Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Clausole claims made, interesse meritevole di tutela, causa concreta e vuoti di copertura assicurativa (di Valeria De Lorenzi)


Il saggio esamina i contratti di assicurazione della responsabilità civile claims made, e sottolinea che in questi contratti sono presenti scoperture per l’assicurato (in particolare, alla scadenza della polizza non vi è copertura postuma, sono possibili vuoti di copertura assicurativa). Il problema delle scoperture è molto importante quando l’assicurazione della responsabilità civile è obbligatoria.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno utilizzato per la soluzione del problema delle scoperture, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile claims made, in un primo tempo lo strumento dell’interesse meritevole di tutela (art. 1322, comma 2, c.c.), e in un secondo tempo lo strumento della causa (concreta) (art. 1325, n. 2, c.c.).

Il saggio sottopone a critica le soluzioni della giurisprudenza. Quando l’assicurazione della responsabilità civile è obbligatoria, vi è una questione di ordine pubblico, e un contratto di assicurazione della responsabilità civile claims made con scoperture assicurative per l’assicurato (per rischi per i quali egli è obbligato ad assicurarsi) è nullo per contrarietà all’ordine pubblico.

 

SOMMARIO:

1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile e le clausole claims made - 2. Ammissibilità e validità delle clausole; tipicità o atipicità del contratto e interesse meritevole di tutela - 3. Cenni sull’interesse meritevole di tutela in dottrina e in giurisprudenza. Recenti tendenze in tema di valutazione autonoma di meritevolezza dell’interesse - 4. La giurisprudenza di legittimità, l’atipicità delle clausole claims made, e la valutazione autonoma di meritevolezza dell’interesse perseguito. La sentenza della Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140 - 5. Segue: le sentenze della Cass. 28 aprile 2017, n. 10506 e n. 10509 - 6. Critiche in generale alla nuova meritevolezza dell’interesse - 7. Segue: clausole claims made e meritevolezza dell’interesse perseguito nelle sentenze di legittimità esaminate. Critiche - 8. Segue: critiche ai criteri di valutazione della meritevolezza utilizzati dai giudici di legittimità in relazione alle clausole claims made - 9. Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e clausole claims made con “buchi di copertura” assicurativa: un problema di ordine pubblico - 10 Le leggi recenti, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile con clausola claims made e i vuoti di copertura assicurativa: una questione risolta solo in parte - 11. Cenni sulla causa e sulla causa concreta in dottrina e in giurisprudenza. Recenti tendenze: la causa concreta valutativa - 12. Un’altra pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437). La tipicità delle clausole claims made e la valutazione della causa concreta del contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made - 13. Critiche in generale alla causa concreta valutativa - 14. Critiche alla sentenza, e ai criteri di valutazione della causa concreta utilizzati dai giudici di legittimità in relazione alle clausole claims made. La questione sono i “buchi di copertura”, un problema di ordine pubblico, al quale le norme speciali che hanno contemplato il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile con clausola claims made hanno dato solo parzialmente soluzione - 15. La disciplina applicabile in caso di nullità delle clausole claims made - 16. Conclusioni - NOTE


1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile e le clausole claims made

  Com’è noto, il codice civile prevede nell’art. 1917, all’interno della disciplina del contratto di assicurazione, nella Sezione II “Dell’assicurazione contro i danni”, l’assicurazione della responsabilità civile. In essa “l’assicu­ratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto” (art. 1917, comma 1, c.c.). L’assicurazione prevista dal codice (c.d. loss occurrence) opera per i sinistri verificatisi durante il periodo di decorrenza della polizza, indipendentemente dal momento in cui si materializzi il danno, e in cui la richiesta di risarcimento del danno pervenga all’assicuratore (salvo il tempo di prescrizione). Com’è altresì noto, si sono diffusi in anni recenti nella prassi, provenienti da paesi [1] dell’area anglo-americana, contratti di assicurazione della responsabilità civile contenenti clausole claims made, che non erano conosciute nel nostro ordinamento. Le clausole claims made [2] concedono copertura assicurativa all’assicurato per sinistri per i quali la richiesta di risarcimento del danno pervenga dal danneggiato all’assicurato, e da costui alla Compagnia assicuratrice, durante il periodo di decorrenza della polizza, a prescindere dal momento, anche anteriore, in cui sia occorso l’evento (clausole claims made c.d. pure); oppure per sinistri occorsi durante la decorrenza del contratto e per i quali la doman­da di risarcimento del terzo danneggiato avvenga nel periodo medesimo (clausole claims made c.d. impure o miste). Le clausole impure si presentano peraltro in varie formulazioni, estendendo a volte la copertura assicurativa dell’assicurato a fatti avvenuti in un determinato tempo di poco anteriore (tre-cinque anni) alla stipulazione della polizza, e prevedendo talvolta un periodo di ultrattività della copertura (sunset clause, per la quale clausola anche i fatti già accaduti, per cui il risarcimento sia richiesto entro un certo tempo dalla scadenza del contratto, sono coperti da garanzia assicurativa; o a volte è prevista una copertura successiva per fatti denunciati dall’assicurato all’assicuratore prima della scadenza del contratto: deeming [continua ..]


