Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel sistema delle assicurazioni della salute (di Federica Pes, Dottoranda di ricerca in Management and Law – Curriculum Diritto dell’economia presso l’Università Politecnica delle Marche)


Il presente contributo esamina il contratto di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza (c.d. Long Term Care). Dopo aver individuato in tale copertura assicurativa uno degli strumenti posti a sostegno dei soggetti anziani non autosufficienti, l’a. incentra la trattazione sull’analisi contrattuale della figura: illustrata la fisionomia, si sofferma sulla qualificazione giuridica della stessa, considerandola tanto isolatamente, quanto nell’ambito del più ampio genus delle assicurazioni della salute; dedica, infine, un cenno alle prospettive evolutive del suddetto contratto alla luce del crescente processo di digitalizzazione che sta investendo anche il settore assicurativo della salute.

The insurance for the risk of non-self-sufficiency in the health insurance system

This contribution examines the contract of insurance for the risk of non-self-sufficiency (so-called Long Term Care). Identified in this insurance coverage one of the instruments to support elderly not self-sufficient people, the author focuses on the figure’s contractual analysis: illustrated the physiognomy, dwells on its legal qualification, considering it both in its singularity and within the broader genus of health insurance; in the end, the author gives a nod to the evolutionary prospects of this contract in the light of the growing process of digitalisation that is also affecting the health insurance sector.

Keywords: insurance for the risk of non-self-sufficiency, Long Term Care, health insurance

SOMMARIO:

1. Premessa: la risposta assicurativa al problema della non autosufficienza - 2. I tratti essenziali del contratto di assicurazione per il rischio di non autosufficienza - 3. Il rischio di non autosufficienza - 4. La qualificazione del negozio - 5. L’insufficienza di un tentativo qualificatorio fondato sulla natura dell’evento - 6. La funzione del negozio - 6.1. (Segue) La categoria delle assicurazioni della salute - 6.2. (Segue) Le assicurazioni di persone. Cenni all’ordinamento spagnolo - 6.3. (Segue) La funzione dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza - 7. Prospettive evolutive digitali - NOTE


1. Premessa: la risposta assicurativa al problema della non autosufficienza

In ambito assicurativo, tra gli strumenti a tutela del soggetto anziano, assume un ruolo centrale l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza [1]. Si tratta di una figura contrattuale, nata ed affermatasi nel sistema anglosassone, nota anche con il termine Long Term Care (LTC) [2], comparsa solo successivamente nel mercato assicurativo italiano [3], nell’ambito della quale l’impresa di assicurazione garantisce, dietro pagamento del premio, il versamento di una rendita o, a seconda della configurazione della polizza, l’ero­gazione di una prestazione in natura oppure, ancora, il rimborso delle spese sostenute, a fronte del verificarsi della perdita dell’autosufficienza del soggetto assicurato, intesa come perdita della capacità di svolgimento delle attività più semplici del vivere quotidiano, derivante da infortunio, malattia ovvero dallo stesso naturale processo di senescenza. La copertura, ancora poco diffusa [4], ma in crescita [5], nel settore assicurativo nazionale, riveste estremo interesse sociale in quanto può rappresentare una risposta, sul piano contrattuale, all’attuale problema della non autosufficienza in Italia [6]. La popolazione italiana, infatti, in ragione del basso tasso di natalità e dell’elevata aspettativa di vita [7], è in prevalenza composta – e lo sarà anche in prospettiva futura – da individui in età avanzata, esposti, in misura maggiore rispetto agli altri, al pericolo di non autosufficienza [8]. Inoltre, su tale assetto, influiscono gli attuali mutamenti demografici e sociali [9]: in particolare, i nuclei familiari tendono ad essere meno numerosi rispetto al passato, con una diversa distribuzione dei ruoli al loro interno [10], e, nell’ambito degli stessi, il soggetto anziano pare destinato a trovarsi sempre più spesso da solo e, dunque, costretto a cercare fuori dalle mura domestiche gli strumenti adeguati per far fronte ad eventuali suoi bisogni di assistenza. Nel quadro di riferimento nazionale, la questione della non autosufficienza della popolazione anziana costituisce, invero, materia di prioritario interesse del regolatore pubblico, soprattutto alla luce degli artt. 32 e 38 Cost. [11]. A sostegno del soggetto privo di autonomia sono previste sia forme di assistenza socio-sanitaria a livello regionale, tramite i distretti [continua ..]


