Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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La responsabilità del professionista broker rispetto alla solvibilità delle imprese assicurative (di Paolo Primerano)


L’articolo affronta le questioni legate alla responsabilità del broker assicurativo verso gli assicurati, in caso di insolvenza dell’assicuratore, ponendo in particolare evidenza il problema della prevedibilità dell’evento nel corso della valutazione della crisi della impresa assicurativa da parte della Vigilanza, ed il possibile coinvolgimento del broker assicurativo per le conseguenze dell’in­solvenza sopportate dall’assicurato mandante, nonostante la conclusione del contratto assicurativo in presenza di regolare assunzione dei rischi ed in mancanza di provvedimenti interdittivi del­l’IVASS.

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Il tema trattato riguarda la valutazione della responsabilità del broker verso il cliente opzionando ermeneuticamente tra la pattuizione di una limitazione del risarcimento del danno e l’applicabilità (e la qualificazione) della colpa lieve o grave [1]. La soluzione dei cennati problemi impone il richiamo alla qualificazione sia dell’attività del broker che del contratto che lo lega all’assicurato. Non è qui il caso di riproporre le questioni che per anni hanno animato il dibattito sul punto, preso atto che ormai deve considerarsi accettata la tesi che fa convivere la consulenza e l’intermediazione nel contratto di brokeraggio assicurativo [2]. Peraltro, il codice delle assicurazioni private del 2005 non ha mancato di offrire nuovi spunti per una più compiuta fissazione dell’oggetto della prestazione del broker, pur residuando, dalla combinazione di più attività nel me­desimo rapporto negoziale, delle perplessità soprattutto in relazione al problema dell’applicazione della disciplina in caso di attività del broker limitata alla consulenza [3]. Tuttavia, l’evoluzione incessante del mercato assicurativo e la crescente complessità dei rischi obbliga in qualche modo i brokers ad affinare le proprie conoscenze per l’attività di consulenza. In proposito mi piace ricordare ciò che scaturì dal I Forum Europeo degli Intermediari Assicurativi (Bruxelles, 2005): una previsione sull’evoluzione dell’attività di brokeraggio assicurativo, con la possibile mutazione del broker in vero e proprio consulente [4]. Fatte queste considerazioni preliminari, ribadisco che è comunque la prestazione di assistenza e consulenza che caratterizza maggiormente la responsabilità del broker [5]. È da tale attività che dipendono le scelte finali sulla opportunità di trasferire i rischi o meno agli assicuratori e la scelta ponderata degli stessi: ivi compresi il tipo e grado di responsabilità che discende dal­l’assimilazione dell’attività di consulenza e assistenza al tipo di disciplina in vigore. Assistenza e consulenza sono state considerate strumentali al momento della mediazione nel contratto di brokeraggio, considerata l’esigenza di man­tenere l’unicità del contratto nell’alveo della disciplina della mediazione [6]. Stando così le cose, la responsabilità del broker dovrebbe essere regolata dall’art. 1759 c.c. Occorre subito precisare che la giurisprudenza ha interpretato l’obbligo di comunicazione alle parti delle circostanze note al mediatore secondo una lettura coordinata, in riferimento agli artt. 1175 e 1176 c.c. [7], ravvisando a suo carico quell’obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, concetto [continua..]