2. Ammissibilità e validità delle clausole; tipicità o atipicità del contratto e interesse meritevole di tutela

Dottrina e giurisprudenza hanno esaminato, con particolare riguardo alla assicurazione della responsabilità civile sanitaria e professionale, varie questioni di validità [14] delle clausole claims made, molte delle quali sono state superate, in quanto risolte in via definitiva a seguito di intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. È stata dibattuta la questione della assicurabilità [15] di fatti anteriori, non conosciuti né conoscibili dall’assicurato, i cui effetti dannosi non si sono ancora verificati. La dottrina si è espressa variamente sul punto; i giudici di merito e di legittimità hanno manifestato incertezze; secondo una opinione avanzata, non sarebbe possibile assicurare eventi anteriori, poiché il rischio è evento futuro e incerto, e l’art. 1895 c.c. vieta l’assicurazione di rischio inesistente, di fatti che si sono già verificati, e anche di fatti già verificati ma ignoti alle parti (rischio putativo). Le Sezioni Unite della Cassazione [16] (Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140) hanno risposto in modo definitivo affermativamente, stabilendo la validità sotto questo profilo delle clausole, con motivazione condivisibile: i fatti pregressi sono assicurabili, in quanto l’alea sussiste, se al momento della stipulazione del contratto non si sa se l’evento si è verificato o meno, e il rischio dell’aggressione del patrimonio dell’assicurato si realizza progressivamente, perché non richiede solo il comportamento colposo del soggetto, ma altresì la manifestazione concreta del danno e la richiesta di risarcimento dal terzo. È stata discussa altresì la questione della vessatorietà [17] o meno delle clausole in esame. La dottrina e soprattutto le Corti di merito e di legittimità hanno dibattuto se le clausole delimitassero la responsabilità dell’assicurato­re, oppure l’oggetto del contratto, ossia il rischio, fossero o non fossero quindi vessatorie, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. Le Sezioni Unite della Cassazione [18] (Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140, cit.) hanno stabilito infine, con argomentazione condivisibile, che le clausole claims made in tutte le formulazioni non sono vessatorie, in quanto esse riguardano l’oggetto del contratto, delimitano temporalmente il rischio (art. 1905, comma 1, [continua ..]


3. Cenni sull’interesse meritevole di tutela in dottrina e in giurisprudenza. Recenti tendenze in tema di valutazione autonoma di meritevolezza dell’interesse

Non è possibile ripercorrere in questa sede la storia, peraltro conosciuta, dell’interesse meritevole [29] di tutela secondo l’ordinamento giuridico, interesse meritevole che i contratti atipici devono perseguire, ai sensi del secondo comma dell’art. 1322 c.c., per trovare riconoscimento nel nostro sistema giuridico. L’origine si trova nel pensiero di uno studioso, Betti [30], che voleva sottoporre a controllo pubblicistico l’autonomia privata negoziale, funzionalizzando il contratto a finalità di utilità sociale, consone all’ideologia dell’ordi­namento corporativo del tempo. L’interesse meritevole di tutela è collegato alla causa [31] (astratta) del contratto, intesa come funzione economico-sociale. La causa è identificata col tipo contrattuale; per i contratti tipici, la funzione economico-sociale, la meritevolezza dell’interesse perseguito è valutata positivamente dal legislatore con il riconoscimento e la disciplina del contratto nel codice civile; per i contratti atipici, la funzione economico-sociale, la meritevolezza in positivo dell’interesse perseguito è demandata alla valutazione del giudice per il riconoscimento del contratto nell’ordinamento, al fine di concedere azione in giudizio. Nel pensiero dell’autore, il giudizio di meritevolezza era autonomo rispet­to al giudizio di liceità: il giudizio di liceità è una valutazione di conformità o meno dell’operazione contrattuale a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume; il giudizio di meritevolezza è un apprezzamento dell’ope­razione contrattuale dal punto di vista dell’utilità sociale, dell’interesse generale della collettività. All’autonomia privata contrattuale, oltre a limiti in negativo (illiceità), erano posti limiti in positivo (la meritevolezza dell’inte­resse perseguito). Il fascismo cadde poco dopo l’entrata in vigore del codice civile, con la sua ideologia, ma rimase nel codice il secondo comma dell’art. 1322 con l’in­teresse meritevole di tutela, concetto che rappresenta un unicum nei sistemi giuridici di civil law e di common law. La dottrina successiva [32] al codice civile per lunghi anni ha svuotato di contenuto l’interesse meritevole di tutela, dandone una interpretazione [continua ..]