2. I tratti essenziali del contratto di assicurazione per il rischio di non autosufficienza

Il contratto di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza viene menzionato all’art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), ai sensi del quale rientra nel ramo IV vita “l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza” garantita “mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità”. A delineare la figura concorre altresì l’art. 8, del Regolamento ISVAP, 16 marzo 2009, n. 29 [25], rubricato “Assicurazione contro il rischio di non autosufficienza”, che distingue l’ipotesi di assicurazione “che copre il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a malattia, infortunio o longevità, quando la prestazione consiste nell’erogazione di una rendita”, inquadrata nel ramo IV vita, da quella diversa in cui “la prestazione consiste nel risarcimento, totale o parziale, del costo per l’assistenza ovvero in una prestazione in natura, nei limiti del massimale assicurato”, classificata, invece, nell’ambito del ramo danni 2 Malattia. Una più dettagliata descrizione della copertura in esame è contenuta nel d.m.fin., 22 dicembre 2000, n. 47, recante il titolo “Assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana”. Tale normativa, pur avendo rilievo eminentemente fiscale essendo intesa a fissare le caratteristiche delle polizze i cui premi sono soggetti a detrazione d’imposta, va nondimeno considerata in quanto è indicativa dei connotati principali del modello contrattuale maggiormente diffuso [26]. In altri termini, seppur siffatta regolamentazione illustri le caratteristiche che deve presentare la polizza LTC per essere soggetta a determinati benefici fiscali, escludendo da tali vantaggi le altre possibili configurazioni del medesimo modello contrattuale che da tali caratteristiche si discostino, la stessa offre quantomeno alcune indicazioni sulla struttura concreta della copertura assicurativa. Segnatamente, alla luce di tale regolamentazione – che peraltro, all’art. 1, si occupa altresì, come si vedrà [27], di enucleare una definizione di “rischio di non autosufficienza” – e, soprattutto, dell’art. 2, rubricato “Caratteristiche del [continua ..]


3. Il rischio di non autosufficienza

Nella disamina del contratto di assicurazione LTC, un aspetto centrale sul quale soffermarsi concerne la corretta individuazione del c.d. rischio di non autosufficienza. Allo stato, infatti, non si riscontra una definizione legislativa univoca della nozione di non autosufficienza. Una specifica illustrazione del concetto è contenuta, come si accennava, nel d.m.fin., 22 dicembre 2000, n. 47, sopra citato, in cui, all’art. 1, comma 1, il legislatore fiscale si riferisce ai contratti che assicurino contro il “(…) rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana” intendendo per questi ultimi “quelli concernenti l’assunzione degli alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione, l’indossare gli indumenti”. Inoltre, sempre ai sensi della suddetta normativa, si precisa che “si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa” nonché, al comma 2 della medesima disposizione, che “lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in caso di incapacità di svolgere, anche solo in parte, uno o più degli atti indicati nel comma 1”. Al di là però della definizione di non autosufficienza enucleata dal legislatore fiscale, non si riscontra una concezione del tutto univoca della stessa nella più ampia e frammentaria normativa che regola il settore LTC italiano [42]. In ambito assicurativo, si può affermare che, in linea di massima, per condizione di non autosufficienza si intende quello stato, causato da infortunio o da malattia ovvero dal naturale processo di senescenza, in ragione del quale un soggetto non risulta più in grado di compiere le attività elementari del vivere giornaliero [43]. Mentre, dunque, la causa della perdita di autonomia può essere – salvo le delimitazioni convenzionali – di natura differente, il concetto di incapacità nello svolgimento delle attività quotidiane è demandato a specifici criteri di valutazione adottati nella singola polizza. Nelle coperture LTC attualmente più diffuse in Italia si ricorre alla scala c.d. ADL (Activities of Daily Living) secondo la quale un soggetto è da ritenersi non autosufficiente quando non è in grado di compiere, in genere, almeno 4 su 6 [continua ..]


