Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Dalle Corti di merito Tribunale di Catanzaro (di Stefania Tassone, Consigliera della III Sezione civile Corte Suprema di Cassazione.)


L’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada non incide sui principi generali in tema di onere probatorio, sicché il danneggiato, che invochi l’in­tervento del Fondo per ottenere il risarcimento del danno subìto, deve comunque dimostrare la dinamica del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente, oltre a provare che il veicolo che ha causato il sinistro è rimasto ignoto per circostanze non imputabili a negligenza della vittima stessa. Il Tribunale ecc. (Omissis). 1. L.C. ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Giudice di Pace di Catanzaro ha rigettato la domanda dalla stessa avanzata, nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per il risarcimento dei danni alla propria persona, subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 5 luglio 2012 alle ore 17.00 circa in Chiaravalle Centrale, all’altezza di Via Gregorio Staglianò, in prossimità del negozio (Omissis) con direzione Serra San Bruno, allorquando, un autoveicolo di tipo Fiat Panda di colore rosso, non identificato, la impattava con lo specchietto sinistro all’altezza del lato sinistro del bacino facendola cadere per terra. L’ appellante ha dedotto l’illegittimità della sentenza di primo grado, per avere il Giudice di Pace ritenuto non adeguatamente provati i fatti posti a sostegno della pretesa risarcitoria. (Omissis) L’appellante ha inoltre contestato la logicità di quella parte di motivazione della sentenza, in cui il Giudice di Pace ha ritenuto inverosimile che nessuno sia riuscito a identificare il veicolo danneggiante, tenuto conto delle circostanze di tempo e luogo del denunciato sinistro. Infine, ha dedotto l’ingiustizia della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto non sussistente il nesso causale tra il presunto investimento e le lesioni lamentate, sulla base di circostanze frutto di una valutazione del tutto soggettiva del giudice (id est, la mancanza di escoriazioni alle mani o ecchimosi al volto) ovvero rimaste del tutto indimostrate da parte della Compagnia assicurativa convenuta (la compatibilità dei danni lamentati con quelli riportati in un precedente sinistro). Si è costituita in giudizio la G.I. S.p.A., evidenziando l’assoluta infondatezza dell’appello e chiedendone, pertanto, il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata; in via subordinata, ha chiesto di accertare il concorso di colpa dell’appellante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c.; in via ulteriormente subordinata, di contenere l’eventuale condanna nei limiti dei massimali di legge vigenti all’epoca del sinistro. 2. A fronte delle contrapposte deduzioni delle parti, giova ricordare l’orien­ta­mento maggioritario della giurisprudenza di legittimità in tema di azione proposta ai [continua..]