4. La giurisprudenza di legittimità, l’atipicità delle clausole claims made, e la valutazione autonoma di meritevolezza dell’interesse perseguito. La sentenza della Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140

Sulla meritevolezza dell’interesse e le clausole claims made è intervenuta una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite [52] (Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140, rel. Amendola, cit.), la quale, in relazione ad una fattispecie di contratto di assicurazione [53] per la responsabilità civile sanitaria, ha stabilito (sia pure obiter) importanti princìpi [54] di diritto in tema di meritevolezza delle clausole. Ritenuto tipico il contratto e atipiche le clausole [55], rispetto al modello di contratto di assicurazione della responsabilità civile dettato dal codice civile con norma derogabile (art. 1917, comma 1, c.c.), facendo propria una tesi [56] avanzata in dottrina, la Corte vuole esercitare attraverso la meritevolezza [57] un controllo della clausola che deroga al regime legale, dell’equilibrio del concreto assetto di interessi, normativo ed economico, realizzato dalle parti, della corrispettività delle prestazioni, della causa (concreta) del contratto, alla luce dei criteri [58] di buona fede e di equità, per verificare se l’inserimento della clausola atipica che deroga al regime del codice civile non alteri la causa del contratto di assicurazione. Osserva la Corte [59], posto che l’art. 1917, comma 1, c.c., è norma derogabile, occorre infatti “stabilire fino a che punto i paciscenti possono spingersi nella riconosciuta loro facoltà di variare il contenuto del contratto, e quale sia il limite oltre il quale la manipolazione dello schema tipico sia in concreto idonea ad avvelenare la causa” (indennitaria [60]) del contratto di assicurazione. Accolta la distinzione tra clausole claims made c.d. “pure” e c.d. “impure” o “miste”, la sentenza [61] ritiene senz’altro meritevoli di tutela le clausole claims made “pure” (che operano solo per fatti denunciati durante il periodo di decorrenza della polizza, le quali “svuotano del tutto la rilevanza del­l’epoca della commissione del fatto”), e si occupa delle clausole claims made “impure” o “miste”. La pronuncia [62] distingue due versioni di clausole impure; una prima versione, che estende la copertura a fatti pregressi ed esclude la copertura per fatti accaduti durante il tempo del contratto e denunciati successivamente; e una seconda versione, per la quale sia il [continua ..]


5. Segue: le sentenze della Cass. 28 aprile 2017, n. 10506 e n. 10509

Si sono pronunciate poi sulla meritevolezza dell’interesse delle clausole claims made impure (sempre in relazione ad una fattispecie di contratto di assicurazione [75] per la responsabilità civile sanitaria) due altre sentenze gemelle successive, rese dalla Cassazione [76] a Sezioni semplici (Cass. 28 aprile 2017, n. 10506, e Cass. 28 aprile 2017, n. 10509, rel. Rossetti), che, pur dichiarando di aderire ai princìpi di diritto sulla meritevolezza stabiliti da Cass., Sez. Un., n. 9140/2016, in realtà se ne discostano. In esse si vuole attuare attraverso la meritevolezza un controllo incisivo sulla clausola, sull’equilibrio del concreto assetto di interessi, normativo ed economico, realizzato dalle parti, sulla causa (concreta), alla luce dei princìpi e valori costituzionali [77] di solidarietà, utilità sociale, dignità della persona, parità e non prevaricazione (artt. 2 Cost.; 4, comma 2, Cost.; 41, comma 2, Cost.). Nelle pronunce si affronta per tutte le clausole claims made impure in ge­nerale la questione delle scoperture postume. E si afferma con valutazione astratta (non concreta, caso per caso) che le clausole claims made impure con scopertura postuma sono sempre immeritevoli di tutela [78], ex art. 1322, com­ma 2, c.c. (diversamente da quanto ritenuto da Cass., Sez. Un., n. 9140/2016), anche se prevedano copertura per fatti anteriori. La meritevolezza, sostiene la Corte [79], è un giudizio che “non si esaurisce nella liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa”, è un giudizio che investe “non il contratto in sé, ma il risultato con esso perseguito”. “L’immeritevolezza discende dalla contrarietà (non del patto ma) del risultato che il patto atipico intende perseguire con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati”. Vengono enucleati quindi i criteri [80] che devono essere usati per il giudizio di meritevolezza, estrapolati dalle sentenze di Cassazione che si sono pro­nunciate in anni recenti sulla meritevolezza medesima, delle quali è riportato l’elenco. Ritiene la Cassazione, occorre esaminare in primo luogo lo squilibrio contrattuale (economico) di prestazione e controprestazione, che la clausola crea a vantaggio dell’assicuratore [continua ..]


