remunerazione per l’esercizio di un’attività professionale subordinata in un altro Stato membro, imponibile in quest’ultimo ed esente da imposizione nel primo Stato membro in forza di una convenzione bilaterale diretta ad evitare le doppie imposizioni.