Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Dalle Corti di merito Tribunale di Savona (di Stefania Tassone, Consigliera della III Sezione civile Corte Suprema di Cassazione.)


Va rigettata la domanda di surroga ex art. 1916 cc formulata dall’assicuratore in difetto dei presupposti, in quanto il terzo responsabile del sinistro è stato concretamente individuato e nei suoi confronti è stato anche disposto dal giudice penale il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva. Il Tribunale ecc. (Omissis). 1. U.A. ha convenuto in giudizio Hotel M., esercitando il diritto di surroga ai sensi dell’art. 1916 c.c. e, quale responsabile per omessa custodia del veicolo, chiedendone la condanna, al pagamento dell’indennizzo versato al proprio assicurato. A sostegno della domanda assumeva: – il 9/9/2006, P.G., quale amministratore unico della Pe. s.r.l. lasciandone le chiavi aveva consegnato alla reception dell’Hotel un’autovettura di proprietà della società; – il veicolo era stato posteggiato in uno dei parcheggi sotterranei che, a detta del personale, erano chiusi con cancello e muniti di allarme; – la vettura era assicurata con U. [polizza n. (Omissis)] e lo stesso giorno era stata rubata; – il sig. G. aveva saputo che le chiavi erano state lasciate incautamente nell’auto dal personale alberghiero; – il furto era stato denunciato ai carabinieri ed U. aveva indennizzato l’assi­curato liquidandogli €. 33.500,00 come da quietanza allegata; – aveva tentato infruttuosamente di rivalersi sull’Hotel che aveva eccepito che all’epoca dei fatti la struttura era gestita dalla E.S., quando, invece, la cessione d’azienda era avvenuta successivamente il 20/11/2006 (quindi, dopo il furto). Ha, pertanto, domandato l’accertamento della responsabilità del convenuto per l’omessa custodia del veicolo e, conseguentemente, la condanna alla refusione di quanto liquidato a titolo di indennizzo. La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo l’indebito esercizio del diritto di surroga, di cui legittimati passivi sarebbero dovuto essere gli autori del furto che erano stati identificati e nei cui confronti avrebbe dovuto essere esercitata in sede penale l’azione di regresso; ha contestato l’applicabilità del contratto di deposito alla fattispecie che andava ricondotta allo schema negoziale della locazione (come tale idoneo ad escludere ogni sua responsabilità per il furto del veicolo). (Omissis) 2. La domanda non è fondata in quanto la convenuta ha provato che sono stati individuati ed arrestati i soggetti responsabili del furto a seguito del quale è stato effettuato il pagamento oggetto di surroga. Significativamente, inoltre, la convenuta ha provato che la proprietaria della vettura assicurata dall’attrice si è costituita parte civile nel procedimento penale instaurato nei confronti dei responsabili del furto ottenendone anche la condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente [continua..]