6. Critiche in generale alla nuova meritevolezza dell’interesse

La nuova meritevolezza dell’interesse si presenta nella recente dottrina e giurisprudenza come clausola generale di natura equitativa, e si colloca in una linea di pensiero, riscontrata in dottrina e in giurisprudenza, che tende alla giustizia contrattuale, al contratto “giusto”. Con la nuova meritevolezza si attribuisce al giudice il potere di controllare l’esercizio dell’autonomia privata contrattuale, di vagliare il contenuto concreto del contratto atipico (o anche tipico, per alcuni autori), o della clausola atipica, la corrispettività originaria delle prestazioni, la congruità dello scambio, l’equilibrio normativo ed economico del concreto assetto di interessi stabilito dalle parti, la causa concreta, per raggiungere l’obiettivo della giustizia contrattuale: giustizia minimale, alla luce dei criteri di buona fede e di equità, o razionalità, ragionevolezza e non prevaricazione; oppure giustizia più incisiva, alla luce dei princìpi e valori costituzionali e sovranazionali (di solidarietà sociale, di utilità sociale, di uguaglianza, di tutela della persona). Il contratto squilibrato, iniquo alla luce dei criteri indicati [86] è immeritevole. Non è possibile in questa sede soffermarci sulle critiche alla nuova clausola generale della meritevolezza dell’interesse, e ai criteri utilizzati per la valutazione di meritevolezza, perché il discorso ci porterebbe lontano. Si deve porre in dubbio che la asserita nuova clausola generale della meritevolezza dell’interesse sia in realtà una clausola generale. Essa è una clausola riassuntiva dei criteri princìpi valori clausole (generali) che si vuole che i giudici utilizzino per valutare equitativamente il contenuto del contratto atipico, o del contratto tipico con clausola atipica (o anche del contratto tipico), l’equilibrio degli opposti interessi, la causa concreta del contratto, alla ricerca del “contratto giusto”. Essa si traduce nei criteri princìpi valori clausole di cui si compone, non ha contenuto autonomo rispetto ad essi, né può quindi avere rimedi autonomi rispetto ad essi. Si deve rilevare che alcuni criteri indicati non si possono utilizzare, perché non operano nel nostro ordinamento (ad es. il controllo della adeguata corrispettività originaria delle prestazioni nei contratti di scambio). [continua ..]


7. Segue: clausole claims made e meritevolezza dell’interesse perseguito nelle sentenze di legittimità esaminate. Critiche

Le pronunce della Cassazione illustrate in tema di meritevolezza dell’in­teresse e clausole claims made hanno suscitato in dottrina un acceso dibattito e critiche, a volte di segno opposto. Alcuni autori [102] hanno accolto favorevolmente le pronunce in esame (in particolare la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 9140/2016), la asserita atipicità delle clausole e i criteri con i quali è effettuata la valutazione di meritevolezza. Molti autori hanno sottoposto a critica le sentenze sotto vari profili. È stata rilevata da taluno [103] (in relazione alla sentenza della Cass., Sez. Un., n. 9140/2016) la contraddittorietà della motivazione. È stata contestata [104] la differenza di trattamento posta tra clausole pure e impure. È stata criticata [105] la parcellizzazione, l’esame della singola clausola, e non dell’intero contratto. È stato segnalato [106] un pregiudizio contro le clausole. È stata contestata [107] la invalidità tout court delle clausole impure con scoperture postume (di cui alle sentenze della Cass. n. 10506, n. 10509/2017). Da alcuni studiosi [108] è stata posta in dubbio l’affermata atipicità delle clausole, delle quali è dichiarata la tipicità. Da altri studiosi [109] è stata criticata la nuova meritevolezza in sé, il sindacato da parte dei giudici con i criteri equitativi illustrati delle pattuizioni (atipiche) delle parti contrattuali. Da altri [110] ancora è stata criticata la possibile immeritevolezza delle clausole, delle quali è asserita la meritevolezza; da altri [111] invece la possibile meritevolezza delle clausole, delle quali è sostenuta la immeritevolezza. È stato posto in luce poi da altri scrittori [112] che la motivazione avrebbe potuto avvenire diversamente, con tecniche tradizionali, ad es. invocando l’in­validità del contratto per mancanza di causa o per mancanza parziale di causa, o per determinazione unilaterale dell’oggetto del contratto, o per vizio del consenso. Alcuni [113] hanno scritto, sottoponendo a critica il modo del giudizio di meritevolezza, che il giudizio di meritevolezza è un giudizio di legittimità, un giudizio astratto, non concreto, caso per caso (come invece viene asserito dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 9140/2016); mentre il giudizio [continua ..]


