Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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La responsabilità contrattuale nei rapporti commerciali internazionali al tempo della pandemia da Covid-19 (di Marco Frigessi di Rattalma, Ordinario di Diritto dell’Unione europea – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia.)


Il saggio analizza gli effetti delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 sui contratti del commercio internazionale. La sussistenza o meno di una situazione di forza maggiore incide sull’obbligo di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale con evidente ricaduta sulla prestazione dell’assicuratore della responsabilità contrattuale della parte in asserito default.

Contractual liability and international commercial contracts at the time of the Covid-19 pandemy

The essay analyzes the effects of the Covid-19 pandemic containment measures on international commercial contracts. The existence or otherwise of a situation of force majeure affects the obligation to pay damages for breach of contract with evident repercussions on the performance of the insurer of the contractual liability of the party in alleged default.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Forza maggiore e contrattualistica internazionale - 3. ICC Force Majeure/Hardship Clause - 4. La CISG e la force majeure - 5. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione

Come è noto sono numerose le fattispecie in cui il contraente di un contratto stipula un contratto di assicurazione per coprire il rischio inerente ai danni che egli sia tenuto a dover risarcire alla controparte contrattuale a causa dell’inadempimento da parte sua alle proprie obbligazioni contrattuali. Indefettibile presupposto per il pagamento della somma assicurata da parte dell’assicuratore è l’accertata responsabilità contrattuale dell’as­si­cu­rato. Il presente saggio intende esaminare precisamente tale presupposto, con specifico riferimento agli effetti che le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 producono sui contratti del commercio internazionale e, quindi, sull’accertamento della responsabilità contrattuale oggetto della copertura assicurativa.


2. Forza maggiore e contrattualistica internazionale

In seguito alla diffusione della drammatica pandemia da Covid-19 non sarà soltanto la contrattualistica italiana a subire ripercussioni per effetto delle sopra citate misure che competerà ai giuristi dipanare. Infatti, seppure in misura variabile, quasi tutti gli Stati del mondo hanno adottato provvedimenti di contenimento della pandemia sovente destinati a produrre effetti sui contratti; se a ciò si aggiunge l’innata transnazionalità dei rapporti commerciali nell’era della globalizzazione, ne segue che di tali misure saranno investiti non solo i contratti c.d. interni, ma anche e soprattutto quelli transnazionali, ossia quelli che presentano contatti con più Stati. Per chi abbia dimestichezza con la contrattualistica internazionale è circostanza ben nota che i contratti del commercio internazionale sono sovente di lunga durata, anche per il fatto di impiegare e localizzare in diverse giurisdizioni i fattori della produzione, caratterizzandosi quindi per lo più come contratti cross border di durata e, non di rado, ad esecuzione continuata e pe­riodica. Ciò incide, come vedremo, sulla disciplina della forza maggiore fon­data sull’autonomia contrattuale nell’ambito dei rapporti del commercio internazionale. Per contro l’archetipo preso in considerazione dai codici civili nazionali nel normare la nozione e gli effetti della forza maggiore sono i contratti di scambio ad esecuzione istantanea [1]. L’esame della contrattualistica del commercio internazionale permette di rilevare come sovente i requisiti della forza maggiore siano resi più flessibili, rispetto al rigore che tendenzialmente li caratterizza nei codici e nelle legislazioni nazionali. L’autonomia contrattuale ha creato nella prassi una regolamentazione par­ticolarmente adatta alle esigenze della moderna società degli affari iper-con­nessa e globalizzata. L’indipendenza dell’evento impediente dalla volontà del debitore e la sua irresistibilità previste dallo schema del diritto interno, sono sostituite dalla circostanza che l’evento impediente si collochi “beyond the reasonable control of the parties”. Anche l’imprevedibilità non viene richiesta in modo assoluto, ma declinata nella “ragionevole imprevedibilità ad opera delle parti”. Di regola, le clausole contenute nei contratti [continua ..]