4. La qualificazione del negozio

Tenuto conto del dibattito sulla natura unitaria oppure dicotomica del contratto assicurativo – nel quale può reputarsi prevalente la tesi a favore della seconda [52] – occorre ora inquadrare il contratto in esame nell’ambito di uno dei due tipi di assicurazione individuati all’art. 1882 c.c. Posta, infatti, una disciplina comune ad entrambe le categorie assicurative (artt. 1882-1903 c.c.), dalla collocazione della fattispecie discende, in via tendenziale, l’applicazione delle disposizioni relative all’assicurazione contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.) ovvero di quelle che regolano l’assicurazio­ne sulla vita (artt. 1919-1927 c.c.). Per lungo tempo l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza è rimasta estranea alla tradizione giuridica italiana e, pertanto, sulla qualificazione di tale contratto si riscontra, non solo – per quel che consta – l’assenza di casistica giurisprudenziale, ma anche una minore attenzione da parte della dottrina, almeno rispetto a quella manifestata con riguardo al contiguo problema della natura delle assicurazioni infortuni e malattie. La letteratura formatasi ha ad ogni modo rilevato la difficoltà di collocare tout court la copertura Long Term Care nel ramo danni ovvero in quello vita [53], al pari di quanto avviene con riferimento agli altri contratti di assicurazione attinenti alla persona [54]. Il legislatore, dapprima nella l. 22 ottobre 1986, n.742 (nella Tabella in allegato, lett. A) [55], e, successivamente, nel d.lgs. n. 174/1995 (nell’Allegato I, lett. A) [56], inquadrava nel ramo IV vita “l’assicurazione malattia di cui all’articolo 1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979” ossia, ai sensi della normativa comunitaria appena menzionata costituente la prima direttiva vita, «l’assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata “permanent health insurance” (assicurazione malattia, a lungo termine, non rescindibile)». Ebbene, in quest’ultima categoria assicurativa – peraltro presa anche successivamente quale modello di riferimento nella regolamentazione di matrice europea [57] – era ricondotta nella prassi interpretativa anche l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, con conseguente collocamento della stessa, in forza del suddetto rinvio [continua ..]


5. L’insufficienza di un tentativo qualificatorio fondato sulla natura dell’evento

Cominciando ad esaminare la natura dell’evento dedotto nel contratto di assicurazione LTC, occorre, dunque, domandarsi se il rischio di non autosufficienza si riferisca ad un evento dannoso oppure ad un evento “attinente alla vita umana”. A tal riguardo, è stato anzitutto sostenuto che l’assicurazione Long Term Care non sia agevolmente riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni; ciò sia poiché il rischio di non autosufficienza può realizzarsi anche indipendentemente da un evento causale di carattere patologico, sia in quanto il rischio assumerebbe una connotazione particolare in quanto incidente sulla sfera delle persone e non delle cose [68]. Si ritiene di dover esaminare separatamente le due considerazioni. Il primo rilievo [69] pone in luce che la condizione di non autosufficienza non costituirebbe, sempre, un vero e proprio danno avuto riguardo alla sua fonte [70], ben potendo tale condizione originare anche dal naturale processo di invecchiamento dell’individuo e non derivare, quindi, da un evento causale patologico [71]. In questa ipotesi, la natura fisiologica dell’evento a monte – la senescenza – non consentirebbe di ravvisare, a valle, un vero e proprio danno. Va, però, osservato che la longevità di cui all’art. 2, comma 1, cod. ass., non pare tanto una longevità fisiologica – intesa come processo, perdurante per tutto l’arco della vita umana, di per sé neutro – quanto piuttosto una longevità degenerativa, capace, difatti, di determinare nell’individuo, non solo il naturale decadimento psico-fisico, ma anche un’inabilità di una certa gravità e, più nello specifico, una privazione dell’autonomia. Verso siffatta opzione interpretativa sembra deporre, invero, lo stesso dato normativo, il quale allude specificamente ad una longevità causa di “invalidità grave”. In altri termini, mentre, ad esempio, nell’assicurazione di sopravvivenza, l’evento dell’invecchiamento viene in rilievo quale evento di durata privo di qualsivoglia connotazione e, dunque, unicamente quale evento della vita e non dannoso, sembrerebbe, invece, che nell’ambito dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, anche alla luce dello stesso tenore letterale del dato positivo, il legislatore abbia [continua ..]