8. Segue: critiche ai criteri di valutazione della meritevolezza utilizzati dai giudici di legittimità in relazione alle clausole claims made

Ci soffermiamo ora sulle critiche ai criteri di valutazione della meritevolezza utilizzati dalla Cassazione nelle sentenze illustrate riguardo alle clausole claims made, al contratto di assicurazione [117] della responsabilità civile con clausola claims made. Le sentenze considerate si occupano in special modo delle scoperture postume [118] che le clausole claims made lasciano sull’assicurato, in particolare nelle ipotesi di assicurazione della responsabilità civile sanitaria e professionale. E utilizzano per il giudizio di meritevolezza delle clausole in primo luogo il criterio del controllo della corrispettività economica delle prestazioni nel concreto contratto. Sotto questo profilo, le pronunce [119] della Cassazione esa­minate sembrano oscillare tra non adeguata corrispettività originaria delle prestazioni di assicuratore e di assicurato e mancanza di prestazione corrispettiva (dell’assicuratore), mancanza di causa. Il rapporto originario (economico) tra prestazione e controprestazione, come in generale, così nel contratto di assicurazione, è ritenuto sindacabile [120] nel nostro sistema esclusivamente sotto il profilo della mancanza di prestazione corrispettiva, che comporta mancanza di causa. Occorre sottolineare che nel contratto di assicurazione le prestazioni corrispettive delle parti sono l’obbligazione dell’assicuratore di pagare l’indennità attesa e l’obbli­gazione dell’assicurato di pagare il premio. Le prestazioni corrispettive non sono invece l’obbligo di pagare l’indennità [121] da parte dell’assicuratore e l’obbligo di pagare il premio da parte dell’assicurato, come sembra asserire la Cassazione nelle varie pronunce esaminate. Al momento della conclusione del contratto di assicurazione, e per tutta la durata del contratto, l’obbligazione [122] dell’assicuratore ha per oggetto la prestazione di pagare l’indennità attesa, mentre l’obbligazione dell’assicura­to ha per oggetto la prestazione di pagare il premio. Entrambe le obbligazioni [123] (e prestazioni) corrispondono al rischio trasferito dall’assicurato e assunto da parte dell’assicuratore, al danno atteso. Entrambe le obbligazioni (e prestazioni) sono aleatorie. L’obbligazione dell’assicuratore, avente ad oggetto la prestazione di pagare [continua ..]


9. Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e clausole claims made con “buchi di copertura” assicurativa: un problema di ordine pubblico

I vuoti di copertura assicurativa, che le clausole claims made possono lasciare sull’assicurato, sono una questione importante ai fini della validità delle clausole claims made, in caso di obbligatorietà dell’assicurazione della responsabilità civile, ma non sono una questione di meritevolezza dell’inte­resse. Alla base della assicurazione [135] obbligatoria [136] della responsabilità civile, posta dalla legge nel campo dell’attività economica imprenditoriale, sanitaria, professionale, vi sono ragioni [137] di ordine pubblico. L’obbligato­rie­tà [138] dell’assicurazione vuole tenere indenne l’assicurato (il suo patrimonio) dai danni che egli abbia provocato e debba risarcire a terzi derivanti da fatti illeciti (colposi) connessi alla sua attività, collegati all’attività svolta, posti in essere nel corso dell’esercizio della sua attività. Vuole incentivare in tal modo i soggetti a svolgere attività economiche o professionali che, se pure di ri­levante interesse e utilità sociale, possono essere dannose per terzi soggetti, e quindi fonte dell’obbligo di risarcire il danno per chi le compie. Vuole altresì garantire alle vittime del danno, provocato nel corso del­l’esercizio di una attività, economica, professionale o sanitaria, un effettivo ristoro, poiché il patrimonio dell’autore del danno non sempre è sufficiente a risarcire integralmente il danno provocato. E vuole più in generale gestire il rischio di danno che l’esercizio di un’at­tività di rilevante utilità sociale provoca alla collettività, demandando il compito alle imprese assicuratrici (tramite il trasferimento del rischio dal­l’assi­curato all’impresa di assicurazione, in cambio di un premio). L’impresa di as­sicurazione, infatti, raccoglie in modo sistematico da diversi assicurati un gran numero di rischi indipendenti dello stesso tipo, e attraverso la messa in comune dei rischi medesimi (risk pooling) riduce la valutazione delle con­seguen­ze economiche del rischio, e al limite su grandissimi numeri di assicurati ten­de a ridurre le conseguenze economiche del rischio. E l’impresa di assicurazione, altresì, dividendo e diffondendo il rischio (risk spreading) tra moltissimi soggetti [continua ..]


