Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Considerazioni sulla vessatorietà di alcune clausole nei contrat-ti di assicurazione (Cass. 30 giugno 2015, n. 13312; Cass. 20 agosto 2015, n. 17024) (di Giorgiomaria Losco)


(Sez. III) – 30 giugno 2015, n. 13312 – Pres. Russo, Est. Pellecchia, P.M. Fresa (diff.) – La Concordia Srl (avv. Veneri ed altro) c. Hdi Assicurazioni S.p.A.

(Sentenza impugnata: App. Venezia 18 marzo 2011)

 (Sentenza impugnata: App. Venezia 18 marzo 2011) Ass. in generale e danni in generale – Contratto – Condizione generale impositiva di clausola compromissoria – Contenuto – Previsione di onorari per gli arbitri – Correlazione degli stessi in misura non proporzionale al valore della causa ed indipendentemente dall’esito del giudizio – Vessatorietà – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie. In materia di contratto di assicurazione, la clausola compromissoria, inserita nelle condizioni generali di contratto, che preveda un meccanismo di corresponsione del­l’onorario agli arbitri correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale, e indipendente dall’esito della controversia (nella specie, concretizzato nell’ob­bligo di pagare il compenso dell’arbitro rispettivamente nominato e di metà di quello dovuto al terzo), ha natura vessatoria se limiti il diritto dell’assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all’esborso di rilevanti somme per gli onorari degli arbitri, non proporzionate a quelle riconoscibili a titolo risarcitorio, con valenza dissuasiva dal ricorso all’arbitrato, sì da favorire comportamenti dilatori del­l’assicuratore in pregiudizio del diritto di difesa dell’assicurato (1).   II Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 20 agosto 2015, n. 17024 – Pres. Russo, Est. Rossetti, P.M. De Augustinis (conf.) – INA Assitalia S.p.A. (avv. Roma) c. D.V. (n.c.). (Sentenza impugnata: App. Bologna 12 giugno 2012) Ass. in generale e danni in generale – Contratto – Clausole – Vessatorietà – Interpretazione – Indennizzo – Nullità – Fattispecie.   Le clausole che impongono al cliente eccessivi oneri, economici e non, che comportano la violazione della libertà delle forme delle obbligazioni, della libertà personale e di movimento e della riservatezza sono da ritenersi vessatorie (Massima non ufficiale) (2).   I La Corte (Omissis). DIRITTO   (Omissis). – 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la ‘violazione del­l’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c.’. La sentenza è errata laddove rileva che la società deduce la nullità della clausola che prevede un meccanismo di corresponsione dell’onorario degli arbitri indipendentemente dall’esito della controversia, solo in appello. Pertanto secondo i giudici del merito, la deduzione di tale ipotesi di nullità della clausola è inammissibile perché tardiva. Secondo la società, invece, tale censura era già stata esposta nella comparsa conclusionale di primo grado e nella memoria ex articolo 183 c.p.c. laddove si [continua..]