6. La funzione del negozio

Posto, dunque, che l’evento – al contempo dannoso e attinente alla vita – si rivela di per sé insufficiente a fondare un efficace tentativo di qualificazione, assume preminente rilievo, ai fini di operare una corretta collocazione sistematica del contratto in esame, soffermarsi sulla funzione svolta dallo stesso [75]. Si rammenta, infatti, che mentre l’assicurazione contro i danni è tradizionalmente connotata dalla funzione indennitaria, e, dunque, è volta alla riparazione di un danno causato da un sinistro attraverso una prestazione strettamente quantificata in ragione della lesione realizzatasi [76], invece, l’assicu­razione sulla vita assolve una funzione – da sempre meno nitida anche in ragione del più vago tenore letterale della seconda parte dell’art. 1882 c.c. [77] – di tipo previdenziale ed è, pertanto, diretta a far fronte – tramite l’erogazione di un capitale o di una rendita – a bisogni ed esigenze che generalmente sorgono al verificarsi di certi eventi della vita umana [78], integrando un modello contrattuale, in cui, da una parte, viene lasciata ai contraenti maggiore libertà nella determinazione della prestazione garantita, e, dall’altra, viene riservato all’assicurato un regime di maggiore favore, in virtù della natura degli interessi tutelati [79]. Ebbene, giunti a tal punto, prima di potersi soffermare sulla specifica funzione svolta dal contratto di assicurazione Long Term Care, pare necessario svolgere un discorso unitario in merito al più ampio genus delle assicurazioni della salute [80].


6.1. (Segue) La categoria delle assicurazioni della salute

L’assicurazione Long Term Care, come sinora delineata, viene infatti inquadrata nella categoria delle assicurazioni della salute [81], categoria alla quale sono generalmente ricondotte anche l’assicurazione delle spese mediche e le assicurazioni infortuni e malattie. I contratti evocati trovano la loro nota unificante nel fatto di essere diretti alla tutela del diritto alla salute inteso in senso lato, quale diritto primario dell’individuo, costituzionalmente riconosciuto all’art. 32 Cost. e, secondo una certa impostazione, rinvengono, come si vedrà, un comune fondamento normativo nell’art. 38 Cost. Appare appena il caso di precisare che la categoria delle assicurazioni della salute [82] costituisce una categoria diversa e più ampia rispetto a quella delle assicurazioni contro i danni alla persona [83]. Infatti, in quest’ultimo genus assicurativo vengono solitamente ricomprese le coperture contro gli infortuni e le malattie – e si potrebbe ritenere di ricondurre, alla luce di quanto sopra, anche l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza – ma dallo stesso rimane esclusa l’assicurazione delle spese mediche, volta ad assicurare, per le ragioni che si stanno per illustrare, contro un danno al patrimonio. Ciò precisato, e focalizzando l’attenzione sulle figure assicurative della salute, occorre rilevare che esse, afferendo, seppur in diversa misura, alla dimensione della persona umana ed, al contempo, costituendo della garanzie contro dei danni, paiono tutte in qualche modo destinate a porre dei problemi in ordine alla loro natura, spesso al confine tra il ramo danni e quello vita. Sull’assicurazione delle spese mediche si riscontra, a dire il vero, una tendenziale concordanza di opinioni. Tale copertura, viene, infatti, tradizionalmente collocata nell’ambito dell’assicurazione contro i danni, quale ipotesi di assicurazione del patrimonio con applicazione della relativa disciplina: essa garantisce all’assicurato – tramite una prestazione monetaria – il rimborso delle spese sanitarie che lo stesso ha sostenuto a seguito di un infortunio o di una malattia, proteggendo, dunque, il suo patrimonio dalle perdite [84]. Tuttavia, si è opportunamente prospettata la necessità di una rilettura di siffatto contratto [85] in chiave non esclusivamente patrimoniale. Più nello [continua ..]