10 Le leggi recenti, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile con clausola claims made e i vuoti di copertura assicurativa: una questione risolta solo in parte

Le leggi [144] recenti che sono intervenute nel campo della responsabilità civile obbligatoria, sanitaria, professionale in genere, o di alcune professioni (ad es. forense), contemplando il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, hanno affrontato e risolto solo in parte il problema dei “buchi” di copertura assicurativa che le clausole lasciano sul­l’assicurato. Esse hanno riguardato soltanto alcuni settori della responsabilità civile obbligatoria; esse hanno stabilito una copertura postuma (prevedendo una copertura postuma decennale), collegata alla cessazione dell’attività svolta, o anche non collegata alla cessazione; alcune hanno imposto coperture per fatti pregressi [145], altre non le hanno imposte; alcune hanno dettato norme inderogabili, di natura imperativa, altre solo norme derogabili; poche hanno disciplinato parzialmente altre ipotesi che comportano “buchi di copertura” (recesso, disdetta dell’assicuratore). Nessuna legge ha preso in considerazione i vuoti di copertura che si possono riscontrare in caso di successione di polizze. Il problema di una adeguata, congrua copertura postuma e pregressa, e il problema più in generale dei possibili vuoti di copertura assicurativa delle clausole claims made, in presenza di obbligo di assicurazione, rimane, con le ragioni di ordine pubblico connesse. Occorrono delle norme generali inderogabili [146] di natura imperativa che risolvano in modo completo e adeguato tutti i problemi dei “buchi di copertura” presenti in relazione alle clausole claims made, quando l’assicurazione della responsabilità civile sia obbligatoria; occorrono norme generali inderogabili che stabiliscano i requisiti minimi che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile con clausola claims made deve possedere, coordinando per le coperture postume la disciplina con i termini di prescrizione [147], previsti nelle varie attività. Certo è che il contratto di assicurazione della responsabilità civile contenente clausole claims made, con le scoperture che esse prevedono, comporta una riduzione del rischio trasferito dall’assicurato all’assicuratore, e del pre­mio per l’assicurato, rispetto al contratto di assicurazione della responsabilità civile loss occurrence. E una riduzione dei [continua ..]


11. Cenni sulla causa e sulla causa concreta in dottrina e in giurisprudenza. Recenti tendenze: la causa concreta valutativa

Sarebbe fuori luogo affrontare in questa sede [151] la complessa problematica della causa del contratto, e le teorie sulla causa del contratto. Pare sufficiente ai nostri fini ricordare che sotto il vigore del codice civile si sono succedute in dottrina principalmente tre teorie (oggettive) della causa del contratto. In primo luogo, è stata offerta la teoria [152] della causa astratta, quale funzione economico-sociale, teoria che è stata riprodotta in senso debole, depurata dall’originario significato ideologico, nel senso che il contratto deve avere genericamente una funzione non solo di utilità individuale, ma anche sociale. A questa teoria è stato esattamente obiettato [153] che essa trova un requisito essenziale del contratto in un elemento esterno; che tutti gli atti di autonomia privata hanno una funzione; che, identificando la causa con il tipo contrattuale, impedisce di controllare la presenza e la liceità della causa nei contratti tipici, ove la causa astratta è per definizione sempre presente e lecita. Poi, è stata proposta la teoria [154] che, utilizzando un approccio metodologico differente, ha ricercato perché il nudo consenso non sia sufficiente alla vincolatività della promessa contrattuale, e perché sia richiesta la causa, trovando la risposta nella tutela del promittente e del promissario; e domandandosi in che cosa consista la causa, in una prospettiva comparatistica, ha ravvisato la causa nei contratti di scambio nella reciprocità degli impegni negoziali, nello scambio delle reciproche prestazioni, individuando varie altre “cause” atte a sorreggere l’impegno negoziale (tra le altre, la dazione della cosa nei contratti reali, la causa solvendi, la causa di garanzia, l’interesse nel pro­mittente nei contratti a titolo gratuito interessati, mentre nei contratti gratuiti liberali viene affermato che la forma sostituisce la causa, assente). Ancora, è stata avanzata la teoria [155] della causa concreta, che vede la causa come funzione economico-individuale, sintesi degli interessi concreti perseguiti dalle parti, nel singolo concreto contratto posto in essere. Viene abbandonata quindi ogni funzionalizzazione del contratto a fini diversi da quelli privati, ed è consentito il controllo della presenza e della liceità della causa anche nei contratti tipici. La causa concreta è stata [continua ..]


12. Un’altra pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437). La tipicità delle clausole claims made e la valutazione della causa concreta del contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made

