Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Donazione e assicurazione (di Antonio La Torre, Primo Presidente on. della Corte Suprema di Cassazione, già Docente di Diritto civile nell’Università LUMSA di Roma)


Si esamina l’inedito problema dei rapporti tra donazione e assicurazione sotto il profilo della incerta stabilità della proprietà del bene acquistato dal donatario e, di conseguenza, se e in quali limiti, il donatario possa trovare una tutela compensativa nello strumento assicurativo. Più precisamente: a) a causa di revoca della donazione (per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli); b) riversibilità del bene donato per premorienza del donatario; c) garanzia per evizione e vizi della cosa donata.

Donation and insurance

The article analyzes the new problem of the relationship between donation and insurance from the point of view of the uncertain stability of ownership of the property purchased by the donor and, consequently, whether and to what limits, the donor can find compensatory protection in the insurance instrument. More precisely: a) due to the revocation of the donation (due to the ingratitude of the donor or the occurrence of children); b) reversibility of the donated thing by the donor's premorience; c) guarantee for avoidment and defects of the donated thing.

Keywords: donation – insurance – revision

SOMMARIO:

1. Premessa esplicativa - 2. Perdita del bene ricevuto in dono a causa di revocazione: a) per ingratitudine del donatario - 3. b) Per sopravvenienza di figli - 4. Perdita del bene nel caso di riversibilità della donazione - 5. Evizione sofferta dal donatario e non garantita dal donante - 6. Vizi della cosa donata non garantiti dal donante - NOTE


1. Premessa esplicativa

L’inconsueto titolo di questo scritto deve essere preliminarmente chiarito, non essendo in verità consueto, né di immediata percezione, l’incontro, in un binomio, di due contratti – donazione e assicurazione – tanto diversi e lontani l’uno dall’altro. Ma, se dall’astratta visione dei due negozi lo sguardo si ferma sulla posizione del donatario e sul suo interesse a conservare il (valore del) bene a lui donato, quel binomio diventa più accettabile. Ed ecco il chiarimento. È da premettere che il principio secondo cui “il contratto ha forza di legge fra le parti” e “non può essere sciolto senza il mutuo consenso” (art. 1372 c.c.) è largamente derogato dalla disciplina della donazione (artt. 769-809 c.c.), che rende malsicura la posizione del donatario circa la tenuta del bene ricevuto in dono. Questo, infatti, gli può essere tolto per il sopravvenire di uno di questi casi: revoca della donazione: a) per ingratitudine (art. 801 c.c.) b) per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.) c) clausola di riversibilità per il caso di premorienza del donatario (art. 791 c.c.); d) Irresponsabilità del donante per l’evizione del bene donato (art. 797 c.c.) e) irresponsabilità del donante per i vizi della cosa donata (art. 798 c.c.). Senza dire poi dell’incerto destino cui vanno incontro le donazioni il cui valore eccede la quota di cui il defunto poteva disporre: esse infatti sono soggette a evizione sino alla quota medesima (art. 555 c.c.). Con formula onnicomprensiva tutti questi casi o parte di essi potrebbero essere unificati sotto il titolo Tutela assicurativa del donatario: argomento sul quale non constano precedenti in giurisprudenza e che non risulta mai trattato in dottrina.