6.2. (Segue) Le assicurazioni di persone. Cenni all’ordinamento spagnolo

Alla luce di quanto sinora osservato in merito alla categoria delle assicurazioni della salute, sembrerebbe opportuno addivenire ad un collocamento sistematico delle stesse che assegni rilievo, ai fini funzionali, tanto alla natura quanto al valore del bene che esse tutelano. Tali figure, infatti, pur costituendo delle fattispecie certamente differenti rispetto alle assicurazioni attinenti alla durata della vita umana, afferiscono pur sempre alla tutela della persona e dei suoi valori fondamentali. Pertanto, proprio siffatto oggetto della garanzia assicurativa potrebbe, non solo consentire e giustificare, ma anche rendere più confacente e opportuna l’appli­cazione di quella disciplina – caratterizzata per riservare una maggiore libertà ai contraenti ed un regime di favore all’assicurato – che connota l’assicu­razione sulla vita. Tale direzione è stata risolutamente seguita nel sistema assicurativo spagnolo [105]. In Spagna, infatti, la legge attualmente vigente dedicata al contratto di assicurazione – Ley, 8 ottobre 1980, n. 50 (c.d. Ley de Contrato de Seguro) – differenzia i due principali tipi assicurativi proprio in ragione del bene oggetto della garanzia. Più in particolare, la Ley de Contrato de Seguro, posta la definizione del contratto assicurativo [106] ed enucleata la disciplina generale dello stesso (Título I, art. 1 ss.), contrappone alla classe delle assicurazioni contro i danni – cc.dd. Seguros contra daños – (Título II, artt. 25 ss.) la classe delle assicurazioni di persone – cc.dd. Seguro de personas – (Título III, artt. 80 ss.). Ebbene, proprio in quest’ultima categoria – afferente in senso lato alla sfera dell’individuo – il legislatore spagnolo ricomprende i contratti assicurativi attinenti all’esistenza, all’integrità fisica o alla salute dell’assi­curato [107]. Nella classe delle cc. dd. Seguro de personas, si rinvengono, cioè, non solo i contratti assicurativi attinenti ad eventi legati alla durata della vita umana, ma anche le singole ipotesi di assicurazioni della salute e, più precisamente: i) l’assicurazione infortuni (Seguro de accidentes) agli artt. 100 ss.; ii) l’assicurazione di malattia e assistenza sanitaria (Seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria) ex artt. 105-106; iii) [continua ..]