In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made, è intervenuta successivamente un’altra pronuncia [185] a Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437, rel. Vincenti). La pronuncia ritiene che, poiché riguardo al contratto di assicurazione della responsabilità civile, sanitaria e professionale [186] in genere, norme speciali hanno riconosciuto e disciplinato (sia pure con varianti) le clausole claims made, le clausole sono diventate tipiche, il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made è diventato un sottotipo del contratto di assicurazione della responsabilità civile disciplinato dal codice civile (art. 1917 c.c.), più precisamente un contratto tipico [187] con clausola tipica anomala (non incidendo sulla funzione indennitaria il meccanismo della operatività della garanzia collegato alla richiesta di risarcimento del terzo), e ritiene che non si deve pertanto più procedere alla valutazione di meritevolezza dell’interesse, la quale è collegata alla atipicità (art. 1322, comma 2, c.c.). Poiché però la libertà di determinare il contenuto del contratto deve sempre osservare i limiti stabiliti dall’ordinamento (art. 1322, comma 1, c.c.), osserva la Corte, seguendo una tesi [188] avanzata in dottrina, occorre controllare come l’inserimento nel contratto di assicurazione della responsabilità civile della clausola, che lo rende divergente dal tipo contrattuale del codice civile, rispetti i limiti stabiliti dalla legge, valutando il concreto regolamento di interessi [189] realizzato dalle parti con il contratto, la causa concreta. Le Sezioni Unite accolgono quindi una nozione valutativa [190] di causa concreta, per la quale la valutazione del concreto assetto di interessi posto in essere dalle parti, dell’equilibrio degli interessi medesimi, deve essere attuata in base ai princìpi e ai valori costituzionali e sovranazionali, in particolare di tutela della dignità della persona e di utilità sociale (artt. 2, 41 Cost.), nonché in base alla buona fede, ricondotta alla solidarietà sociale costituzionale. L’indagine [191] tuttavia non deve limitarsi ad esaminare il concreto regolamento contrattuale, prosegue la Corte, ma deve svolgersi [continua ..]


13. Critiche in generale alla causa concreta valutativa

La causa concreta è diventata per alcuni autori e per alcuni giudici clausola generale di natura equitativa, di contenuto simile alla nuova clausola generale di meritevolezza dell’interesse. Per i fautori delle tesi valutative, la causa concreta da elemento di fatto è diventata giudizio [206] di valore, strumento di giustizia sostanziale contrattuale. Non ci si può dilungare in questa sede sulle critiche in generale alle nozioni di causa concreta valutativa offerte. Si possono segnalare in alcuni autori e in alcune sentenze ambiguità interferenze oscillazioni tra causa concreta elemento di fatto del contratto e causa concreta valutativa; da una valutazione equitativa negativa della causa concreta, alla luce dei criteri indicati, si giunge ad affermare la mancanza [207] “fattuale” di causa concreta. Si deve osservare che un conto è la presenza o l’assenza di causa concreta, un altro la valutazione di iniquità della medesima. I due giudizi sono diversi e si muovono su piani diversi. Uno è un giudizio di fatto, l’altro è un giudizio di valore, di giustizia sostanziale. Così, l’equilibrio economico originario delle reciproche prestazioni, ritenuto iniquo alla luce della buona fede e della equità, è detto mancanza (anche parziale) di causa concreta. Ma l’adeguatezza economica originaria tra prestazioni corrispettive, occorre ripetere, è ritenuta insindacabile nel nostro sistema. Lo squilibrio economico originario non è mancanza di causa concreta (fattuale). Un equilibrio economico originario iniquo non è mancanza di causa concreta (fattuale). E ancora, l’equilibrio giuridico originario tra le reciproche prestazioni corrispettive, ritenuto iniquo con i criteri della buona fede e della equità, è detto mancanza di causa concreta. Ma l’equilibrio giuridico tra le prestazioni reciproche, come già sottolineato, è da valutare nel nostro sistema con il metro della buona fede oggettiva; la buona fede è un criterio valutativo del­l’equilibrio degli opposti interessi, ma è distinto autonomo dalla causa concreta. Lo squilibrio normativo originario tra le reciproche prestazioni non è mancanza di causa concreta (fattuale). Un equilibrio normativo iniquo non è mancanza di causa concreta (fattuale). Poi, l’irrazionalità, [continua ..]


14. Critiche alla sentenza, e ai criteri di valutazione della causa concreta utilizzati dai giudici di legittimità in relazione alle clausole claims made. La questione sono i “buchi di copertura”, un problema di ordine pubblico, al quale le norme speciali che hanno contemplato il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile con clausola claims made hanno dato solo parzialmente soluzione

La sentenza delle Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437 è stata oggetto da parte della dottrina di commenti vari, a volte di segno diverso. È stato posto in dubbio da taluno [212] che la clausola sia diventata legalmente tipica, essendo la tipicità casomai solo settoriale; è stato apprezzato da altri [213] l’ab­bandono della atipicità. Si è considerato positivamente da alcuni autori [214] la valutazione ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., e l’approdo alla causa concreta. Si è invece criticato da altri autori [215] il sindacato da parte del giudice dell’esercizio del­l’autonomia privata contrattuale ex art. 1322, comma 1, c.c., e l’uso anomalo della causa concreta (valutativa). È stata evidenziata [216] l’oscurità del termine “squilibrio giuridico”. È stato segnalato [217] come la sentenza si muova nel solco della ricerca della “giustizia” contrattuale, del contratto giusto. È stato messo in luce che i criteri [218] di valutazione della causa concreta, utilizzati dalla pronuncia della Cass., Sez. Un., n. 22437/2018, e i criteri di valutazione della meritevolezza dell’interesse, utilizzati dalla precedente pronuncia della Cass., Sez. Un., n. 9140/2016, sono simili. È stato osservato [219] che i criteri valutativi offerti sono vaghi e incerti; che l’uso della causa concreta segue la logica del caso per caso, e non è di aiuto ai giudici di merito. La questione della valutazione della causa concreta, della validità della clausola claims made, è lasciata al giudice di merito, che valuterà discrezionalmente il singolo concreto contratto, e la valutazione effettuata sarà diversa a seconda del giudice di merito, e per ogni concreto contratto. Sulla sentenza in linea generale si deve osservare che la Corte non effettua il giudizio di meritevolezza dell’interesse perseguito (poiché, avendo alcune leggi speciali disciplinato le clausole claims made nei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, nei settori della responsabilità sanitaria e professionale, essa afferma [220] generalizzando che la clausola claims made è diventata una clausola legalmente tipica, sia pure anomala); ma si deve rilevare che la Corte invoca tuttavia per valutare la [continua ..]