3. ICC Force Majeure/Hardship Clause

La Force Majeure Clause della Camera di Commercio Internazionale (ICC) esprime una delle più coerenti manifestazioni della sopra delineata tendenza emergente dalla contrattualistica del commercio internazionale a rendere più flessibili i requisiti costitutivi della forza maggiore rispetto al rigore che tendenzialmente li caratterizza nello schema “classico” delle legislazioni domestiche. L’ICC ha predisposto nel marzo del 2020 la nuova versione della clausola di forza maggiore, unitamente a quella di hardship, che sostituisce la versione della clausola redatta nel 2003, che aveva a sua volta sostituito il testo del 1985. Poiché l’inizio della pandemia di Covid-19 si colloca a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 vi potranno essere contratti che hanno adottato la clausola di forza maggiore dell’ICC nella formulazione del 2003 ed altri in quella del 2020. Il buon successo della clausola ICC di forza maggiore, nelle varie versioni che sono susseguite, si spiega con il fatto che gli operatori del commercio internazionale, anziché dover negoziare ex novo una clausola contrattale, trovano così pronto all’uso un prototipo di clausola predisposto da un ente autorevole ed indipendente da inserire nei loro contratti o da utilizzare come base per la redazione di clausole “su misura”. La Commissione Commercial Law and Practice della ICC ha migliorato ed attualizzato la clausola del 2003, che ha mantenuto peraltro le caratteristiche di long form ed ha predisposto altresì una short form della clausola, che riprende i profili essenziali della long form, con formulazione più sintetica. La clausola ICC 2020 adotta, nella prima parte, la definizione generale, e nella seconda, una serie di situazioni tipiche di forza maggiore [2]. Essa si apre con la definizione ed i requisiti che caratterizzano la forza maggiore: “Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza (‘Evento di Forza Maggiore’) che impedisce ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l’impedi­mento (‘la Parte Interessata’) prova: a) che l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al mo-mento della conclusione del contratto; e c) che gli effetti dell’impedimento [continua ..]


4. La CISG e la force majeure

Veniamo ora alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci [10], sottoscritta a Vienna l’11 aprile 1980 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988, attualmente vigente in 93 Stati, redatta allo scopo di addivenire ad un’uniformità almeno parziale ma comunque significativa della disciplina della vendita internazionale di beni tra imprese [11]. Nella Convenzione spicca, per quanto qui di interesse, l’art. 79 [12]-[13]. Alla stregua di tale disposizione tre sono i requisiti necessari per l’invocabilità dell’esenzione dalla responsabilità: l’estraneità dell’impedimento rispetto alla sfera di controllo dell’obbligato; l’impedimento deve qualificarsi quale even­to che l’obbligato non era ragionevolmente tenuto a prendere in considerazione al momento della conclusione del contratto; l’obbligato non poteva ragionevolmente né evitare l’impedimento, né superarne le conseguenze. Pertanto la forza maggiore si identifica con quell’evento imprevedibile e fuori dal controllo della parte tale da non consentire ragionevolmente l’ese­cuzione del contratto. Il debitore inadempiente, provando l’esistenza di questi requisiti, è sollevato dalla responsabilità contrattuale. Ciò chiarito, e prima di analizzare la giurisprudenza rilevante, mette conto evidenziare quale sia l’ambito di applicazione della CISG: la Convenzione si applica quando le parti abbiano la propria sede d’affari in Stati diversi che siano entrambi contraenti della CISG. In mancanza di questa condizione la Convenzione si applica altresì quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all’applicazione della legge di uno Stato contraente della CISG. È importante notare che la Convenzione precisa all’art. 6 che le parti di un contratto hanno la libertà contrattuale di escluderne integralmente od in parte l’applicazione al contratto [14]. Ne consegue che si possono delineare le se­guenti principali ipotesi: – se il contratto è stato stipulato tra parti che abbiano la propria sede d’af­fari in Stati diversi che siano entrambi contraenti della CISG ed il contratto non escluda l’applicazione della CISG, si applica la CISG; – se il contratto è stato stipulato tra parti che abbiano la [continua ..]


5. Conclusioni

Il giudice o l’arbitro che si trovino a dover decidere una controversia transnazionale dovranno quindi fare applicazione dei principi sopra riportati. Sovente la questione dirimente sarà se un determinato evento impediente la prestazione sia direttamente riconducibile alla misura restrittiva governativa o meno. Anche la prevedibilità della misura che ha dato luogo all’impedi­mento potrà rilevare ed è chiaro che sotto questo profilo saranno decisive le circostanze inerenti alla conclusione del contratto ed in particolare il momento della negoziazione dello stesso rispetto alla diffusione della pandemia di Covid-19 avuto riguardo alla localizzazione geografica delle parti contraenti. Molto dipenderà quindi dal concreto atteggiarsi della fattispecie come allegata dalle parti nel procedimento.


NOTE