2. Perdita del bene ricevuto in dono a causa di revocazione: a) per ingratitudine del donatario

La legge dopo aver premesso che “la donazione può essere revocata per ingratitudine o sopravvenienza di figli” (art. 800 c.c.), precisa nell’art. 801 c.c. che la revoca per ingratitudine si ha “quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti da numeri 1, 2, 3 dell’art. 463”, ossia: “ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona del donante e/o, il coniuge o un ascendente o un discendente della medesima”, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità; ovvero “si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante o gli ha negato indebitamente gli alimenti dovuti secondo gli artt. 433, 435, 436 [1]. E a sostegno di tale norma (art. 801 c.c.) si è giustamente osservato che ripugna alla coscienza morale che il donatario debba conservare la liberalità qualora si sia reso colpevole di gravi atti contro la persona o il patrimonio del donante [2]. In tale contesto è l’atto di ingratitudine del donatario che causa la revoca della donazione da parte del­l’offeso donante, il quale anzi non potrebbe revocarla per qualsiasi altra causa (a parte, s’intende, la revoca per sopravvenienza di figlio di cui all’art. 803 c.c.). Orbene, se in questa ipotesi fosse lecito al donatario assicurarsi contro il rischio di perdere il bene a lui donato – per la revoca, appunto, da parte del donante – si darebbe luogo a una palese violazione dell’art. 1900 c.c., a norma del quale “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario” [3]. E non par dubbio che nel caso in esame l’ipotizzato sinistro (cioè la revoca della donazione) trovi la sua causa diretta e immediata nell’atto di ingratitudine del donatario, al quale pertanto deve ritenersi negata la possibilità di assicurarsi validamente contro il rischio di perdere la proprietà del bene ricevuto in dono a causa della revoca per la sua ingratitudine (ex art. 801 c.c.).


3. b) Per sopravvenienza di figli

Di quanto – come si è visto – il donatario è artefice dell’evento che dà luogo alla revoca della donazione per ingratitudine, di tanto egli è estraneo all’evento che legittima il donante a revocare la donazione, per sopravvenienza di figli. La fattispecie è regolata dall’art. 803 c.c., a norma del quale “le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possano essere revocate per la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione [4]. Quali i riflessi di questa norma sul versante assicurativo? Non credo davvero sia contestabile il fatto che l’avvenuta revoca della donazione toglie al donatario la proprietà di un bene già entrato nel suo patrimonio e, pertanto gli procura un danno patrimoniale pari al valore del bene stesso. Si tratta senza dubbio di un rischio [5] prevedibile e quindi assicura­bile a norma degli artt. 1882 e 1905 c.c. E tanto più è incombente questo rischio in quanto la legge prevede espressamente che “non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione” (art. 806 c.c.). Da rilevare infine che la legge prevede espressamente che, revocata la donazione, “il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora” (art. 807 c.c.), mentre se il donatario ha alienato il bene, deve restituirne il valore (art. 807 c.c.).


4. Perdita del bene nel caso di riversibilità della donazione

L’atto di donazione può contenere la condizione risolutiva di riversibilità (art. 791 c.c.), che produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare liberi al donante (art. 791 e 792 c.c.). Questa particolare figura di donazione, non prevista dal diritto romano classico, per il quale non era concepibile la proprietà a tempo, fu ammessa dal diritto giustinianeo, secondo il quale “donatio valet, eum etiam ad tempus certum vel incertum ea fieri potest [6]  ed accolta nei codici moderni [7]. Il quesito che si pone è se, per scongiurare questo effetto dannoso, il donatario possa o no trovare tutela nello strumento assicurativo. La risposta è tendenzialmente negativa per le seguenti ragioni. Anzitutto non è chiaro se lo strumento assicurativo dovrebbe essere del ramo danni o del ramo vita. Nel primo senso sembra orientare il rilievo che il donatario intende coprire il danno a causa della sopravvivenza del donante; ma nel senso opposto milita l’argomento che egli paga un capitale per il verificarsi di un evento attinente alla vita sua (ossia la sua premorienza rispetto al donante). Comunque sia di questo inquadramento, è molto difficile, per non dire impossibile, che una compagnia di assicurazione sia disposta alla copertura di un simile rischio, che è di così scarsa frequenza da impedire l’applica­zione del procedimento tecnico assicurativo, il quale richiede anzitutto la raccolta di una massa di rischi, la più ampia possibile, poiché lo scarto fra la probabilità teorica e il numero effettivo è tanto minore quanto maggiore è quella massa; si richiede pertanto il riferimento ad una collettività di assicurati in numero abbastanza elevato per determinare la frequenza statistica dei sinistri in un dato periodo di tempo [8]. Al donatario, peraltro, resta sempre una via da percorrere per eliminare il danno che deriverebbe ai discendenti dalla sua premorienza: quella cioè, di stipulare una polizza di assicurazione sulla propria vita in caso di morte per un capitale (pari al valore dei beni donati), a favore dei discendenti (art. 1919 c.c.). Cosicché, se egli premorrà al donante, questi riavrà il bene, ma gli eredi del donatario avranno la soma assicurata che è di importo pari al bene [continua ..]