15. La disciplina applicabile in caso di nullità delle clausole claims made

Rimane la questione della disciplina applicabile in caso di nullità [239] della clausola claims made, del contratto di assicurazione obbligatoria della respon­sabilità civile contenente clausola claims made. Il rimedio che si trova comminato nella sentenza esaminata della Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437 (in caso di affermato difetto di causa concreta del contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made) è la nullità [240] (anche parziale) del contratto ex art. 1418 c.c., con integrazione del contratto da parte del giudice, secondo le indicazioni reperibili nella normativa presente (ex art. 1419, comma 2, c.c.), per ripristinare l’equilibrio contrattuale, o altrimenti comunque con conformazione del contratto dal giudice “secondo il principio dell’ade­guatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti”. Si può osservare che la clausola claims made è essenziale nell’eco­nomia del contratto di assicurazione della responsabilità civile. In ipotesi di obbligatorietà del contratto di assicurazione della responsabilità civile, se la clausola claims made abbia vuoti di copertura assicurativa, ove sia presente una specifica norma imperativa che disciplini i vuoti di copertura che sia stata violata, la clausola è nulla per violazione di norma imperativa [241]. E la clausola nulla sarà sostituita di diritto dalla specifica previsione contenuta nella norma imperativa [242] violata (art. 1419, comma 2, c.c.). Il giudice non può invece integrare il contratto, come sostiene la pronuncia, secondo le generiche indicazioni reperibili nella normativa vigente [243], per ripristinare l’equilibrio del contratto; né il giudice può conformare il contratto, al fine di adeguare il medesimo “allo scopo pratico perseguito”. Nel nostro sistema il giudice non può integrare equitativamente il contratto, conformare, manipolare [244] il contratto, correggere le clausole contrattuali, riscrivere il contratto; il giudice non può stabilire i diritti e gli obblighi delle parti, la corrispettività delle prestazioni, in quanto non è nei suoi poteri. Il contratto lo scrivono le parti contraenti. Sempre in ipotesi di obbligatorietà del contratto di assicurazione della responsabilità [continua ..]


16. Conclusioni

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affrontato la questione dei vuoti di copertura assicurativa che le clausole claims made lasciano sul­l’assicurato con la valutazione della meritevolezza dell’interesse perseguito o con la valutazione della causa concreta. La meritevolezza dell’interesse perseguito e la causa concreta valutativa, invocate dalle sentenze di legittimità per vagliare la validità delle clausole claims made in relazione ai vuoti di copertura delle medesime nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, non paiono però venire in rilievo. Occorre distinguere se l’assicurazione della responsabilità civile sia obbligatoria o non sia obbligatoria. Se l’assicurazione della responsabilità civile non sia obbligatoria, il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made è da ritenere valido, le clausole lecite, anche se presentino vuoti di copertura assicurativa. (Ogni soggetto è libero di assicurarsi o meno, per il rischio che desidera, pagando il premio correlato). Se invece l’assicurazione della responsabilità civile sia obbligatoria, come esaminato, poiché alla base della obbligatorietà della assicurazione della responsabilità civile vi sono ragioni di ordine pubblico, i vuoti di copertura assicurativa segnalati delle clausole claims made, nei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, si pongono in contrasto con le ragioni di ordine pubblico che sono alla base della obbligatorietà della assicurazione. In caso di obbligatorietà dell’assicurazione della responsabilità civile, ove clausola claims made abbia i vuoti di copertura assicurativa [249] descritti, qualora siano presenti precise norme imperative che risolvano il problema dei vuoti di copertura che siano state violate, la clausola è nulla per violazione di norma imperativa (con sostituzione della clausola nulla con la disciplina dettata dalla precisa norma imperativa violata, ex art. 1419, comma 2, c.c.). Altrimenti, qualora non siano presenti norme di tal fatta che risolvano il problema dei vuoti di copertura illustrati, stante l’essenzialità della clausola, l’intero contratto sarà nullo, in quanto la causa (concreta) del contratto di assicurazione si presenta illecita, per contrarietà ai [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2019