6.3. (Segue) La funzione dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza

Sulla base delle considerazioni svolte, si ritiene che, nell’assicurazione Long Term Care, la natura ed il valore del bene oggetto della garanzia debbano orientare la qualificazione della stessa verso il ramo vita, in modo financo più pregnante rispetto a quanto è stato appena osservato, sul piano generale, con riguardo alle altre ipotesi di assicurazioni sanitarie [108]. Può, infatti, escludersi che l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza svolga una funzione meramente riparatoria: al contrario, la copertura – strutturata, come suggerisce la stessa denominazione Long Term Care, quale contratto di assistenza a lungo termine – pare più che altro diretta a garantire – al verificarsi di un evento che attiene ampiamente alla persona umana e che, anche da un punto di vista valoriale, rinviene nell’art. 38 Cost. un fondamentale riconoscimento costituzionale – una prestazione adeguata al soddisfacimento di esigenze e bisogni di lunga durata dell’indi­viduo. Ricorrendo a tale polizza, sembra, insomma, che l’interesse dell’assicu­rato sia propriamente quello di garantirsi dei mezzi in denaro (o in natura) nell’ipotesi in cui si verifichi la perdita dell’autonomia psico-fisica, avvalendosi di una forma di reperimento di risorse che l’ordinamento giuridico ritiene meritevole di un trattamento di favore alla luce degli interessi tutelati [109]. Si riterrebbe, pertanto, che l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza realizzi la funzione previdenziale propria dell’assicurazione sulla vita [110], concorrendo specificamente a garantire quei “mezzi adeguati alle (…) esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia (…)” che, ai sensi dei commi 2 e 5 dell’art. 38 Cost., sono predisposti e assicurati a favore dei lavoratori e – si ritiene – in generale dei cittadini [111]. Va precisato che, poiché, per le ragioni sinora illustrate, siffatto inquadramento della figura è sorretto dalla natura dell’evento dedotto e, ancor più, dalla funzione realizzata dal contratto, non incide sulla qualificazione della stessa il tipo di prestazione promessa e, segnatamente, la circostanza che l’impresa di assicurazione si impegni ad una prestazione differente dall’e­rogazione di una rendita, sia essa [continua ..]


7. Prospettive evolutive digitali

Se finora l’attenzione si è appuntata sull’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nella sua configurazione tradizionale, non può omettersi un breve cenno alle prospettive evolutive che riguardano tale figura alla luce della transizione digitale del comparto sanitario che sta attraversando, in modo sempre più pervasivo, anche il mercato assicurativo della salute. Si premette che con l’espressione “digitalizzazione sanitaria” [120] si allude sia alla c.d. sanità digitale (eHealth) [121], consistente nell’uso degli strumenti di informazione e di comunicazione tecnologica in ambito medico – quali, tra tutti, la telemedicina, il telemonitoraggio, il teleconsulto, le cartelle cliniche e i fascicoli sanitari elettronici –, sia al contiguo fenomeno dello sfruttamento dei Big data sanitari [122], ossia all’utilizzo dell’immensa mole di dati inerenti ai profili sanitari, ricavabili dal web o da altre fonti, tra cui, appunto, gli stessi dispositivi di eHealth. L’innovazione tecnologica del settore medico, attualmente oggetto di grande attenzione e di ingenti investimenti delle istituzioni italiane e sovrannazionali [123], assume in questa sede particolare interesse poiché le nuove tecnologie son sempre più di frequente applicate nell’ambito dei contratti assicurativi della salute, e, dunque, anche dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, svelando, come intuibile, indubbie potenzialità nella tutela del soggetto in condizione di vulnerabilità. In termini generali, è con l’espressione “Digital Health Insurance” [124] che si fa riferimento al graduale diffondersi, nel mercato assicurativo italiano, di polizze della salute che prevedono, in via accessoria rispetto alla prestazione principale dell’assicuratore, l’erogazione di una serie eterogenea di prestazioni connotate dal ricorso a strumenti di matrice digitale [125]. Seppur in misura minore rispetto alle altre coperture sanitarie, anche con riguardo all’as­sicurazione contro il rischio di non autosufficienza si registra ormai un processo di graduale digitalizzazione [126], invero fortemente auspicato e destinato a permeare l’intero settore LTC [127]. In particolare, si comincia a riscontrare l’offerta di polizze Long Term Care che contemplano [continua ..]


NOTE