5. Evizione sofferta dal donatario e non garantita dal donante

Per ogni negozio con effetti traslativi della proprietà di un bene la legge prevede di regola, a carico dell’alienante, la garanzia [9] per evizione, ossia l’azione con la quale un terzo rivendica la proprietà del bene stesso. Così per esempio: l’art. 1476 c.c., che tra le obbligazioni principali del venditore comprende quella di “garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa”; l’art. 1553 c.c., a norma del quale “il permutante, che ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cose evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno; in tema di divisione ereditaria, l’art. 759 ss. c.c. prevede che “Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito fra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’art. precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione…”. Da citare anche l’art. 2254 c.c., a norma del quale: “Per le cose conferite in proprietà, la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita”. Si aggiunga che in relazione al diritto romano, si è osservato che la garanzia per evizione poteva estendersi ad altri contratti aventi per oggetto l’obbligo di procacciare la proprietà o altro diritto sopra una cosa [10]. Ebbene, così non è per la donazione, verso la quale – sia detto per inciso – il legislatore tende a nutrire un’avversione di principio in quanto la considera un atto che depaupera il patrimonio di chi dà e nulla riceve in cambio, senza altra giustificazione che “lo spirito di liberalità” (art. 769 c.c.). Di questa avversione è un sintomo il modo artificioso con il quale l’art. 797 c.c. fa mostra di relegare a livello di eccezione quella che, invece, è la regola. E cioè che il donante – come di regola appunto – non è tenuto verso il donatario per la garanzia di evizione, a meno che (ed è questa l’eccezione) ricorra uno dei seguenti casi: 1) Se ha espressamente promesso la garanzia [11]; 2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; se si tratta di [continua ..]


6. Vizi della cosa donata non garantiti dal donante

Resta da esaminare l’ipotesi della donazione di cosa gravata da vizi, quali per esempio: imperfezione inerente al processo di formazione o di conservazione o di ogni altra imperfezione o alterazione della cosa. Il campo di applicazione classico è il contratto di compravendita, per il quale la garanzia del venditore è prevista dall’art. 1476 n. 3 c.c. e 1490, per il quale “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia “immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore”. Si può dire altrettanto per la donazione? Niente affatto. Già un noto proverbio popolare avverte che “A caval donato non si guarda in bocca”, come a dire che, chi ha avuto la fortuna di procacciarsi un bene senza pagarlo deve ringraziare il benefattore e non pretendere nulla di più. E questo ragionamento, nel quale una invidia di fondo è mascherata da un sano moralismo, sembra ispirare la ratio dell’art. 798 c.c., a norma del quale “Sal­vo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo” [12]. Un’altra domanda: Dato che non può avanzare pretese verso il donante, può il donatario cautelarsi in sede assicurativa? La risposta è decisamente negativa. Infatti: se il vizio è apparente, risultando ictu oculi, manca il presupposto stesso dell’assicurazione. Certamente il proprietario di una cosa viziata (come per esempio una automobile col motore guasto), non può trovare un assicuratore che gliela ripari per la semplice ragione che il rischio (guasto al motore) si è già verificato. E non è concepibile la stipula di un’assicurazione per il rischio che si è già verificato al tempo dell’assicurazione (v. art. 1904 c.c.). Se invece si tratta di vizio occulto in quanto intrinseco alla cosa e non apparente, l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata (ai sensi dell’art. 1906 c.c.) [13].


NOTE